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AS 2013 941

AS 2013 941

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 25 marzo 2013

La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1701.1200, 1300, 1400, 9999, 1701.1200, 1300, 1400, 1702.3029, 3038 e 1702.3048

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1701. Zucchero cristallizzato, allo stato solido, per la fabbricazione di 1.70

12 00 non lavorato, senza aggiunta di aroma- mannite, sorbite, dei

13 00 tizzanti o di coloranti loro esteri e di acido

14 00 gluconico

99 99

1701. Zuccheri greggi, allo stato solido, non per la raffinazione 7.10

12 00 lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti

13 00 o di coloranti

14 00

1702. Glucosio, allo stato solido, per usi tecnici 3.––

30 29 chimicamente puro o no

30 38

1702. Sciroppo di glucosio utilizzato come sostanza ––.40

30 48 nutritiva per i batteri

nell’ambito della fabbricazione di prodotti farmaceutici

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