AS 2014 1211
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana
Modifica del 19 maggio 2014
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato2 dell’ordinanza del 14 marzo 20143 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 20 maggio 2014 alle ore 18.00.4
19 maggio 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.123.6 4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 20 mag. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana. O RU 2014
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