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AS 2014 1359

AS 2014 1359

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee

Modifica del 9 maggio 2014

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto) ordina:

I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:

Art. 1 Farmacopea Per farmacopea si intendono: a. Pharmacopoea Europaea, 8a edizione2 (Ph. Eur. 8), del novembre 2012, il supplemento 8.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 2013 e il supple- mento 8.2 alla Pharmacopoea Europaea del giugno 2013; b. Pharmacopoea Helvetica, 11a edizione3 (Ph. Helv. 11), del marzo 2012 e il supplemento 11.1 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 2013.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

9 maggio 2014 In nome del Consiglio dell’Istituto: La presidente, Christine Beerli

1 RS 812.214.11 2 La versione originale della Pharmacopoea Europaea è edita dal Consiglio d’Europa. L’edizione originale francese può essere ottenuta presso l’UFCL, Vendita di pubblica- zioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch, alle condizioni previste dall’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze di singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso la divisione della Farmacopea dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic). 3 La Pharmacopoea Helvetica è edita da Swissmedic e può essere ottenuta presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch, alle condi- zioni previste dall’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11).

2014-0940 1359

Emanazione della farmacopea e riconoscimento di altre farmacopee. RU 2014 O dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

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