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AS 2014 1017

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo

Convenzione internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo

RS 0.353.22; RU 2004 2535

I Campo d’applicazione il 29 aprile 2014, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Corea del Nord* 25 luglio 2013 24 agosto 2013 Grecia** 16 aprile 2004 16 maggio 2004 Kuwait* 11 luglio 2013 A 10 agosto 2013 Suriname* 19 luglio 2013 A 18 agosto 2013 Svizzera** 23 settembre 2003 23 ottobre 2003 * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato all’indirizzo: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pub- blico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

II Obiezione Obiezione della Svizzera riguardo alla riserva della Namibia L’11 ottobre 2013 la Svizzera ha depositato la seguente obiezione presso il Segreta- rio generale delle Nazioni Unite: il Consiglio federale svizzero ha esaminato la riserva formulata dalla Repubblica di Namibia in occasione dell’adesione alla Convenzione internazionale del 9 dicembre

1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo secondo cui, in base ai

principi del diritto internazionale, la lotta per la liberazione dei popoli o per il loro diritto all’autodeterminazione, compresa la lotta armata contro il colonialismo, l’occupazione, l’aggressione e il dominio da parte di truppe straniere, non debbano essere considerate come atti terroristici.

1 Completa quelli in RU 2004 2535, 2005 2333, 2006 783 3263, 2007 1391, 2008 2169,

2009 5665, 2011 4611 e 2013 1323.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

2014-0896 1017

Repressione del finanziamento del terrorismo. Conv. internazionale RU 2014

Il Consiglio federale ritiene che la riserva restringe il campo di applicazione della Convenzione poiché limita la definizione di atti terroristici della Convenzione. Il Consiglio federale è del parere che tali atti non possono essere giustificati in nessun caso attraverso il diritto all’autodeterminazione dei popoli. La riserva non è quindi compatibile con l’obiettivo e lo scopo della Convenzione. È nell’interesse comune degli Stati che gli strumenti a cui hanno aderito siano rispet- tati nel loro obiettivo e nel loro scopo da tutte le parti contraenti e che gli Stati siano disposti ad adeguare la legislazione nazionale per adempiere ai propri obblighi ai sensi dei trattati sottoscritti. Il Consiglio federale ritiene che una riserva incompati- bile con l’obiettivo e lo scopo della Convenzione non sia valida e non produca alcun effetto giuridico. Il Consiglio federale svizzero formula un’obiezione alla riserva della Repubblica di Namibia. Tale obiezione non impedisce l’entrata in vigore della Convenzione, nella sua globalità, tra la Svizzera e la Repubblica di Namibia.

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