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AS 2013 973

Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope

Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)

Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti; LStup)

Modifica del 20 marzo 2008 (RU 2009 2623; RS 812.121)

Invece di: 4 Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è tenuto al segreto d’ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 del Codice penale1. Esso non soggiace all’obbligo di testimoniare in giudizio o d’informare, nella misura in cui le dichiarazioni si riferiscano alla situazione personale degli assistiti o a un reato secondo l’articolo 19a.

Leggasi: 4 Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è tenuto al segreto d’ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 del Codice penale2.

20 febbraio 2013 Commissione di redazione dell’Assemblea federale