AS 2014 1621
Scambio di note del 6 giugno 2014 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 509/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Scambio di note del 6 giugno 2014 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 509/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Entrato in vigore il 6 giugno 2014
Traduzione1
Missione della Svizzera Bruxelles, 6 giugno 2014 presso l’Unione europea
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale D Giustizia e affari interni Bruxelles
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segreta- riato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 22 maggio 2014, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Sviz- zera: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego- lamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
RS 0.362.380.060
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.362.31
2014-1321 1715
Sviluppo dell’acquis di Schengen. RU 2014 Recepimento del regolamento (UE) n. 509/2014
Documento del Consiglio: PE/CONS 29/1/14 REV 1 VISA 36 COMIX 84 CODEC 336 Data di adozione: 6 maggio 2014»3
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segreta- riato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impe- gna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2014 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono per- tanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associa- zione. Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.
3 Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 maggio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, versione della GU L 105 del 20.5.2014, pag. 67.