AS 2014 1389
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Correzione
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Modifica del 15 maggio 2013 (RU 2013 1753; RS 916.404.1)
Cifra I (art. 29 cpv. 1 e 2 frase introduttiva)
Invece di:
I …
Art. 20 cpv. 6 …
Leggere:
I …
Art. 20 cpv. 6 …
Art. 29 cpv. 1 e 2 frase introduttiva 1 Il proprietario di equidi vivi che al 30 novembre 2013 non è ancora registrato nella banca dati deve farsi registrare presso il gestore della banca dati secondo l’articolo 8 capoverso 1. 2 Per gli equidi in vita al 30 novembre 2013 che non sono ancora registrati nella banca dati il proprietario deve notificare al gestore, entro il 30 novembre 2013, i seguenti dati:
11 giugno 2014 Cancelleria federale
2014-1453 1389
O BDTA. Correzione RU 2014
1390