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AS 2014 1451

Ordinanza sull'Elenco federale dei beni culturali

Ordinanza sull’Elenco federale dei beni culturali (OEBC)

del 21 maggio 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 31 della legge del 20 giugno 20031 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i criteri per l’iscrizione dei beni culturali mobili di proprietà della Confede- razione nell’Elenco federale dei beni culturali (Elenco TBC); b. la procedura di:

1. iscrizione di beni culturali mobili nell’Elenco TBC,

2. cancellazione di iscrizioni dall’Elenco TBC.

Art. 2 Iscrizione nell’Elenco TBC 1 Nell’Elenco TBC sono iscritti beni culturali mobili d’importanza significativa per il patrimonio culturale. 2 È considerato d’importanza significativa per il patrimonio culturale un bene cultu- rale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti: a. importanza artistica, storica o scientifica; b. unicità o rarità; c. valore artigianale; d. importanza iconografica; e. importanza storica; f. importanza nel contesto della collezione; g. valore materiale.

Art. 3 Segnatura dei beni culturali iscritti 1 Ogni bene culturale iscritto nell’Elenco TBC è contraddistinto con una segnatura.

2 La segnatura è composta conformemente all’allegato.

RS 444.12 1 RS 444.1

2012-1867 1451

Elenco federale dei beni culturali. O RU 2014

Art. 4 Descrizione dei beni culturali iscritti Per ogni bene culturale sono riportate nell’Elenco TBC le seguenti indicazioni, se conosciute: a. segnatura; b. data dell’iscrizione; c. nome dell’istituzione della Confederazione cui appartiene; d. tipo di oggetto; e. materiale; f. tecnica; g. dimensioni e peso; h. unità, numero di pezzi o volume; i. soggetto; j. iscrizione; k. contrassegno e caratteristiche particolari, segnatamente danni e restauri; l. epoca o data di creazione; m. autore; n. titolo; o. indicazioni possibilmente precise sulla provenienza e sul luogo di produ- zione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento; p. riferimenti bibliografici con indice delle illustrazioni, se disponibili; q. una fotografia o un’altra raffigurazione dell’oggetto.

Art. 5 Responsabilità dell’Elenco TBC 1 Il Servizio specializzato dell’Ufficio federale della cultura (Servizio specializzato) gestisce l’Elenco TBC in forma di banca dati elettronica e lo pubblica sul sito Internet dell’Ufficio federale della cultura.

2 Il Servizio specializzato decide sulle domande di iscrizione di beni culturali

nell’Elenco TBC e di cancellazione di iscrizioni.

Art. 6 Domanda di iscrizione 1 L’istituzione della Confederazione presenta al Servizio specializzato una domanda di iscrizione nell’Elenco TBC per il bene culturale di sua proprietà. 2 La domanda deve riportare le indicazioni di cui all’articolo 4 ed essere presentata in forma elettronica. 3 Se approva la domanda, il Servizio specializzato registra il bene culturale nella banca dati elettronica.

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Art. 7 Momento dell’iscrizione I beni culturali sono considerati iscritti al momento della loro registrazione nella banca dati elettronica. La data di iscrizione è riportata nell’Elenco TBC.

Art. 8 Cancellazione di iscrizioni 1 Nei casi di cui all’articolo 3 capoverso 3 LTBC, l’istituzione della Confederazione cui appartiene il bene culturale può chiedere al Servizio specializzato la cancella- zione dell’iscrizione. La domanda va motivata.

2 Se approva la domanda, il Servizio specializzato procede alla cancellazione

dell’iscrizione dalla banca dati elettronica.

Art. 9 Accesso all’Elenco TBC L’accesso all’Elenco TBC è gratuito.

Art. 10 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 13 aprile 20052 sul trasferimento dei beni culturali è modificata come segue:

Art. 1 lett. c S’intendono per: c. istituzioni della Confederazione:

1. il Museo nazionale svizzero costituito dal Museo nazionale di Zurigo,

dal Castello di Prangins, dal Forum della storia svizzera di Svitto e dal Centro delle collezioni di Affoltern am Albis,

2. la Biblioteca nazionale svizzera con l’Archivio svizzero di letteratura, il

Gabinetto delle stampe e il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel,

3. il museo della collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winter-

thur,

4. il Museo Vela di Ligornetto,

5. il Museo degli automi musicali di Seewen,

6. il Politecnico federale di Zurigo con le sue collezioni,

7. la collezione d’arte e di beni culturali della Fondazione federale Gott-

fried Keller,

8. la Collezione d’arte della Confederazione;

2 RS 444.11

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Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

21 maggio 2014 In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La Cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 3 cpv. 2)

Composizione della segnatura dei beni culturali iscritti

1. Le prime due-tre posizioni della segnatura designano, in base alle seguenti

abbreviazioni, l’istituzione della Confederazione cui appartiene il bene cul- turale: SNM Museo nazionale svizzero costituito dal Museo nazionale di Zurigo, dal Castello di Prangins, dal Forum della storia svizzera di Svitto e dal Centro delle collezioni di Affoltern am Albis NB Biblioteca nazionale svizzera con l’Archivio svizzero di letteratura, il Gabinetto delle stampe e il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel SOR Museo della collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winterthur MVL Museo Vela di Ligornetto MMS Museo degli automi musicali di Seewen ETH Politecnico federale di Zurigo con le sue collezioni GKS Collezione d’arte e di beni culturali della Fondazione federale Gottfried Keller BKS Collezione d’arte della Confederazione

2. La quarta e quinta posizione designano, in base ai codici seguenti, il tipo di bene culturale:

00 collezioni ed esemplari rari di zoologia, botanica, mineralogia e anatomia,

come pure oggetti di interesse paleontologico

01 beni riguardanti la storia, compresa la storia delle scienze e della tecnica,

la storia militare e sociale, come pure la vita di personalità di spicco della scienza e dell’arte e avvenimenti di interesse nazionale

02 prodotti di scavi archeologici o scoperte archeologiche

03 elementi provenienti da monumenti artistici o storici o da luoghi archeologi-

ci, smembrati 04 oggetti antichi, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi, risalenti a oltre cento anni fa

05 oggetti di interesse etnologico

61 beni di interesse artistico, quali quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi tipo di supporto e con qualsiasi materiale (escl. disegni industriali e manufatti decorati a mano)

62 lavori originali di arte statuaria e di scultura realizzati con qualsiasi

materiale

63 beni d’interesse artistico, quali incisioni, stampe e litografie originali

64 beni d’interesse artistico, quali assemblaggi e montaggi artistici originali

realizzati con qualsiasi materiale

07 manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi di

particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.), isolati o parte di collezioni

08 francobolli, bolli fiscali e simili, isolati o parte di collezioni

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09 archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici

10 mobili risalenti a oltre cento anni fa e vecchi strumenti musicali

3. L’istituzione della Confederazione cui appartiene il bene culturale aggiunge

posizioni supplementari.

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