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AS 2013 787

Ordinanza sull'imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta

Ordinanza sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta

del 20 febbraio 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD), ordina:

Art. 1 Deduzioni per il calcolo dell’imposta secondo l’articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD 1 Per il calcolo dell’imposta secondo l’articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD pos- sono essere dedotti: a. le spese di manutenzione conformemente all’ordinanza del 24 agosto 19922 sui costi di immobili; b. i costi per l’amministrazione corrente dei capitali mobili, purché i proventi derivanti da tali capitali siano imponibili. 2 Non sono ammesse altre deduzioni, quali gli interessi passivi, le rendite e gli oneri permanenti.

Art. 2 Esclusione delle deduzioni sociali Nell’imposizione secondo il dispendio non sono ammesse le deduzioni sociali di cui agli articoli 35 e 213 LIFD.

Art. 3 Calcolo dell’aliquota In deroga all’articolo 7 capoverso 1 LIFD, il reddito del contribuente non contem- plato all’articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD non è preso in considerazione nel computo ai fini della determinazione dell’aliquota.

Art. 4 Imposizione secondo l’articolo 14 capoverso 5 LIFD

1 Per la modifica dell’imposizione secondo il dispendio conformemente all’arti-

colo 14 capoverso 5 LIFD (modifica dell’imposizione secondo il dispendio) sono deducibili solo le spese di cui all’articolo 1 capoverso 1.

RS 642.123

2012-1996 787

Imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta RU 2013

2 L’aliquota per i proventi secondo l’articolo 14 capoverso 5 LIFD è determinata in funzione del reddito complessivo conseguito in tutto il mondo secondo l’arti- colo 7 capoverso 1 LIFD.

Art. 5 Risultato della tassazione L’autorità di tassazione notifica sempre nella decisione di tassazione secondo l’arti- colo 131 LIFD il risultato della tassazione più elevato calcolato secondo l’arti- colo 14 capoversi 3–5 LIFD.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 15 marzo 19933 sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta è abrogata.

Art. 7 Disposizioni transitorie

1 Per le persone che il 1° gennaio 2016 sono tassate secondo il dispendio, fino

all’anno fiscale 2020 si applica l’articolo 1 dell’ordinanza del 15 marzo 19934 sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta. 2 Per le persone che il 1° gennaio 2016 sono tassate in base alla modifica dell’impo- sizione secondo il dispendio, dall’anno fiscale 2016 si applica l’articolo 14 capover- so 5 LIFD.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

20 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RU 1993 1367 4 RU 1993 1367

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