AS 2013 953
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Modifica del 25 marzo 2013
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 32 dell’ordinanza del 25 ottobre 20063 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea è modificato.
II La presente modifica entra in vigore il 27 marzo 20134.
25 marzo 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.127.6 4 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 26 mar. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2013-0755 953
Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea RU 2013
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