AS 2014 1327
Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC)
Modifica del 14 maggio 2014
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 lett. e 1 In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all’estero svolgono in partico- lare i compiti seguenti: e. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome (art. 12 cpv. 2, 12a cpv. 2, 13 cpv. 1, 13a cpv. 1, 14 cpv. 2, 14a cpv. 1, 37 cpv. 4 e 37a cpv. 5);
Art. 11a Effetti del riconoscimento sul cognome del figlio Se non è il primo figlio in comune di genitori non uniti in matrimonio, il figlio rico- nosciuto dal padre riceve, indipendentemente dall’attribuzione dell’autorità paren- tale, il cognome da celibe o nubile del genitore che portano gli altri figli in comune della coppia secondo l’articolo 270a CC.
Art. 11b Riconoscimento e dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta 1 I genitori fanno, per scritto e congiuntamente, la dichiarazione concernente l’auto- rità parentale congiunta di cui all’articolo 298a capoverso 4 primo periodo CC all’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione concernente il riconosci- mento. 2 Nel contempo i genitori stipulano una convenzione sull’assegnazione degli accre- diti per compiti educativi secondo l’articolo 52fbis capoverso 3 dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti oppure conse- gnano tale convenzione alla competente autorità di protezione dei minori entro tre mesi.
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Ordinanza sullo stato civile RU 2014
Art. 14 cpv. 3 3 Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cogno- me prevista dagli articoli 12, 12a, 13, 13a, 14a, 37 capoverso 2 o 3 oppure 37a capo- verso 3 o 4, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.
Art. 18 cpv. 1 lett. bbis e k 1 La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la rice- zione o la documentazione su: bbis. la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta (art. 11b cpv. 1); k. la dichiarazione concernente il cognome del figlio (art. 37 cpv. 5 e 37a cpv. 6);
Art. 37 cpv. 2
2 Se portano cognomi diversi e in occasione del matrimonio non hanno determinato
il cognome dei figli, al momento della notificazione della nascita del primo figlio i genitori dichiarano per scritto all’ufficiale dello stato civile quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli.
Art. 37a Cognome del figlio di genitori non coniugati
1 Ilcognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è retto dall’arti-
colo 270a CC. 2 Se alla nascita del primo figlio l’autorità parentale spetta a un solo genitore (art. 298a cpv. 5, 298b cpv. 4 oppure 298c CC) il figlio ne assume il cognome da celibe o nubile. 3 Se alla nascita del primo figlio l’autorità parentale è esercitata congiuntamente dai genitori, al momento della notificazione della nascita i genitori dichiarano per scritto all’ufficiale dello stato civile quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli. 4 La dichiarazione di cui all’articolo 270a capoverso 2 CC va fatta per scritto e congiuntamente. 5 In Svizzera la dichiarazione può essere fatta a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All’estero può essere fatta presso la rappresentanza svizzera. 6 Le firme sono autenticate se la dichiarazione non è fatta al momento della notifica- zione della nascita.
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Art. 50 cpv. 1 lett. cbis 1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’autorità di protezione dei minori: cbis. la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta fatta insieme all’atto del riconoscimento e la convenzione sull’assegnazione degli accre- diti per compiti educativi;
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
2 Gli articoli 11b capoverso 2 e 50 capoverso 1 lettera cbis seconda parte del periodo entrano in vigore il 1° gennaio 2015.
14 maggio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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