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AS 2013 823

Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

RS 0.232.141.11; RU 1978 941

Traduzione1

Modifica del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 9 ottobre 2012 Entrata in vigore il 1° gennaio 2013

Regola 4 Richiesta (contenuto)

4.1 − 4.14bis [secondo il tenore vigente]

4.15 Firma

La richiesta deve essere firmata dal depositante o, se vi sono più depositanti, da ognuno di essi.

4.16 − 4.19 [secondo il tenore vigente]

Regola 51bis Talune esigenze nazionali ammesse in virtù dell’articolo 27 51bis.1 Talune esigenze nazionali ammesse a) Fatta salva la regola 51bis.2, la legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio designato, può richiedere al depositante, in conformità con l’articolo 27, la presentazione, in particolare, di: i) − iii) [secondo il tenore vigente] iv) quando la domanda internazionale designa uno Stato la cui legislazione nazionale richiede, il 9 ottobre 2012, che sia presentato un giuramento o una dichiarazione d’invenzione, qualsiasi documento contenente un giuramento o una dichiarazione d’invenzione; v) − vii) [secondo il tenore vigente] b) − f) [secondo il tenore vigente] 51bis.2 Casi in cui non è obbligatoria la presentazione di documenti o di prove L’Ufficio designato, salvo quando esistano ragionevoli dubbi circa la veracità delle indicazioni o della dichiarazione in oggetto, non esige alcun documento o prova:

1 Dal testo originale francese (RO 2013 823).

2012-3183 823

RE del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2013

i) riguardanti l’identità dell’inventore (regola 51bis.1.a)i)) (diversi da un docu- mento contenente un giuramento o una dichiarazione d’invenzione (regola 51bis.1.a)iv)), se le indicazioni concernenti l’inventore, in conformità alla regola 4.6, sono contenute nella richiesta oppure se una dichiarazione circa l’identità dell’inventore, in conformità alla regola 4.17.i), è contenuta nella richiesta o è presentata direttamente all’Ufficio designato; ii) [secondo il tenore vigente] iii) riguardanti il diritto del depositante, alla data del deposito internazionale, a rivendicare la priorità di una domanda precedente (regola 51bis.1.a)iii)), se una dichiarazione in tal senso, in conformità con la regola 4.17.iii), è conte- nuta nella richiesta oppure è sottoposta direttamente all’Ufficio designato; iv) contenenti un giuramento o una dichiarazione di invenzione (regola 51bis.1.a)iv)), se una dichiarazione d’invenzione, in conformità con la regola 4.17.iv), è contenuta nella richiesta oppure è sottoposta direttamente all’Ufficio designato. 51bis.3 [secondo il tenore vigente]

Regola 53 Richiesta di esame preliminare internazionale

53.1 − 53.7 [secondo il tenore vigente]

53.8 Firma

La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere firmata dal depositante o, se vi sono più depositanti, da tutti i depositanti che la presentano.

53.9 [secondo il tenore vigente]

Regola 90bis Ritiri 90bis.1 − 90bis.4 [secondo il tenore vigente] 90bis.5 Firma Qualsiasi dichiarazione di ritiro contemplata in una delle regole 90bis.1 − 90bis.4 deve essere firmata dal depositante o, nel caso di più depositanti, da ciascuno di essi. Uno dei depositanti che è considerato come rappresentante comune in virtù della regola 90.2.b) non è abilitato a firmare tale dichiarazione a nome degli altri deposi- tanti. 90bis.6 e 90bis.7 [secondo il tenore vigente]

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