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AS 2013 945

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 15 marzo 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli 65a capoverso 1, 294 capoverso 2 e 302 capoverso 3 lettera b, l’espressione «della legge» è sostituita con l’abbreviazione «LFE».

2 Nell’articolo 294 capoverso 2 l’espressione «della legge» è sostituita con

l’espressione «della LFE». 3 Nell’articolo 302 capoverso 2 lettera a l’espressione «dalla legge» è sostituita con l’espressione «dalla LFE». 4 Nell’articolo 65a capoverso 1 l’espressione «della legge sulle epizoozie» è sosti- tuita con l’espressione «della LFE».

Ingresso visti gli articoli 16, 20 capoverso 3, 53 capoverso 1 e 56a capoverso 2 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE),

Titolo prima dell’art. 38a Sezione 9: Tassa di macellazione

Art. 38a 1 Il macello riscuote dal fornitore degli animali da macello la tassa di macellazione di cui all’articolo 56a capoverso 1 LFE.