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AS 2014 1901

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (con all., Prot. d'intesa e scambio di note)

Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo2

Concluso a Hamar il 22 giugno 2009 Approvato dall’Assemblea federale il 2 marzo 20103 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 6 agosto 2010 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2014

Preambolo La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, (denominati qui di seguito «gli Stati dell’AELS») e I Governi degli Emirati Arabi Uniti, il Regno del Bahrain, il Regno dell’Arabia Saudita, il Sultanato dell’Oman, lo Stato del Qatar e lo Stato del Kuwait (denominati qui di seguito congiuntamente «il CCG» o individualmente «gli Stati membri del CCG»); qui di seguito ogni Stato dell’AELS e ogni Stato membro del CCG è denominato «una Parte» e collettivamente «le Parti», riconoscendo l’amicizia di lunga data e i forti legami economici e politici tra gli Stati membri del CCG e gli Stati dell’AELS, in particolare la dichiarazione di coo- perazione firmata a Bruxelles il 23 maggio 2000, e desiderosi di rafforzare questi legami mediante l’istituzione di una zona di libero scambio e instaurando a tal fine rapporti stretti e duraturi; riaffermando la loro adesione ai principi sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite4 e nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; decisi a promuovere e rafforzare il sistema di scambi multilaterale, istituito dal- l’Organizzazione mondiale del commercio5 (OMC), in maniera tale da promuovere

RS 0.632.311.491

1 Dal testo originale inglese.

2 Gli all. all’Acc. possono essere ottenuti presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna. Sono inoltre disponibili in Internet sul sito del Segretariato dell’AELS: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/gcc. 3 RU 2014 1899 4 RS 0.120 5 RS 0.632.20

2009-2094 1901

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati membri del CCG RU 2014

la cooperazione regionale e internazionale e da contribuire allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale; consapevoli che i rapidi e dinamici mutamenti del contesto globale determinati dalla globalizzazione e dal progresso tecnologico presentano numerose sfide economiche e strategiche, nonché opportunità per le Parti; determinati a sviluppare e potenziare le loro relazioni economiche e commerciali mediante la liberalizzazione e l’espansione degli scambi di beni e servizi nel loro comune interesse e per trarne reciproco vantaggio; risoluti a mantenere un ambiente stabile e sicuro per gli investimenti; decisi a promuovere la creatività e l’innovazione mediante la protezione dei diritti di proprietà intellettuale; con l’obiettivo di creare nuovi impieghi, migliorare le condizioni di salute, di lavoro e il livello di vita e garantire un incremento marcato e costante del reddito reale nei rispettivi territori mediante l’espansione dei flussi commerciali e degli investimenti; riaffermando il loro impegno per lo sviluppo economico e sociale basato sui principi stabiliti nelle relative convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro6 (OIL); riconoscendo le differenze dei livelli di sviluppo e capacità tra le Parti; riconoscendo la necessità di accrescere la competitività nei loro mercati; intenzionati a preservare e tutelare l’ambiente in sintonia con il principio dello sviluppo sostenibile; convinti che l’istituzione di una zona di libero scambio porterà ad un clima più propizio alla promozione e allo sviluppo di relazioni economiche e commerciali tra le Parti; hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo di libero scambio (qui di seguito denominato «presente Accordo»):

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1.1 Obiettivi 1. Gli Stati dell’AELS e gli Stati membri del CCG istituiscono una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

2. Gli obiettivi del presente Accordo sono:

(a) liberalizzare gli scambi di beni, conformemente all’articolo XXIV del- l’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio7 (denominato qui di seguito «GATT 1994»), ai sensi del capitolo 2;

6 RS 0.820.1

7 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

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(b) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all’articolo V del- l’Accordo generale sul commercio di servizi8 (denominato qui di seguito «GATS»), ai sensi del capitolo 3; (c) promuovere la concorrenza nelle loro economie ai sensi del capitolo 4; e (d) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellet- tuale, ai sensi del capitolo 5; (e) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti, ai sensi del capitolo 6; (f) accrescere reciprocamente le opportunità d’investimento.

Art. 1.2 Campo d’applicazione territoriale

1. Fatto salvo l’allegato IV, il presente Accordo si applica:

(a) al territorio terrestre, alle acque interne e alle acque territoriali di ciascuna Parte nonché allo spazio aereo che sovrasta il suo territorio, conformemente al diritto internazionale; e (b) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure prese da una Parte nell’esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conforme- mente al diritto internazionale.

2. L’allegato I si applica alla Norvegia.

Art. 1.3 Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni economiche e com- merciali tra i singoli Stati dell’AELS da una parte e i singoli Stati membri del CCG dall’altra oppure, laddove espressamente specificato, agli Stati membri del CCG operanti congiuntamente come CCG. Il presente Accordo non si applica né alle relazioni commerciali tra gli Stati dell’AELS né alle relazioni commerciali tra gli Stati membri del CCG.

Art. 1.4 Relazione con altri accordi Le Parti riconfermano i loro diritti e obblighi previsti dall’Accordo OMC, dagli altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo dei quali sono Parte e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono firmatarie.

Art. 1.5 Governi regionali e locali 1. Ciascuna Parte adotta misure il più possibile ragionevoli per garantire il rispetto delle disposizioni del presente Accordo da parte dei governi e delle autorità regionali e locali all’interno del proprio territorio.

8 RS 0.632.20, Allegato 1.B

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2. Questa disposizione va interpretata e applicata conformemente ai principi enun- ciati nell’articolo I paragrafo 3 lettera (a) del GATS e nell’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXIV del GATT 19949, ove applicabile. L’articolo I paragrafo 3 lettera (a) del GATS e l’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXIV del GATT 1994 sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 1.6 Trasparenza 1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, prescrizioni, procedure, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di portata generale non- ché i loro rispettivi accordi internazionali che possono interessare il funzionamento del presente Accordo. 2. Le Parti rispondono senza indugio a domande specifiche e, su richiesta, si tra- smettono reciprocamente le informazioni relative alle questioni di cui al paragrafo 1.

Art. 1.7 Confidenzialità delle informazioni 1. Ogni Parte si impegna a preservare la confidenzialità delle informazioni definite confidenziali dalla Parte che le ha fornite.

2. Nulla di quanto disposto nel presente Accordo obbliga una Parte a comunicare

informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l’applicazione della legge o sarebbe altrimenti contraria agli interessi pubblici o pregiudicherebbe gli interessi commerciali legittimi di qualunque operatore economico.

Capitolo 2: Scambi di merci10

Art. 2.1 Campo d’applicazione

1. Il presente capitolo si applica a:

(a) i prodotti contemplati dai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di desi- gnazione e di codificazione delle merci11 (qui di seguito denominato «SA»), esclusi i prodotti elencati nell’allegato II; (b) i prodotti agricoli trasformati menzionati nell’allegato III, nel rispetto delle disposizioni previste dallo stesso allegato; e (c) i pesci e gli altri prodotti di mare elencati nell’allegato V.

9 RS 0.632.20, Allegato 1A.1.d

10 In virtù dell’unione doganale stabilita dal Trattato del 29 mar. 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein per le questioni disciplinate dal suddetto Trattato. 11 RS 0.632.11

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2. Il CCG ha concluso con ciascuno Stato dell’AELS un accordo bilaterale sul

commercio di prodotti agricoli. Tali accordi costituiscono una parte degli strumenti con cui si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il CCG.

Art. 2.2 Dazi doganali 1. Nessun ulteriore dazio doganale può essere introdotto nel commercio tra gli Stati dell’AELS e il CCG, fatto salvo quanto disposto nel presente Accordo. 2. A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS aboli- scono tutti i dazi doganali su importazioni di prodotti originari del CCG. 3. A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, il CCG abolisce tutti i dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari degli Stati dell’AELS, fatto salvo quanto disposto nell’allegato VI. 4. Una Parte può introdurre o mantenere dazi sulle esportazioni in relazione a prov- vedimenti interni nella misura in cui li ritenga necessari. Tali dazi devono essere applicati a prescindere dalla destinazione del prodotto. Le Parti informano il Comita- to misto su tutti i dazi applicati sulle esportazioni. 5. Per dazio doganale si intende qualsiasi dazio o onere di qualsiasi tipo applicato in relazione all’importazione di un prodotto, comprese tutte le forme di sovrattassa, ma non gli oneri imposti conformemente agli articoli III e VIII del GATT 1994.

Art. 2.3 Restrizioni quantitative sulle importazioni e sulle esportazioni L’articolo XI del GATT 1994 è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.4 Trattamento nazionale Le Parti applicano il trattamento nazionale conformemente all’articolo III del GATT 1994, comprese le note interpretative di detto articolo, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 2.5 Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa Le disposizioni relative alle regole in materia di origine e ai metodi di cooperazione amministrativa sono enunciate nell’allegato IV.

Art. 2.6 Valutazione in dogana Le Parti provvedono a determinare il valore in dogana dei beni scambiati tra di loro conformemente alle disposizioni dell’articolo VII del GATT 1994 e dell’Accordo dell’OMC sull’applicazione dell’articolo VII del GATT 199412.

12 RS 0.632.20, Allegato 1A.9

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Art. 2.7 Regolamenti tecnici 1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi ai regolamenti tecnici, alle norme e alla valutazione della conformità sono retti dall’Accordo sugli ostacoli tecnici al com- mercio13 dell’OMC (di seguito denominato «Accordo sugli OTC»). 2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l’accesso ai rispettivi mercati. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di tenere consultazioni nel quadro del Comitato misto qualora una di esse ritenga che uno Stato dell’AELS o il CCG abbia adottato misure che costituiscono o abbiano costituito un ostacolo al commer- cio, al fine di trovare una soluzione adatta, conformemente all’Accordo sugli OTC.

Art. 2.8 Misure sanitarie e fitosanitarie 1. I diritti e i doveri delle Parti in merito alle misure sanitarie e fitosanitarie sono disciplinati dall’Accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie14 dell’OMC (qui di seguito denominato «Accordo SPS»). 2. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto per le perizie sanitarie e fitosanitarie al fine di facilitare le consultazioni tecniche e lo scambio di informazioni. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di tenere consultazioni nel quadro del Comitato misto qualora una di esse ritenga che uno Stato dell’AELS o il CCG abbia adottato misure che costituiscono o abbiano costituito un ostacolo al commer- cio, al fine di trovare una soluzione adatta, conformemente all’Accordo SPS.

Art. 2.9 Antidumping

1. Gli Stati dell’AELS e il CCG si sforzano di rinunciare ad avviare procedure o

misure antidumping gli uni contro gli altri. 2. I diritti e gli obblighi delle Parti in merito all’applicazione di misure antidumping sono retti dall’articolo VI del GATT 1994 e dall’Accordo dell’OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 199415, fatto salvo quanto disposto nel presente articolo. 3. Prima che uno Stato dell’AELS o il GGC avvii un’inchiesta intesa a determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta attività di dumping in uno Stato dell’AELS o nel CCG ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 e dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994, la Parte intenzionata ad avviare tale inchiesta informa per scritto lo Stato dell’AELS o il CCG, i cui beni sono oggetto dell’inchiesta, e gli accorda un periodo di 30 giorni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al

13 RS 0.632.20, Allegato 1A.6

14 RS 0.632.20, Allegato 1A.4

15 RS 0.632.20, Allegato 1A.8

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Comitato misto su richiesta di uno Stato dell’AELS o del GGC entro dieci giorni dalla data di ricevimento della notifica.

4. Se una misura antidumping venisse applicata da uno Stato dell’AELS o dal CCG,

tale misura dev’essere sospesa senza eccezioni al più tardi dopo tre anni dalla sua imposizione. Nulla di quanto enunciato nel presente paragrafo può impedire a uno Stato dell’AELS o al CCG di introdurre nuove misure antidumping conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo relative a prodotti soggetti a misure che sono state sospese. 5. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure antidumping tra di esse. Se, dopo il primo esame, le Parti decidono che è necessario mantenere tale possibilità, esse riesaminano successivamente la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.

Art. 2.10 Imprese commerciali di Stato I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali di Stato sono retti dall’articolo XVII del GATT 1994 e dall’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 199416, comprese le rispettive note interpretative, che sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 2.11 Sovvenzioni e misure compensative 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compen- sative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative17, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2. 2. Prima che uno Stato dell’AELS o il CCG avvii un’inchiesta intesa a determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in uno Stato dell’AELS o nel CCG ai sensi dell’articolo 11 dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC, la Parte intenzionata ad avviare tale inchiesta informa per scritto la Parte i cui beni possono essere oggetto dell’inchiesta, accordandole un periodo di 30 giorni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto su richiesta di una delle Parti entro dieci giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Art. 2.12 Misure di salvaguardia globali Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall’articolo XIX del GATT 1994 e dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia18. Nell’adottare misure in virtù di tali disposizioni dell’OMC, una Parte esclude le importazioni di un prodotto originario di uno Stato dell’AELS o del CCG se di per sé tali importazioni non provocano o non minacciano di provocare grave pregiudizio. La Parte che

16 RS 0.632.20, Allegato 1A.1.b

17 RS 0.632.20, Allegato 1A.13

18 RS 0.632.20, Allegato 1A.14

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adotta la misura deve dimostrare che tale esclusione sia conforme ai suoi obblighi nell’ambito dell’OMC, conformemente alla giurisprudenza di tale organizzazione.

Art. 2.13 Eccezioni generali I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono retti dall’articolo XX del GATT 1994, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 2.14 Eccezioni relative alla sicurezza I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni relative alla sicurezza sono retti dall’articolo XXI del GATT 1994, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Capitolo 3: Scambio di servizi

Art. 3.1 Campo d’applicazione e copertura 1. Il presente capitolo si applica alle misure adottate dalle Parti concernenti lo scambio di servizi. Esso si applica a tutti i settori di servizi. 2. Per quanto concerne i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure che riguardano i diritti di traffico aereo né a misure in rapporto diretto con l’esercizio dei diritti di traffico aereo, fatta salva la disposizione prevista dal paragrafo 3 dell’allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS. Le definizioni del paragrafo 6 dell’allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis. 3. Gli articoli 3.4, 3.5 e 3.6 non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendita com- merciale.

Art. 3.2 Integrazione delle disposizioni del GATS Laddove nel presente capitolo si prevede che una disposizione del GATS sia inserita nel presente Accordo e ne divenga parte integrante, i termini utilizzati nella disposi- zione del GATS sono intesi nel seguente modo: (a) «membro» significa Parte; (b) «elenco» indica un elenco di cui all’articolo 3.16 e contenuto nell’allega- to VII; e (c) «impegno specifico» significa un impegno specifico in un elenco di cui all’articolo 3.16.

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Art. 3.3 Definizioni Ai fini del presente capitolo e con riferimento all’articolo 3.2: (a) le seguenti definizioni dell’articolo I del GATS sono inserite nel presente capitolo e ne divengono parte integrante: (i) «scambi di servizi», (ii) «servizi», e (iii) «un servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi»; (b) «provvedimenti adottati dalle Parti»19 significa provvedimenti adottati da: (i) governi e autorità centrali, regionali e locali, e (ii) organismi non governativi, nell’esercizio dei poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali; (c) «fornitore di servizi» si riferisce a qualsiasi persona che fornisce, o che cerca di fornire, un servizio20; (d) «persona fisica di un’altra Parte» si riferisce a una persona fisica che ha la cittadinanza o il permesso di residenza permanente di uno Stato dell’AELS o del CCG, conformemente alla rispettiva legislazione; (e) «persona giuridica di un’altra Parte» indica una persona giuridica che è: (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale altra Parte e che svolge un’attività commerciale sostanziale nel territorio di: (A) qualsiasi Parte oppure (B) qualsiasi membro dell’OMC ed è posseduta o controllata da per- sone fisiche di tale altra Parte o da persone giuridiche che soddi- sfano tutte le condizioni di cui alla lettera (i)(A) oppure (ii) nel caso della fornitura di un servizio tramite una presenza commercia- le, che sia posseduta o controllata da persone fisiche di tale altra Parte, da persone giuridiche che soddisfano le condizioni di cui alla lettera (e)(i) o da entità statali di tale altra Parte; (f) le seguenti definizioni dell’articolo XXVIII del GATS sono inserite nel pre- sente Accordo e ne divengono parte integrante: (i) «misura», (ii) «fornitura di un servizio», (iii) «misure adottate da membri che incidono sugli scambi di servizi»,

19 Questa definizione include la definizione dell’art. I par. 3 lett. (a) (i) e a (ii) del GATS. Si rimanda all’art. 1.5 del presente Acc. 20 Nel caso in cui il servizio non venga fornito o non si tenti di fornirlo direttamente da una persona giuridica, bensì tramite altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica) sarà comunque accordato, in virtù di tale presenza commerciale, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente capitolo. Tale trattamento è esteso all’ente attraverso cui si fornisce o si tenta di fornire il servizio e non necessariamente ad altre parti facenti capo al fornitore situate al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio.

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(iv) «presenza commerciale», (v) «settore» di un servizio, (vi) «servizio fornito da un altro membro», (vii) «prestatore monopolista di un servizio», (viii) «consumatore di servizi», (ix) «persona», (x) «persona giuridica», (xi) «posseduta», «controllata» e «affiliata», e (xii) «imposte dirette»; (g) «GATS» si riferisce all’Accordo generale sul commercio di servizi del 1994.

Art. 3.4 Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all’articolo VII del GATS e le

disposizioni previste nel proprio elenco di esenzioni applicate alla NPF contenute nell’allegato VIII, per quanto concerne tutte le misure concernenti la fornitura di servizi una Parte accorda immediatamente e incondizionatamente ai servizi e ai prestatori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi non parte. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell’articolo V o dell’articolo Vbis del GATS21. 3. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono retti dal paragrafo 3 dell’articolo II del GATS, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.5 Accesso al mercato Gli impegni in materia di accesso al mercato sono retti dall’articolo XVI del GATS, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.6 Trattamento nazionale Gli impegni in materia di trattamento nazionale sono retti dall’articolo XVII del GATS, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.7 Impegni aggiuntivi Gli impegni aggiuntivi sono retti dall’articolo XVIII del GATS, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

21 Le Parti confermano di intendere che gli accordi tra gli Stati membri del Consiglio di cooperazione de gli Stati Arabi del Golfo e la Grande zona araba di libero scambio (Greater Arab Free Trade Area,GAFTA) sono esclusi dall’applicazione dell’obbligo NPF di cui al presente art.

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Art. 3.8 Regolamentazione interna 1. I diritti e gli obblighi delle Parti per quanto concerne la regolamentazione interna sono retti dai paragrafi 1–3 dell’articolo VI del GATS, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante. 2. Al fine di garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualifi- cazione, alle norme tecniche e ai requisiti e alle procedure in materia di licenze non costituiscano inutili barriere allo scambio di servizi, il Comitato misto svilupperà tutte le discipline necessarie. Tali norme dovranno garantire, tra l’altro, che i requi- siti e le procedure di cui sopra: (a) siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capa- cità di fornire il servizio; (b) non siano più onerosi del dovuto per garantire la qualità del servizio; (c) nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per sé una limitazione alla fornitura del servizio. 3. (a) Nei settori nei quali una Parte ha assunto impegni specifici, in attesa che le discipline sviluppate in tali settori ai sensi del paragrafo 2 siano entrate in vigore, le Parti non impongono obblighi in materia di licenze e requisiti non- ché norme tecniche che annullino o compromettano tali impegni specifici in una maniera non conforme ai criteri definiti nel paragrafo 2 lettere (a), (b) o (c). (b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti dalla lettera (a), si terrà conto delle norme internazionali stabilite da organizzazioni interna- zionali pertinenti22 applicate da tale Parte.

4. Ciascuna Parte deve prevedere procedure adeguate per verificare le competenze

dei professionisti di qualsiasi altra Parte.

Art. 3.9 Riconoscimento 1. Allo scopo di adempiere le sue norme o i criteri concernenti il rilascio di autoriz- zazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debitamente conto di qualsiasi richiesta di un’altra Parte di riconoscere la formazione o l’esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati accordati in quella particolare Parte. Il riconoscimento si può basare su un accordo o un’intesa con la Parte interessata oppure può essere accordato autonomamente. 2. Ove una Parte riconosca, mediante accordo o intesa, la formazione o l’esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati accordati nel territorio di una non Parte, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare la loro adesione a tale intesa o accordo, esistente o futuro, o di negoziarne altri analoghi. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest’ultima offre adeguate opportunità a qualsivoglia altra Parte di dimostrare che anche la

22 Il termine «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire per lo meno gli organi pertinenti di tutte le Parti.

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formazione o l’esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati accordati nel suo territorio debbano essere riconosciuti.

3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere

conforme alle corrispondenti disposizioni dell’Accordo dell’OMC e, in particolare, all’articolo VII paragrafo 3 del GATS. 4. L’allegato IX enuncia ulteriori diritti e obblighi concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi delle Parti.

Art. 3.10 Circolazione delle persone fisiche 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la circolazione delle persone fisiche di una Parte che forniscono servizi sono retti dall’allegato del GATS sulla circola- zione delle persone fisiche che forniscono servizi, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante. 2. L’allegato X definisce ulteriori diritti e obblighi riguardanti la circolazione delle persone fisiche di una Parte che forniscono servizi.

Art. 3.11 Trasparenza I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la trasparenza sono retti dall’articolo III paragrafi 1 e 2 e dall’articolo IIIbis del GATS, i quali sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.12 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i monopoli e i prestatori esclusivi di servizi sono retti dall’articolo VIII paragrafi 1, 2 e 5 del GATS, i quali sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.13 Pratiche commerciali I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le pratiche commerciali sono retti dall’articolo IX del GATS, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.14 Pagamenti e trasferimenti 1. Ad eccezione delle circostanze previste nell’articolo 9.2, una Parte si astiene dall’imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un’altra Parte. 2. Nessuna disposizione del presente capitolo pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli degli accordi statutari del Fondo monetario internazio- nale23 (qui di seguito denominato «FMI»), ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità agli accordi statutari del FMI, purché le Parti si astengano

23 RS 0.979.1

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dall’imporre restrizioni a transazioni in capitale incompatibili con i rispettivi impe- gni specifici, salvo per quanto disposto dall’articolo 9.2 o su richiesta del FMI.

Art. 3.15 Eccezioni I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono retti dall’articolo XIV e dall’articolo XIVbis paragrafo 1 del GATS, i quali sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integran- te.

Art. 3.16 Elenchi di impegni specifici 1. Ciascuna Parte indica in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 3.5, 3.6 e 3.7. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti tali impegni, ciascun elenco specifica gli elementi precisati nell’articolo XX paragrafo 1 lettere (a)–(d) del GATS. 2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 3.5 e 3.6 sono trattate conforme- mente alle disposizioni di cui all’articolo XX paragrafo 2 del GATS. 3. Gli elenchi degli impegni specifici delle Parti sono contenuti nell’allegato VII.

Art. 3.17 Modifica degli elenchi Su richiesta scritta di una Parte, le Parti tengono consultazioni per valutare l’opportunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell’elenco degli impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi dalla presentazione della richiesta della Parte richiedente. Nel corso delle consultazioni, le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi rispetto a quanto previsto nell’elenco degli impegni specifici prima di tali consultazioni. La modifica degli elenchi sottostà alle procedure descritte negli articoli 7.1 e 9.6.

Art. 3.18 Riesame24 1. Con l’obiettivo di liberalizzare ulteriormente lo scambio di servizi tra di loro, in particolare eliminando sostanzialmente qualsiasi discriminazione residua entro un periodo di dieci anni, le Parti riesaminano ogni due anni, o più spesso se così con- vengono, i propri elenchi degli impegni specifici e i propri elenchi di esenzioni applicate alla NPF, tenendo conto in modo particolare di qualsiasi liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso sotto gli auspici dell’OMC. Il primo riesame ha luogo entro due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo. 2. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte stipula un accordo sullo scambio di servizi con una non Parte, la Parte è tenuta a negoziare su richiesta di un’altra Parte l’inserimento nel presente Accordo di un trattamento non meno

24 Le Parti confermano di intendere che gli accordi tra gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo e la Grande zona araba di libero scambio (GAFTA), come pure la Convenzione AELS e gli accordi tra qualsiasi Stato dell’AELS e altri Paesi europei sono esclusi da qualsiasi riesame condotto ai sensi del presente art.

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favorevole di quello accordato alla non Parte. Le Parti tengono conto delle circo- stanze alle quali una Parte stipula un accordo sullo scambio di servizi con una non Parte.

Art. 3.19 Allegati I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo: – Allegato VII (Elenchi degli impegni specifici); – Allegato VIII (Elenchi delle esenzioni applicate alla NPF); – Allegato IX (Riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi); – Allegato X (Circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi); – Allegato XI (Servizi finanziari); e – Allegato XII (Servizi di telecomunicazione).

Capitolo 4: Concorrenza

Art. 4.1 Obiettivi e principi generali

1. Le Parti concordano che le pratiche commerciali anticoncorrenziali possono

limitare il commercio tra di esse. Di conseguenza, ciascuna Parte adotta o mantiene misure intese a vietare tali pratiche e intraprende opportune azioni in tal senso.

2. Le Parti si impegnano ad adottare o mantenere leggi in materia di concorrenza

che prestino particolare attenzione agli accordi anticoncorrenziali, all’abuso di una posizione dominante e alle fusioni e acquisizioni.

Art. 4.2 Cooperazione Le Parti possono cooperare allo scopo di porre fine alle prassi anticoncorrenziali o ai loro effetti negativi per il commercio tra le Parti. Tale cooperazione può comprende- re la notifica, lo scambio di informazioni e la consultazione. Qualsiasi scambio di informazioni è soggetto alle regole e alle norme di riservatezza applicabili sul terri- torio di ogni Parte.

Art. 4.3 Confidenzialità Nulla di quanto esposto nel presente capitolo obbliga una Parte a fornire informa- zioni se ciò può compromettere un’indagine in corso o contravvenire alle sue leggi, comprese quelle riguardanti la divulgazione di informazioni, la confidenzialità o il segreto aziendale.

Art. 4.4 Consultazioni Una Parte può richiedere consultazioni su qualsiasi questione riguardante il presente capitolo. La richiesta di consultazioni deve essere accompagnata da una motiva-

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zione. Le consultazioni sono da tenersi prontamente. Una Parte può chiedere che le consultazioni continuino in seno al Comitato misto al fine di ottenere le sue racco- mandazioni in merito alla relativa questione. La Parte sollecitata fornisce tutta l’assistenza necessaria per esaminare la questione e cercare una soluzione.

Art. 4.5 Riesame Le Parti concordano di riesaminare il presente capitolo in seno al Comitato misto con l’obiettivo di elaborare misure supplementari nell’ottica degli sviluppi futuri, in particolare dopo l’adozione ad opera delle Parti di una legislazione in materia di concorrenza.

Capitolo 5: Diritti di proprietà intellettuale

Art. 5.1 Protezione dei diritti di proprietà intellettuale 1. Ai fini del presente capitolo, la «proprietà intellettuale» comprende i diritti d’autore, inclusi i diritti d’autore per programmi informatici e banche dati, come pure i diritti affini, i marchi di prodotti e servizi, le indicazioni geografiche, i disegni industriali, i brevetti, le varietà vegetali, la topografia dei circuiti integrati nonché le informazioni segrete ai sensi dell’articolo 39 dell’Accordo dell’OMC sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio25 (qui di seguito denominato «Accordo TRIPS»). 2. Le Parti assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure efficaci per far rispettare tali diritti in caso di violazione, conformemente alle disposizioni del presente capitolo. 3. Ciascuna Parte è tenuta ad accordare ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Le esenzioni da quest’obbligo devono essere conformi alle eccezioni previste dagli articoli 3 e 5 dell’Accordo TRIPS. 4. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello da esse accordato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le esenzioni da tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni dell’Accordo TRIPS, in parti- colare quelle degli articoli 4 e 5. 5. Le Parti convengono, su richiesta di qualsiasi parte, di riesaminare il presente capitolo in seno al Comitato misto al fine di evitare o porre rimedio a distorsioni commerciali e di migliorare il livello di protezione. Qualora insorgano problemi nell’ambito della protezione della proprietà intellettuale con ripercussioni sulle condizioni commerciali, devono tenersi consultazioni urgenti in seno al Comitato misto, su richiesta di una Parte, con l’obiettivo di raggiungere soluzioni di reciproca soddisfazione.

25 RS 0.632.20, Allegato 1.C

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6. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti concludono trattative relative alla redazione di un allegato contenente ulteriori disposizioni sulla protezione e l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Capitolo 6: Appalti pubblici

Art. 6.1 Campo d’applicazione e copertura

1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti garantiscono

l’apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti pubblici. 2. Il presente capitolo si applica a qualsiasi legge, regolamento, procedura o pratica concernente gli appalti pubblici contemplati condotti da un ente aggiudicatore, a prescindere se siano condotti esclusivamente o in parte per via elettronica. 3. Ai fini del presente capitolo, per «appalto contemplato nel presente Accordo» si intende un appalto a fini governativi: (a) di prodotti26, servizi o di una loro combinazione: (i) come specificati negli allegati XIII e XIV per ogni Parte, e (ii) non aggiudicati allo scopo di vendita o rivendita commerciali o di uti- lizzazione per la produzione o fornitura di prodotti o servizi a fini di vendita o rivendita commerciale; (b) concluso mediante un contratto, compresi compera, leasing, locazione o locazione-vendita, con o senza opzione d’acquisto; (c) il cui valore, stimato conformemente all’articolo 6.7, è pari o superiore alla soglia pertinente specificata negli allegati XIII e XIV, al momento della pubblicazione di un avviso conformemente all’articolo 6.14; (d) che non sia escluso dal campo d’applicazione del paragrafo 4 o degli allega- ti XIII e XIV per una Parte27. 4. Fatte salve le disposizioni contrarie negli allegati XIII e XIV, il presente capitolo non si applica: (a) ai contratti aggiudicati facendo seguito: (i) a un accordo internazionale destinato all’applicazione o all’utilizza- zione congiunta di un progetto da parte delle parti contraenti, (ii) a un accordo internazionale concernente lo stazionamento di truppe, (iii) alla procedura particolare di un’organizzazione internazionale, (iv) a tutti gli appalti pubblici di beni, servizi e costruzioni destinati a essere eseguiti nelle città sante di La Mecca e Medina o a loro beneficio;

26 Ai fini del presente capitolo, per «prodotti» si intendono i prodotti classificati nei capito- li 1–97 del SA (RS 0.632.11). 27 La preferenza in materia di prezzi per piccole e medie imprese (PMI) applicata dal Sulta- nato dell’Oman è definita nell’all. XIV.

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(b) ad accordi non contrattuali o ad altre forme di aiuto statale e di appalto nel quadro di programmi di aiuto o di cooperazione; (c) alle aggiudicazioni o alle acquisizioni di servizi di agenzie fiscali o di depo- sito, alle liquidazioni e alla gestione di servizi per istituzioni finanziarie re- golamentate o ai servizi legati alla vendita, al rimborso e alla distribuzione del debito pubblico, inclusi i prestiti, le obbligazioni di Stato, i titoli di credi- to e altri titoli; (d) a contratti concernenti: (i) l’acquisto o la locazione di terreni, di edifici esistenti o di altri beni immobili o dei relativi diritti, (ii) l’acquisto, l’elaborazione, la produzione o la coproduzione di pro- grammi audiovisivi di emittenti e di contratti sugli orari di trasmissione, (iii) i servizi d’arbitrato e di conciliazione, (iv) i contratti di lavoro pubblico, e (v) i servizi di ricerca e di sviluppo i cui utili non vanno esclusivamente all’ente per uso proprio nella conduzione delle proprie attività, a condi- zione che siano integralmente indennizzati dall’ente.

5. Ogni Parte specifica le informazioni seguenti:

(a) nell’allegato XIII: (i) nell’appendice 1, gli enti governativi centrali i cui appalti sono contem- plati nel presente capitolo, (ii) nell’appendice 2, gli enti governativi decentrali i cui appalti sono con- templati nel presente capitolo, (iii) nell’appendice 3, tutti gli altri enti i cui appalti sono contemplati pre- sente capitolo, (iv) nell’appendice 4, i beni contemplati nel presente capitolo, (v) nell’appendice 5, i servizi contemplati nel presente capitolo, e (vi) nell’appendice 6, i servizi di costruzione contemplati nel presente capi- tolo; (b) nell’allegato XIV, qualsiasi nota generale applicabile a una Parte.

Art. 6.2 Eccezioni Purché tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discrimina- zione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in cui prevalgono le stesse condizioni, o una restrizione latente al commercio internazionale, nessuna disposizione del pre- sente capitolo può essere interpretata nel senso da impedire a una qualsiasi Parte di istituire o applicare misure: (a) necessarie alla protezione della moralità, dell’ordine o della sicurezza pub- blici; (b) necessarie per tutelare la vita o la salute delle persone, del mondo animale o vegetale;

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(c) necessarie per proteggere la proprietà intellettuale; oppure (d) relative a beni prodotti o a servizi forniti da persone disabili, da istituzioni filantropiche o da detenuti.

Art. 6.3 Definizioni Ai fini del presente capitolo: (a) per «ente» si intende qualsiasi ente menzionato nell’allegato XIII; (b) l’espressione «per scritto» o il termine «scritto» si applica a qualsiasi comu- nicazione a parole o in cifre che può essere letta, riprodotta e comunicata successivamente. Figurano in questa categoria le informazioni trasmesse e registrate elettronicamente; (c) «elenco permanente» significa una lista di fornitori che secondo un ente aggiudicatore soddisfano le condizioni di partecipazione a tale elenco e che l’ente aggiudicatore stesso intende utilizzare più di una volta; (d) «compensazioni» designa qualsiasi condizione o impresa che promuova lo sviluppo locale o che migliori la bilancia dei pagamenti di una Parte median- te contenuti di origine nazionale, concessioni di licenze per tecnologie, inve- stimenti, scambi e azioni analoghe; (e) il termine «persona» denota una persona fisica o una persona giuridica; (f) «servizi» include i servizi nel settore delle costruzioni, salvo diversa indica- zione; (g) «norma» indica un documento approvato da un organismo riconosciuto che fornisce, per l’uso comune e ripetuto, regole, linee guida o caratteristiche per beni, servizi o relativi processi e metodi di produzione, il cui rispetto non è obbligatorio. Esso può riguardare interamente o in parte la terminologia, i simboli, le prescrizioni in materia di imballaggio, marcatura o etichettatura per un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione; (h) «fornitore» denota qualsiasi persona fisica o giuridica o organo pubblico o gruppo di tali persone di una Parte o organi di una Parte in grado di fornire beni o servizi o garantire l’esecuzione di lavori. Il termine può riferirsi pari- menti a un fornitore di beni, un fornitore di servizi o a un imprenditore; (i) un «regolamento tecnico» è un documento che enuncia le caratteristiche di un prodotto o servizio o i processi e metodi di produzione relativi a tale pro- dotto o servizio, comprese le disposizioni amministrative a esso applicabili, la cui osservanza è obbligatoria. Esso può riguardare interamente o in parte la terminologia, i simboli, le prescrizioni in materia di imballaggio, marcatu- ra o etichettatura per un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione; (j) «specifiche tecniche» designa una condizione per le gare d’appalto che:

(i) stabilisce le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell’aggiudi- cazione, inclusa la qualità, il funzionamento, la sicurezza e le dimen- sioni o i processi e i metodi per la loro produzione o fornitura, oppure

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(ii) riguarda la terminologia, i simboli, l’imballaggio, la marcatura e i requisiti per l’etichettatura di un bene o di un servizio; e (k) per «offerente» s’intende un fornitore che ha sottoposto un’offerta d’appalto.

Art. 6.4 Trattamento nazionale e non discriminazione 1. Per quanto riguarda tutte le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche con- cernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo, ciascuna Parte riserva ai prodotti, ai servizi e ai fornitori delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello accordato ai prodotti, ai servizi e ai fornitori nazionali. 2. Riguardo a tutte le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo, ciascuna Parte garantisce che: (a) i suoi enti non accordino a un fornitore stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito sul medesimo territorio, in ragione del grado di controllo o di partecipazione esteri; e (b) i suoi enti non esercitino discriminazione alcuna nei confronti dei fornitori stabiliti sul territorio nazionale sulla base del fatto che i prodotti e i servizi offerti da tali fornitori nel quadro di un particolare appalto pubblico sono beni e servizi di un’altra Parte.

Art. 6.5 Regole di origine Nessuna Parte può applicare regole di origine a prodotti importati o servizi forniti da un’altra Parte ai fini di un appalto pubblico contemplato nel presente capitolo diffe- renti o incompatibili con le regole di origine che tale Parte applica durante i normali scambi commerciali.

Art. 6.6 Compensazioni 1. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, ciascuna Parte garantisce che i suoi enti non prevedano di imporre, non tentino di imporre né impongano operazioni di compensazione nell’ambito della qualifica e della scelta dei fornitori, dei prodotti e dei servizi o della valutazione delle offerte e dell’aggiudicazione dei contratti.

2. Una Parte può adottare o mantenere un’operazione di compensazione come

definita nell’appendice 6 dell’allegato XIV, a condizione che ogni requisito o consi- derazione concernente l’imposizione della compensazione sia enunciato chiaramente nell’avviso di appalto previsto. Tali misure si basano sulle esigenze di sviluppo di una Parte e devono riservare ai fornitori di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di una non Parte.

Art. 6.7 Norme di valutazione

1. Gli enti non possono suddividere un mandato o scegliere un altro metodo di

valutazione degli appalti con l’intento di eludere l’applicazione del presente capito-

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lo, quando occorre determinare se un appalto pubblico è soggetto alle sue disposi- zioni e alle condizioni stabilite negli allegati XIII e XIV. 2. Per il calcolo del valore di un appalto, un ente tiene conto di tutte le forme di rimunerazione, inclusi i premi, le tasse, le commissioni e gli interessi.

Art. 6.8 Trasparenza 1. Le Parti pubblicano senza indugio leggi, regolamenti, decisioni amministrative e giudiziarie d’applicazione generale e procedure, incluse le clausole contrattuali nor- mative e le procedure di impugnazione, relative agli appalti pubblici oggetto del presente capitolo, nelle pubblicazioni appropriate menzionate nell’appendice 2 dell’allegato XIV, compresi i media elettronici ufficialmente designati. 2. Le Parti pubblicano senza indugio e seguendo le stesse modalità ogni modifica di tali misure. 3. Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, una Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, non fornisce a un particolare fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra i fornitori.

Art. 6.9 Procedure di gara 1. Gli enti aggiudicano i loro appalti pubblici mediante procedure di gara libere o con preselezione, conformemente alla loro legislazione nazionale e alle disposizioni del presente capitolo. 2. Gli enti trattano le offerte in modo confidenziale. In particolare, non forniscono informazioni con l’intento di consentire a determinati partecipanti di conformare le proprie offerte al livello di quelle di altri partecipanti.

3. Ai fini del presente capitolo:

(a) le procedure di gara libera sono quelle che consentono a tutti i fornitori inte- ressati di presentare un’offerta; (b) le procedure di gara con preselezione sono quelle in cui, conformemente all’articolo 6.10 e ad altre disposizioni rilevanti del presente capitolo, sono ammessi a presentare un’offerta di appalto soltanto i fornitori che soddisfano i requisiti di qualificazione stabiliti dagli enti; (c) le procedure di gara a trattativa privata sono quelle in cui gli enti possono optare di non pubblicare l’avviso di un appalto previsto e possono consultare i fornitore di loro scelta e negoziare i termini del contratto con uno o più di questi fornitori, alle condizioni di cui all’articolo 6.12.

Art. 6.10 Procedure di gara mediante preselezione 1. Un ente che intende ricorrere a gare con preselezione deve invitare, nell’avviso di appalto previsto o nell’avviso che invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione, fornitori qualificati a presentare una domanda di partecipazione e indicare la scadenza per la presentazione di tali domande.

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2. Nel caso delle procedure di gara mediante preselezione, l’ente aggiudicatore

riconosce come fornitori qualificati i fornitori nazionali e quelli delle altre Parti che soddisfano le condizioni di partecipazione a una particolare gara d’appalto, salvo che l’ente aggiudicatore non abbia indicato nell’avviso o, se disponibile pubblica- mente, nel fascicolo di gara, una limitazione del numero di fornitori autorizzati a presentare le offerte e i criteri oggettivi per una tale limitazione. Gli enti aggiudica- tori selezionano i fornitori autorizzati a partecipare alla procedura di gara mediante preselezione in modo leale e non discriminatorio. 3. Nel caso in cui il fascicolo di gara non sia reso pubblico a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso menzionato nel paragrafo 1, gli enti aggiudicatori garanti- scono che questi documenti siano messi contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati, conformemente al paragrafo 2. 4. Gli enti che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati possono seleziona- re da tali elenchi i fornitori da invitare a presentare offerte conformemente alle condizioni previste nell’articolo 6.11. Ogni selezione deve garantire eque possibilità ai fornitori che figurano negli elenchi.

Art. 6.11 Qualificazione dei fornitori 1. Le condizioni di partecipazione alle gare d’appalto si limitano a quelle indispen- sabili per garantire che il potenziale fornitore possa adempiere le condizioni dell’appalto e sia capace di portare a termine il contratto. 2. Nel qualificare i fornitori, gli enti non possono fare distinzioni tra fornitori nazio- nali e fornitori di un’altra Parte. Nell’appurare se un fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, un ente aggiudicatore valuta le sue capacità finanziarie, commer- ciali e tecniche sulla base delle sue attività aziendali sia all’interno che all’esterno del territorio della Parte dell’ente aggiudicatore. L’ente aggiudicatore basa la sua valutazione sulle condizioni che ha precedentemente specificato negli avvisi o nei fascicoli di gara. 3. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce che un fornitore sia escluso a causa di un fallimento, di dichiarazioni false o di una condanna per un reato grave quale l’appartenenza a un’organizzazione criminale. 4. Gli enti pubblicano in tempo utile tutte le condizioni di partecipazione alle proce- dure di gara al fine di consentire ai fornitori interessati di avviare e, a condizione che sia compatibile con il buon funzionamento delle pratiche di gara, completare la procedura di qualificazione.

5. Gli enti aggiudicatori possono allestire o mantenere un elenco permanente di

fornitori qualificati. Essi garantiscono che i fornitori possano richiedere la qualifica- zione in qualsiasi momento e che i fornitori qualificati che lo desiderino vengano inclusi nell’elenco entro un breve termine ragionevole e non discriminatorio. Un fornitore che ha richiesto di essere incluso nell’elenco deve essere informato pron- tamente dall’ente competente in merito alla decisione presa al riguardo. 6. Gli enti operanti nel settore dei servizi pubblici o in altri settori possono usare un avviso che sollecita i fornitori a richiedere l’inclusione in un elenco permanente quale avviso per un appalto previsto e possono escludere le domande di partecipa-

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zione dei fornitori non ancora qualificati per l’appalto, adducendo a giustificazione la mancanza di tempo per esaminare la domanda.

Art. 6.12 Procedure di gara a trattativa privata

1. Conformemente alle condizioni esposte nel paragrafo 2 su quando usare le pro-

cedure di gara a trattativa privata, un ente aggiudicatore può decidere di non pubbli- care un avviso di appalto prima dell’aggiudicazione dell’appalto stesso. 2. A condizione che la trattativa privata non venga utilizzata per impedire il massi- mo livello di concorrenza possibile o in maniera tale da costituire uno strumento di discriminazione nei confronti dei fornitori di un’altra Parte o da proteggere i produt- tori e i fornitori indigeni, gli enti possono aggiudicare i propri appalti pubblici me- diante procedure di gara a trattativa privata nei seguenti casi: (a) nel caso in cui non siano state presentate offerte d’appalto adeguate in segui- to a una gara d’appalto libera o con preselezione, a condizione che i requisiti dell’appalto iniziale non subiscano modifiche sostanziali; (b) se, per motivi tecnici o artistici o per motivi relativi alla protezione di diritti esclusivi, l’appalto può essere eseguito unicamente da un determinato forni- tore e non vi sono alternative o sostituti ragionevoli; (c) se, per motivi di estrema urgenza causati da eventi che l’ente non poteva prevedere, i prodotti o servizi non potrebbero essere procurati per tempo mediante la procedura libera o con preselezione; (d) per forniture supplementari di prodotti o servizi da parte del fornitore origi- nario, nel caso in cui un cambio di fornitore implicherebbe una fornitura di materiale o servizi che non soddisfano le condizioni di interscambiabilità con materiale o servizi già disponibili; (e) se un ente si procura prototipi o un nuovo prodotto o servizio messo a punto su sua richiesta nel corso dell’esecuzione di un particolare contratto di ricer- ca, sperimentazione, studio o sviluppo originale o ai fini di detto contratto; (f) se servizi supplementari, che non erano inclusi nell’appalto iniziale, ma che figuravano tra gli obiettivi contenuti nel fascicolo di gara per l’appalto ini- ziale, si rendono necessari, in presenza di circostanze imprevedibili, al fine di terminare la fornitura dei servizi descritti nel predetto appalto; (g) per nuovi servizi che consistono nella ripetizione di servizi analoghi e per i quali l’ente ha indicato nell’avviso di appalto del servizio iniziale che ai fini dell’aggiudicazione degli appalti per simili nuovi servizi possono essere uti- lizzate procedure di gara a trattativa privata; (h) per prodotti acquistati su un mercato delle materie prime;

(i) in caso di appalti aggiudicati al vincitore di un concorso, se più concorrenti hanno avuto successo, tutti sono invitati a partecipare ai negoziati come spe- cificato nell’avviso o nel fascicolo di gara; (j) per acquisti effettuati in situazioni eccezionalmente favorevoli che si presen- tano soltanto a breve termine in caso di vendite straordinarie come quelle de-

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rivanti dalla liquidazione, dall’amministrazione giudiziaria o dalla bancarot- ta, ma non per gli acquisti correnti da fornitori ordinari.

Art. 6.13 Negoziati

1. Una Parte può prevedere che i suoi enti conducano negoziati:

(a) nell’ambito degli appalti per i quali hanno indicato tale intenzione nel- l’avviso di appalto previsto; oppure (b) qualora dalla valutazione delle offerte emerga che nessuna di esse sia chia- ramente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specificati negli avvisi o nel fascicolo di gara.

2. Ogni ente aggiudicatore:

(a) assicura che qualsiasi eliminazione di offerenti che partecipano ai negoziati avvenga secondo i criteri di valutazione enunciati negli avvisi o nel fascicolo di gara; e (b) quando i negoziati si concludono, fissa un termine uguale per tutti gli offe- renti rimasti in gara per la presentazione di offerte nuove o modificate.

Art. 6.14 Pubblicazione degli avvisi 1. Le Parti assicurano che i loro enti provvedano a una diffusione efficace delle possibilità d’appalto generate dalle procedure di gara e trasmettono ai fornitori di un’altra Parte tutte le informazioni necessarie alla partecipazione a una simile proce- dura di gara. 2. Per ogni appalto contemplato dall’articolo 6.1 paragrafo 3, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6.9 paragrafo 3 lettera (c) e dall’articolo 6.12, gli enti pubbli- cano in precedenza un avviso che invita i fornitori interessati a presentare le offerte, o laddove appropriato, a sottoporre domande di partecipazione alla gara d’appalto.

3. In ogni avviso di appalto previsto, contemplato nel presente Accordo, devono

almeno essere indicate le informazioni seguenti: (a) nome, indirizzo e, se disponibile, numero di fax, indirizzo e-mail dell’ente e, se diverso, indirizzo dell’organo presso cui sono ottenibili tutte le documen- tazioni relative all’appalto; (b) la procedura di gara scelta e la forma contrattuale; (c) una descrizione dell’appalto previsto nonché le condizioni contrattuali essenziali che devono essere soddisfatte; (d) ogni condizione che i fornitori devono soddisfare per poter partecipare alla gara; (e) i termini per la presentazione delle offerte ed eventuali altri termini; (f) se possibile, le condizioni di pagamento e altre condizioni; e (g) i costi del fascicolo di gara.

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4. Ogni avviso a cui si fa riferimento nel presente articolo e nell’appendice 5

dell’allegato XIV rimane accessibile per tutto il periodo stabilito per partecipare alla gara d’appalto in questione.

5. Gli enti pubblicano gli avvisi in modo tempestivo tramite i mezzi che offrono

l’accesso più ampio possibile e non discriminatorio ai fornitori interessati delle Parti. Gli avvisi vengono resi accessibili mediante i punti d’accesso specificati nel- l’appendice 2 dell’allegato XIV.

Art. 6.15 Fascicolo di gara 1. Ciascun ente aggiudicatore mette a disposizione dei fornitori il fascicolo di gara che contiene tutte le informazioni necessarie affinché questi possano preparare e presentare offerte valide. La documentazione deve comprendere i criteri che un ente prende in considerazione in sede di aggiudicazione di un appalto, inclusi i fattori di costo e gli oneri o, laddove appropriato, i valori relativi che l’ente assegna a tali criteri nel valutare le offerte. 2. Salvo che tali informazioni non siano già fornite nell’avviso di appalto previsto, tale documentazione include una descrizione completa: (a) dell’appalto, inclusa la natura, la portata e, se nota, la quantità dei beni o dei servizi da fornire e tutti i requisiti da soddisfare, comprese le specifiche tec- niche, i certificati di conformità, i piani, i disegni e le istruzioni; (b) di tutte le condizioni di partecipazione, comprese le tasse applicabili, le garanzie finanziarie, le informazioni e i documenti che i fornitori sono tenuti a presentare; (c) nel caso in cui sia prevista un’apertura pubblica delle offerte, la data, l’ora e il luogo per l’apertura; e (d) qualsiasi altro termine o condizione rilevante per la valutazione delle offerte.

Art. 6.16 Specifiche tecniche

1. Ciascuna Parte assicura che i suoi enti non elaborino, adottino o applichino

specifiche tecniche con lo scopo di creare ostacoli inutili al commercio tra le Parti e che tali specifiche non abbiano tale effetto.

2. Le specifiche tecniche prescritte dagli enti devono essere, ove appropriato:

(a) espresse in termini di prestazione e requisiti funzionali piuttosto che in fun- zione della concezione o delle caratteristiche descrittive; e (b) basate su norme internazionali, se esistono, oppure su regolamenti tecnici nazionali, norme nazionali riconosciute o codici delle costruzioni. 3. Nel caso in cui la concezione o le caratteristiche descrittive siano usate nelle specifiche tecniche, l’ente deve includere, ove appropriato, termini come «o equiva- lente» nelle specifiche tecniche e considerare le offerte che soddisfano in modo dimostrabile la concezione e le caratteristiche descrittive e che sono adatte agli scopi previsti.

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4. Un ente non deve prescrivere specifiche tecniche che richiedono o che si riferi- scono a un particolare marchio di fabbrica o di commercio, un brevetto, un diritto d’autore, un progetto, un modello oppure a un’origine, un produttore o un fornitore determinato, salvo che non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o compren- sibili per descrivere le condizioni dell’appalto e purché, in tali casi, siano incluse nel fascicolo di gara espressioni quali «o equivalente».

Art. 6.17 Termini 1. Ogni termine fissato dagli enti per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione deve essere fissato in modo tale da permettere ai fornitori di un’altra Parte e a quelli nazionali di preparare e presentare le loro offerte e, all’occorrenza, le loro richieste di partecipazione o domande di qualificazione. Nel fissare detto termi- ne, gli enti tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessità dell’appalto previsto e il tempo normalmente necessario per la trasmissione delle offerte dall’estero e dal Paese stesso. 2. Ciascuna Parte si assicura che i suoi enti tengano debitamente conto dei ritardi di pubblicazione quando fissano la scadenza per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione o di qualificazione per l’elenco dei fornitori. 3. I termini minimi per il ricevimento delle offerte sono indicati nell’appendice 3 dell’allegato XIV.

Art. 6.18 Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

1. Le offerte e le domande di partecipazione sono presentate in forma scritta.

2. Un ente aggiudicatore riceve, apre e tratta tutte le offerte secondo procedure che garantiscano l’equità e l’imparzialità del processo di aggiudicazione e la riservatezza delle offerte.

3. Tranne quando, per ragioni di interesse pubblico, decida di non aggiudicare

l’appalto, l’ente aggiudicatore lo aggiudica all’offerente che sia stato ritenuto pie- namente capace di eseguire il contratto e che, secondo i criteri di valutazione preci- sati negli avvisi o nel fascicolo di gara, abbia presentato: (a) il prezzo inferiore, nel caso in cui il prezzo sia l’unico criterio; oppure (b) l’offerta più vantaggiosa. 4. Le Parti assicurano che i loro enti provvedano a una divulgazione efficace dei risultati delle procedure pubbliche d’appalto.

5. Gli enti pubblicano senza indugio le decisioni in merito all’aggiudicazione

dell’appalto, unitamente alle caratteristiche e ai vantaggi dell’offerta prescelta. Su richiesta, essi comunicano a ogni fornitore scartato i motivi per cui la sua offerta non è stata considerata.

Art. 6.19 Procedure di contestazione

1. Ciascuna Parte prevede procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed

efficaci che consentano ai fornitori di contestare eventuali violazioni di qualsiasi

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obbligo specificato nel presente capitolo relativo all’aggiudicazione di appalti per i quali hanno, o hanno avuto, un interesse. 2. Le contestazioni sono sottoposte a un organo di esame imparziale e indipendente. Nei casi in cui non sia un tribunale, l’organo di esame è oggetto di un esame giudi- ziario o deve disporre di garanzie procedurali conformi al principio del giusto pro- cesso. 3. Nel rispetto dei paragrafi precedenti, ogni Parte può definire conformemente alle leggi e alle regolamentazioni del suo Paese le procedure di revisione applicabili al trattamento delle contestazioni ai sensi del presente articolo. 4. Ogni Parte concede ai fornitori un periodo di tempo sufficiente per preparare e presentare una contestazione.

Art. 6.20 Tecnologie dell’informazione 1. Le Parti si sforzano, per quanto possibile, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici al fine di consentire una diffusione efficace delle informazioni concernen- ti gli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità d’appalto offerte dagli enti, purché siano rispettati i principi della trasparenza e della non discriminazione.

2. Nel caso di appalti contemplati nel presente Accordo e gestiti tramite mezzi

elettronici, l’ente aggiudicatore provvede affinché: (a) l’appalto sia condotto utilizzando sistemi informatici e software generalmen- te disponibili e interoperabili, inclusi quelli relativi all’autentificazione e alla criptazione delle informazioni; e (b) siano disponibili meccanismi per garantire l’integrità delle domande di par- tecipazione e delle offerte e a prevenire l’accesso illecito alle stesse.

Art. 6.21 Cooperazione e assistenza

1. Le Parti cooperano nell’ambito degli appalti pubblici scambiando esperienze e

informazioni sulle buone prassi e sui quadri normativi. 2. Le Parti si sforzano di cooperare al fine di raggiungere una migliore comprensio- ne dei rispettivi sistemi di appalti pubblici e un miglior accesso ai loro rispettivi mercati. 3. L’assistenza tecnica viene fornita su richiesta debitamente motivata, in particola- re mediante programmi di formazione sviluppati congiuntamente.

Art. 6.22 Modifiche del campo d’applicazione 1. Una Parte può modificare il campo d’applicazione del presente capitolo, a condi- zione che:

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(a) ne informi le altre Parti; e (b) offra alle altre Parti, entro 30 giorni da tale notifica, adeguamenti compensa- tivi idonei per il campo d’applicazione affinché quest’ultimo rimanga a un livello simile a quello precedente la modifica. 2. Nonostante il paragrafo 1 lettera b, alle altre Parti non vengono offerti adegua- menti compensativi se la modifica del campo d’applicazione del presente capitolo ad opera di una Parte concerne: (a) rettifiche puramente formali e lievi modifiche degli allegati XIII e XIV; (b) uno o più enti il cui controllo o influsso da parte del Governo sia stato effet- tivamente soppresso.

3. Il Comitato misto approva qualsiasi modifica del campo d’applicazione secondo

quanto disposto nel presente articolo emendando il relativo allegato.

Art. 6.23 Negoziati futuri Se, in futuro, una Parte accorda a una non parte condizioni di accesso al proprio mercato degli appalti pubblici più favorevoli di quanto concordato nel presente capitolo, essa è tenuta, su richiesta di un’altra Parte, ad avviare trattative tese a estendere il campo d’applicazione di cui al presente capitolo, su base reciproca.

Art. 6.24 Verifica e attuazione

1. Salvo accordo contrario delle Parti, il Comitato misto verifica ogni due anni

l’attuazione del presente capitolo; esso tiene conto di tutti gli aspetti risultanti dalle presenti disposizioni e, nell’esercizio delle sue funzioni, adotta misure adeguate. 2. Su richiesta di una Parte, il Comitato misto convoca un gruppo di lavoro incarica- to di trattare le questioni che emergono nel contesto dell’attuazione del presente capitolo.

Art. 6.25 Periodo transitorio 1. Nonostante le disposizioni sul trattamento nazionale enunciate nell’articolo 6.4, gli Stati membri del CCG possono accordare, per un periodo transitorio non superio- re ai 10 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, un programma di preferen- ze in materia di prezzi a favore dei loro beni e servizi interni. 2. Una preferenza in materia di prezzi accordata conformemente al presente articolo non deve superare il 10 per cento del valore dei beni e servizi prodotti internamente.

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Capitolo 7: Disposizioni istituzionali

Art. 7.1 Comitato misto di libero scambio

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto di libero scambio AELS-CCG (qui di

seguito denominato il «Comitato misto») composto da rappresentanti di ciascuna Parte.

2. Il Comitato misto può istituire sottocomitati permanenti o ad hoc o gruppi di

lavoro con l’obiettivo di assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti.

3. Il Comitato misto si riunisce ogni due anni in sessione regolare. Le sessioni

regolari si tengono alternativamente negli Stati membri del CCG e negli Stati dell’AELS. Su richiesta di qualsiasi Parte si possono tenere sessioni speciali. Tali sessioni devono tenersi entro 30 giorni dalla data della richiesta nel territorio della Parte richiedente, salvo che le Parti non convengano altrimenti.

4. Le sessioni del Comitato misto sono presiedute congiuntamente da uno degli

Stati dell’AELS e da uno degli Stati membri del CCG. Il Comitato misto si dota di una propria regolamentazione che disciplina le procedure di lavoro. 5. Oltre alle funzioni definite altrove nel presente Accordo, il Comitato misto svolge le seguenti funzioni: (a) sorveglia l’esecuzione del presente Accordo; (b) esamina e valuta il funzionamento generale del presente Accordo; (c) esamina e valuta i risultati del presente Accordo nell’ottica dell’esperienza maturata durante la sua applicazione e dei suoi obiettivi; (d) esamina modalità per promuovere ulteriormente il commercio e i flussi di investimento tra le Parti; (e) considera qualsiasi ulteriore elaborazione e modifica del presente Accordo proposta da qualsiasi Parte; (f) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono insorgere circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo; (g) sorveglia l’attività di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti confor- memente alle disposizioni del presente Accordo; e (h) svolge qualsiasi compito assegnatogli dalle Parti nel quadro del campo d’applicazione e degli obiettivi del presente Accordo.

6. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni su base consen-

suale. 7. Il Comitato misto può decidere di emendare gli allegati e le appendici del presen- te Accordo. Conformemente al paragrafo 8, il Comitato misto può fissare la data dell’entrata in vigore di tali decisioni.

8. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una

decisione subordinata all’adempimento di disposizioni costituzionali, la decisione entra in vigore nel giorno in cui l’ultima Parte notifica l’adempimento delle sue procedure interne, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il

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Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro procedure interne, a condizione che almeno uno Stato dell’AELS e gli Stati membri del CCG figurino tra queste Parti. Una Parte può applicare prov- visoriamente una decisione del Comitato misto fino alla sua entrata in vigore per tale Parte, conformemente alle sue disposizioni costituzionali. 9. Entro un mese dall’entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte deve desi- gnare un organo ufficiale che funga da punto di contatto per questioni concernenti il presente Accordo, che riceva comunicazioni ufficiali al riguardo e che fornisca assistenza amministrativa al Comitato misto.

Capitolo 8: Composizione delle controversie

Art. 8.1 Obiettivo e campo d’applicazione 1. L’obiettivo del presente capitolo è fornire alle Parti un meccanismo di composi- zione delle controversie che mira al raggiungimento di risoluzioni reciprocamente condivise o alla composizione mediante arbitrato di qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione al presente Accordo. 2. Le controversie relative a una questione che rientra sia nel presente Accordo che nell’Accordo OMC possono essere risolte in un foro o nell’altro, a libera discrezione della Parte che sporge il reclamo28. Il foro così prescelto è esclusivo. 3. Ai fini del presente articolo, le procedure di composizione delle controversie nel quadro dell’Accordo OMC o del presente Accordo sono ritenute avviate se una Parte ha chiesto l’istituzione di un tribunale arbitrale.

4. Prima di avviare una procedura di composizione delle controversie nel quadro

dell’Accordo OMC contro un’altra Parte riguardo a una questione che rientra con- temporaneamente nel campo d’applicazione del presente Accordo e dell’Accordo OMC, la Parte ricorrente informa tutte le altre Parti della propria intenzione almeno trenta giorni in anticipo.

Art. 8.2 Buoni uffici, conciliazione o mediazione 1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure adottate volonta- riamente se le Parti coinvolte lo desiderano. Tali procedure possono essere avviate e possono terminare in qualsiasi momento.

2. Le procedure che implicano i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione,

unitamente a tutte le informazioni fornite durante le stesse, sono confidenziali, non vincolanti e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi altra procedura.

28 Ai fini del presente capitolo, i termini «Parte», «Parte alla controversia», «Parte ricorren- te», «Parte convenuta» sono usati a prescindere dal fatto che in una controversia siano coinvolte due o più Parti.

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Art. 8.3 Consultazioni

1. Le Parti si adoperano in ogni momento per accordarsi sull’interpretazione e

sull’applicazione del presente Accordo e mettono in atto tutti gli sforzi possibili, attraverso la cooperazione e le consultazioni, per raggiungere una soluzione recipro- camente soddisfacente nelle questioni che potrebbero pregiudicare l’applicazione del presente Accordo.

2. Una Parte può richiedere per scritto consultazioni con un’altra Parte qualora

ritenga che una misura applicata da quest’ultima sia incompatibile con il presente Accordo. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto purché la Parte che ne fa o riceve la richiesta non vi si opponga.

3. Salvo che le Parti non convengano altrimenti, le consultazioni si tengono nel

territorio della Parte convenuta.

4. Le consultazioni prendono avvio, in buona fede, entro 30 giorni dalla data di

ricevimento della richiesta di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle relative a derrate agricole deperibili, devono iniziare in buona fede entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni.

5. Le consultazioni verranno ritenute concluse entro 60 giorni dalla data della

richiesta delle stesse, salvo che le Parti non convengano di prolungarle. Se il Comi- tato misto non è stato coinvolto nelle consultazioni e se queste ultime falliscono, il Comitato misto si riunisce al più presto con l’obiettivo di risolvere la controversia in questione. Le consultazioni in seno al Comitato misto si tengono entro 30 giorni, salvo che le Parti non convengano altrimenti. 6. Le Parti coinvolte nelle consultazioni forniscono informazioni sufficienti per consentire un esame completo dell’impatto della misura sul funzionamento del presente Accordo. 7. Le procedure e tutte le informazioni fornite durante le consultazioni rimangono confidenziali. Le Parti trattano qualsiasi informazione confidenziale o riservata scambiata nel corso delle consultazioni allo stesso modo della Parte che la fornisce. 8. Le consultazioni non pregiudicano i diritti delle Parti coinvolte in qualsiasi ulte- riore procedura. 9. Le Parti che partecipano alle consultazioni informano le altre Parti in merito a qualsiasi soluzione convenuta.

Art. 8.4 Istituzione di un tribunale arbitrale

1. Se la controversia non è stata risolta in seno al Comitato misto ai sensi

dell’articolo 8.3, una o più Parti alla controversia possono promuovere una procedu- ra d’arbitrato mediante una richiesta scritta alla Parte convenuta. Una copia della richiesta è trasmessa a tutte le altre Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia. 2. Se più di una Parte richiede l’istituzione di un tribunale arbitrale relativamente alla medesima questione o se la richiesta coinvolge più di una Parte convenuta, viene istituito un unico tribunale arbitrale per esaminare, se possibile, tali richieste.

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3. Nella sua richiesta, la Parte ricorrente cita la misura che ritiene violi il presente Accordo e fornisce una breve sintesi della base giuridica del reclamo. 4. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di un avviso scritto alle Parti alla controversia e al tribunale arbitrale, a presentare le sue osservazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere proposte scritte delle Parti alla controversia, compresi gli allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

Art. 8.5 Tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri.

2. Nella richiesta scritta conformemente all’articolo 8.4, la Parte che sottopone la controversia ad arbitrato designa un membro del tribunale arbitrale. 3. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, la Parte convenuta designa, a sua volta, un membro del tribunale arbitrale.

4. Le Parti alla controversia si accordano sulla nomina del terzo membro entro

30 giorni dalla nomina del secondo membro. Il terzo membro assume la presidenza

del tribunale arbitrale. 5. Se, entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, i tre mem- bri del tribunale arbitrale non sono ancora stati designati o nominati, il Segretario generale dell’OMC, su richiesta di una delle Parti alla controversia, procede alle necessarie designazioni entro un termine supplementare di 30 giorni. Se la designa- zione o nomina dei tre membri non è avvenuta entro 30 giorni, viene chiesto l’intervento del Segretario generale della Corte permanente di arbitrato29 (CPA). Se il Segretario generale dell’OMC o il Segretario generale della CPA non è in grado di adempiere quanto stabilito nel presente paragrafo o è cittadino di una Parte del presente Accordo, la designazione o la nomina viene effettuata dal sostituto del Segretario generale dell’OMC o dal sostituto del Segretario generale della CPA. 6. Il presidente del tribunale arbitrale non dev’essere né cittadino di una delle Parti né risiedere abitualmente nel territorio di una delle Parti. Egli non deve essere, e non deve essere mai stato, impiegato di una delle Parti né essersi occupato del caso in qualsivoglia funzione. 7. Qualsiasi arbitro può essere contestato in presenza di circostanze che possono dare adito a dubbi giustificati circa il suo rispetto di quanto esposto nel presente capitolo o del modello di regolamento interno riportato nell’allegato XV. Se l’altra Parte non accetta la contestazione o l’arbitro contestato non si ritira, la decisione sulla contestazione viene presa dal Segretario generale dell’OMC o dal Segretario generale della CPA conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5. 8. Se un arbitro non è in grado di partecipare alla procedura, decede, si ritira o è destituito, un sostituto è scelto entro un periodo di 15 giorni conformemente alla procedura di selezione seguita per nominare l’arbitro originario. L’arbitro che gli

29 RS 0.193.212, art. 41–50

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succede è investito di tutti i suoi poteri e compiti. In tal caso, le procedure del tribu- nale arbitrale sono sospese durante il suddetto periodo. 9. Quale data dell’istituzione del tribunale arbitrale è considerata la data della designazione del suo presidente.

Art. 8.6 Procedure d’arbitrato

1. Salvo diversamente convenuto dalle Parti alla controversia, le procedure

d’arbitrato sono condotte conformemente al presente capitolo e al modello di rego- lamento interno di cui all’allegato XV. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, tutte le procedure del tribunale arbitrale garantiscono che: (a) le Parti alla controversia abbiano il diritto ad almeno un’audizione dinnanzi al tribunale arbitrale e abbiano la possibilità di presentare per scritto comu- nicazioni iniziali e argomentazioni; (b) le Parti alla controversia siano invitate a partecipare a tutte le audizioni tenu- te dal tribunale arbitrale; (c) le Parti alla controversia abbiano accesso a tutte le comunicazioni e i com- menti presentati al tribunale arbitrale; e (d) le audizioni siano aperte al pubblico se entrambe le Parti lo convengono per scritto.

3. Salvo diversamente convenuto dalle Parti alla controversia, le procedure, le

audizioni e le deliberazioni, il rapporto iniziale, tutte le comunicazioni scritte come pure tutte le informazioni non pubblicamente disponibili messe a disposizione durante l’arbitrato devono rimanere confidenziali. A prescindere da un tale accordo, le informazioni classificate confidenziali da una terza Parte ai sensi dell’articolo 8.4 paragrafo 4 devono essere mantenute confidenziali. 4. Salvo diversamente convenuto dalle Parti alla controversia entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda d’istituzione del tribunale arbitrale, i termini sono i seguenti: «Esaminare alla luce delle disposizioni corrispondenti del presente Accordo la questione per la quale è stata richiesta l’istituzione di un tribunale arbitrale in base all’articolo 8.4 e trarre conclusioni di diritto e di fatto motivandole e, all’occorrenza, formulando raccomandazioni per la composizione della con- troversia e per l’applicazione della decisione». 5. Il tribunale arbitrale delibera in base alle disposizioni del presente Accordo, applicandole e interpretandole conformemente alle regole d’interpretazione del diritto internazionale pubblico stabilite nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati30. Le decisioni non possono né aumentare né diminuire i diritti e gli obblighi conferiti dalle disposizioni del presente Accordo.

30 RS 0.111

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6. Se non può essere raggiunto un consenso, le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. Qualsiasi membro può esprimere pareri distinti sulle questioni controverse. Nessun tribunale arbitrale deve rivelare quali membri faccia- no parte della maggioranza e quali della minoranza. 7. Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la rimunerazione dei suoi membri, sono sostenute equamente dalle Parti alla controversia.

Art. 8.7 Sospensione, ritiro e conclusione di procedure d’arbitrato 1. Previo consenso delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale può sospendere i suoi lavori e le sue procedure in qualsiasi momento per un periodo non superiore ai 12 mesi. Qualora i lavori e le procedure del tribunale arbitrale siano rimasti sospesi per oltre 12 mesi, viene meno l’autorità del tribunale arbitrale di comporre la con- troversia, salvo diversamente convenuto dalle Parti. 2. La Parte ricorrente può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento precedente alla pubblicazione del rapporto finale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare in futuro un altro reclamo concernente la stessa questione. 3. Le Parti possono, in qualsiasi momento, convenire una soluzione di una contro- versia o decidere di concludere le procedure di un tribunale arbitrale istituito con- formemente al presente Accordo. 4. La Parte o le Parti interessate informano le altre Parti e il tribunale arbitrale in merito alla sospensione dei lavori e delle procedure del tribunale, al ritiro di un reclamo, alla conclusione delle procedure del tribunale o a una soluzione reciproca- mente condivisa. In caso di ritiro, conclusione o soluzione reciprocamente condivisa, il tribunale arbitrale conclude le sue procedure. 5. In qualsiasi fase della procedura che precede la pubblicazione della relazione finale, un tribunale può proporre alle Parti alla controversia di comporre amiche- volmente la controversia e proporre una soluzione.

Art. 8.8 Rapporto iniziale 1. In seguito all’esame delle comunicazioni e degli argomenti orali, il tribunale arbitrale presenta un rapporto iniziale alle Parti alla controversia entro 90 giorni dalla sua istituzione. Il rapporto iniziale contiene le conclusioni di fatto e di diritto debitamente motivate. 2. In casi urgenti, compresi quelli relativi a derrate agricole deperibili, il tribunale arbitrale intraprende ogni ragionevole sforzo per deliberare entro 60 giorni dalla sua istituzione. 3. Se il tribunale arbitrale ritiene che la scadenza di cui ai paragrafi 1 e 2 non possa essere rispettata, il presidente lo comunica per scritto alle Parti, adducendo le ragioni del ritardo e indicando il tempo supplementare necessario.

4. Le Parti alla controversia possono sottoporre al tribunale arbitrale commenti

scritti sul rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data di presentazione dello stesso. Su richiesta di una Parte, il tribunale arbitrale può tenere un ulteriore incontro con le Parti sulle questioni formulate nei commenti scritti.

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5. Le conclusioni del rapporto finale comprendono le valutazioni da parte del tribu- nale degli argomenti presentati nella fase di esame interinale.

Art. 8.9 Rapporto finale 1. Il tribunale arbitrale presenta il rapporto finale alle Parti alla controversia conte- nente i punti di cui all’articolo 8.8, compresi i pareri distinti emessi in assenza di unanimità, entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto iniziale o, qualora un ulteriore incontro fosse richiesto conformemente all’articolo 8.8 paragrafo 4, entro

45 giorni dalla presentazione del rapporto iniziale.

2. Salvo diversamente convenuto dalle Parti alla controversia, il rapporto finale è pubblicato entro 15 giorni dalla sua presentazione alle Parti.

Art. 8.10 Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale 1. La decisione del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante dalla data della sua emissione e comunicazione alle Parti alla controversia. La Parte ritenuta in violazio- ne del presente Accordo è tenuta conformarsi prontamente alla decisione formulata nel rapporto finale. Se non può farlo immediatamente, le Parti alla controversia si adoperano al fine di stabilire di comune accordo un termine ragionevole. In assenza di un tale accordo entro 30 giorni, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale di fissare un periodo di tempo ragionevole per l’attua- zione del lodo arbitrale, tenendo conto delle particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione di tale richiesta. 2. La Parte convenuta deve informare l’altra Parte sulle misure adottate per attuare il lodo del tribunale arbitrale e fornirle una descrizione dettagliata della maniera in cui la misura garantisca un’attuazione tale da consentire all’altra Parte di valutare la misura. 3. Su richiesta di una Parte alla controversia e prima che una compensazione possa essere applicata o di applicare la sospensione dei benefici conformemente ai para- grafi 4 e 5, il tribunale arbitrale originale delibera sull’esistenza o sull’efficacia di qualsiasi misura adottata per conformarsi alle sue decisioni. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione di tale richiesta. 4. Se, dopo la scadenza del termine ragionevole di cui al paragrafo 1, la Parte rite- nuta in violazione del presente Accordo omette di attuare correttamente la decisione emessa dal tribunale arbitrale nel rapporto finale o qualsiasi decisione successiva da parte del tribunale arbitrale conformemente al paragrafo 3, tale Parte è tenuta, se così richiesto dalla Parte ricorrente, ad avviare trattative con l’obiettivo di convenire una compensazione reciprocamente accettabile. Se non si giunge a un tale accordo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere i benefici accordati in virtù del presente Accordo equivalenti a quelli che hanno subìto pregiudizio a causa della misura ritenuta lesiva del presente Accordo. 5. Tra i benefici da sospendere, la Parte ricorrente accorda la priorità a quelli con-

cernenti il medesimo settore o i medesimi settori interessati dalla misura considerata lesiva del presente Accordo dal tribunale arbitrale. Se ritiene che non sia possibile o

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opportuno sospendere i benefici nel medesimo o nei medesimi settori, la Parte ricorrente può sospendere determinati benefici in altri settori, adducendo le ragioni che giustificano tale decisione. 6. La Parte ricorrente notifica all’altra Parte i benefici che intende sospendere al più tardi 60 giorni prima della data in cui la sospensione ha effetto. Entro 15 giorni da tale notifica, qualsiasi Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale di decidere se i benefici che la Parte ricorrente intende sospendere sono equivalenti a quelli che hanno subìto pregiudizio a causa della misura ritenuta lesiva del presente Accordo e se la sospensione proposta è conforme ai paragrafi 4 e 5. La decisione è presa dal tribunale arbitrale entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Nessun beneficio può essere sospeso prima che il tribunale arbitrale abbia reso nota la sua decisione. 7. La sospensione dei benefici deve essere temporanea e applicata unicamente fino a quando la misura ritenuta lesiva del presente Accordo non sia ritirata o modificata in modo tale da essere resa conforme al presente Accordo o fino a che le Parti alla controversia non siano giunte a un accordo che ponga fine alla controversia. La Parte convenuta notifica all’altra Parte e al Comitato misto le misure che ha adottato per conformarsi. 8. Su richiesta di una Parte alla controversia, il tribunale arbitrale originale si pro- nuncia sulla compatibilità di qualsiasi misura adottata dopo la sospensione dei benefici con la sua decisione e delibera se la sospensione dei benefici debba essere interrotta o modificata. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dalla pre- sentazione di tale richiesta. Durante questo periodo i benefici non devono più essere sospesi.

Art. 8.11 Altre disposizioni

1. Ogni lasso di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato

previo accordo tra le Parti interessate. 2. Se possibile, il tribunale arbitrale di cui è fatta menzione nell’articolo 8.10 para- grafi 1, 3, 6 e 8 deve essere composto dagli stessi membri che hanno emanato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originale non fosse disponibile, si applicano le procedure formulate nell’articolo 8.4 per la selezione di un arbitro supplente.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 9.1 Tassazione Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi di una Parte derivanti da una convenzione fiscale. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e una convenzione fiscale, quest’ultima prevale limitatamente a tale in- compatibilità.

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Art. 9.2 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti 1. Le Parti s’impegnano a evitare l’imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti. 2. Se una Parte del presente Accordo versa in serie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o corre il pericolo di incorrervi, ha la facoltà di adottare o mantenere misure restrittive per il commercio di prodotti e servizi come pure per i pagamenti e i trasferimenti. 3. I diritti e gli obblighi delle Parti per quanto concerne tali restrizioni sono retti dall’articolo XII paragrafi 1–3 del GATS, dall’articolo XII del GATT 1994 e dall’Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 199431. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni ne informa immediatamente il Comi- tato misto.

Art. 9.3 Commercio elettronico Le Parti riconoscono l’importanza crescente che il commercio elettronico riveste per i loro scambi. Al fine di sostenere le disposizioni del presente Accordo relative agli scambi di beni e di servizi, le Parti s’impegnano a intensificare la loro collaborazio- ne in materia di commercio elettronico per il loro reciproco vantaggio. A tale fine, le Parti hanno stabilito il quadro contenuto nell’allegato XVI.

Art. 9.4 Esposizioni Le Parti sollecitano le loro istituzioni nazionali e imprese a partecipare a esposizioni e fiere internazionali allestite nel territorio di un’altra Parte. Ogni Parte consente alle altre Parti di allestire esposizioni temporanee, generali o specializzate nel suo territo- rio, conformemente alle rispettive leggi e regolamentazioni interne.

Art. 9.5 Allegati e appendici Gli allegati e le appendici del presente Accordo ne sono parte integrante.

Art. 9.6 Emendamenti 1. Il presente Accordo, unitamente ai suoi allegati e alle sue appendici, può essere emendato con il consenso reciproco delle Parti. Qualsiasi proposta di modifica deve essere sottoposta al Comitato misto per valutazione e approvazione.

2. Salvo diversamente convenuto dalle Parti e senza pregiudicare l’articolo 7.1

paragrafo 7, gli emendamenti al presente Accordo e ai suoi allegati entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima notifi- ca scritta all’attenzione del Depositario sull’avvenuto adempimento di tutti i requisiti necessari. 3. Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Depositario.

31 RS 0.632.20, Allegato 1A.1.c

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Art. 9.7 Adesione 1. Qualsiasi Stato che diventi membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) o membro del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (CCG) può aderire al presente Accordo a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e previa approvazione del Comitato misto. 2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito presso il Depositario dello strumento di adesione di tale Stato o all’approvazione delle condizioni di adesione da parte delle Parti esistenti, a seconda di quale sia l’evento posteriore.

Art. 9.8 Durata, sospensione e denuncia

1. Il presente Accordo è valido per un periodo indeterminato.

2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta

indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto 12 mesi dopo la data in cui il Deposi- tario ha ricevuto la notifica.

3. Qualsiasi Stato dell’AELS che recede dalla Convenzione AELS o qualsiasi Stato

membro del CCG che recede dalla Carta del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo cessa ipso facto di essere Parte del presente Accordo lo stesso giorno in cui il suo recesso diviene effettivo. Una copia della notifica di recesso dalla Convenzione AELS o dalla Carta del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo deve essere prontamente trasmessa alle altre Parti. 4. Se tutti gli Stati dell’AELS o tutti gli Stati membri del CCG recedono in confor- mità al paragrafo 2, il presente Accordo cessa di avere effetto a partire dalla data in cui il recesso diviene effettivo per tutti gli Stati dell’AELS o tutti gli Stati membri del CCG.

Art. 9.9 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione secondo i requisiti costituzionali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Se le sue disposizioni costituzionali lo consentono, ogni Parte può applicare

provvisoriamente il presente Accordo. L’applicazione provvisoria del presente Accordo, in virtù del presente paragrafo, deve essere notificata al Depositario. 3. Il presente Accordo non può entrare in vigore né essere applicato provvisoria- mente tra uno Stato dell’AELS e il CCG, salvo che allo stesso tempo non entri in vigore o sia applicato provvisoriamente l’Accordo complementare sul commercio di prodotti agricoli di base tra lo Stato dell’AELS e il CCG. 4. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al momento in cui gli Stati membri del CCG e almeno uno Stato dell’AELS hanno depositato presso il Depositario i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

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5. Se uno Stato dell’AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o

approvazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, quest’ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento presso il Depositario.

Art. 9.10 Depositario Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Hamar, il 22 giugno 2009, che corrisponde al 29 jumada II dell’anno islami- co 1430, in quattro esemplari originali, due dei quali in lingua inglese, considerati autentici, e due in lingua araba. Una versione inglese e una araba sono depositate presso il Governo di Norvegia e una versione inglese e una araba presso il Segreta- riato del CCG. Il Depositario trasmette copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme)

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Protocollo d’intesa relativo all’Accordo di libero scambio tragli Stati dell’AELS e gli Stati membri del CCG

Concluso a Hamar il 22 giugno 2009 Entrato in vigore il 1° luglio 2014

Per ragioni di maggior chiarezza, le Parti contraenti confermano i seguenti punti d’intesa comuni e attestano che tali punti d’intesa costituiscono parte integrante dell’Accordo.

Ad art. 3.3 lett. (e) (i) Una condizione necessaria affinché una persona giuridica possa qualificarsi come «persona giuridica di una Parte» secondo l’articolo 3.3 lettera (e) (i), è quella di essere stata costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale Parte. Le persone giuridiche che non soddisfano questa condizione non sono coperte dalla definizione fornita alla lettera (e) (i), anche se soddisfano altri criteri di tale paragra- fo. Ciò significa, ad esempio, che una filiale ubicata in una non Parte di un’impresa costituita nel territorio di una Parte non rientra nella suddetta definizione. Un’ulteriore condizione necessaria ai sensi della lettera (e) (i) è l’«esercizio di un’attività commerciale sostanziale». Una persona giuridica può soddisfare tale condizione esercitando attività commerciali nel territorio di una qualsiasi Parte contraente. Essa può pure soddisfare tale condizione esercitando attività commercia- li nel territorio di uno Stato membro dell’OMC che non è parte dell’Accordo, qualo- ra tale persona giuridica sia posseduta o controllata da persone di un’altra Parte ai sensi della lettera (i) (A), vale a dire se è «costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione dell’altra Parte» e se «svolge un’attività commerciale sostanziale nel territorio di qualsiasi Parte.» Nulla di quanto fissato nell’articolo 3.3 lettera (e) (i) incide sulle disposizioni dell’Accordo relative alle licenze.

Ad art. 3.10 Nessuna disposizione del capitolo 3 incide sulle regolamentazioni, i requisiti e le procedure in materia di visti, compresi i requisiti indispensabili per il loro rilascio, in particolare per quanto riguarda le persone fisiche che non sono cittadini di una Parte contraente. Nulla di quanto fissato nel capitolo 3, in particolare nell’articolo 2 dell’allegato X, costringe le Parti ad addurre i motivi per il rifiuto di un visto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo d’intesa.

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Fatto a Hamar il 22 giugno 2009, che corrisponde al 29 jumada II dell’anno islamico 1430, in due esemplari originali in lingua inglese, di cui uno è depositato presso il Governo di Norvegia e l’altro presso il Segretariato del CCG. Il depositario trasmet- te copie certificate a tutte le Parti contraenti.

(Seguono le firme)

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Scambio di note del 22 giugno 2009 concernente il settore energetico degli Emirati Arabi Uniti

Entrato in vigore il 1° luglio 2014

Sylvia Brustad Hamar, 22 giugno 2009 Ministro del commercio e dell’industria Presidente del Consiglio ministeriale dell’AELS Ministero del commercio e dell’industria S.E. Sheikha Lubna Bint Khalid Al Qasimi Ministro del Commercio estero Emirati Arabi Uniti Hamar

Sua Eccellenza, in nome dei Governi della Repubblica di Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione Svizzera (qui di seguito denominati «gli Stati dell’AELS»), ho l’onore di confermarle il ricevimento della sua nota odier- na, che recita: «In riferimento all’Accordo di libero scambio (qui di seguito denominato «l’Accordo», allegati compresi) siglato tra il Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo («CCG») e gli Stati dell’AELS («gli Stati dell’AELS»), gli Emirati Arabi Uniti («gli EAU») confermano la seguente intesa: Gli EAU sono uno Stato federale sovrano costituito da sette Emirati membri («gli Emirati membri») e, conformemente alla loro Costituzione, ognuno degli Emirati membri conserva la piena sovranità, diritti sovrani e giurisdizione esclusiva per quanto riguarda le proprie risorse e ricchezze naturali, di cui il settore delle risorse energetiche costituisce l’oggetto della presente nota. Ai fini della presente nota, il termine «settore delle risorse energetiche» si riferisce a tutti gli idrocarburi quali l’olio, il gas e i condensati, i derivati e i loro sottoprodotti primari, relativamente alla proprietà, la gestione, l’esplorazione, lo sviluppo e la produzione, lo sfruttamento (compresa la gestione dei giacimenti), il trasporto, lo stoccaggio, la raffinazione e il trattamento, nonché la distribuzione, fino a comprendere la rivendita al dettaglio. In considerazione di quanto precede, l’Accordo non conferisce alcun diritto agli Stati dell’AELS né genera alcun obbligo per gli EAU, o per uno degli Emirati mem- bri, che riguardi il settore delle risorse energetiche. Di conseguenza, il settore delle risorse energetiche è escluso da ogni aspetto e disposizione dell’Accordo, compresi

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gli obblighi derivanti dalla composizione delle controversie e dalle relative procedu- re. Qualsiasi questione inerente al settore delle risorse energetiche di qualsiasi Emi- rato membro rientra nella giurisdizione di tale membro e qualsiasi risoluzione o decisione di un Emirato membro ad opera delle sue autorità competenti («le autorità competenti») relativa al settore delle risorse energetiche e soggetta alla giurisdizione di tale membro, è definitiva, vincolante e non può essere né riesaminata né conte- stata. Nel caso in cui, dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, gli EAU dovessero accordare a uno Stato terzo, d’intesa con le autorità competenti degli Emirati membri e in virtù di un accordo di libero scambio, diritti non contemplati dalla presente nota relativi al settore delle risorse energetiche, tali diritti saranno accordati anche agli Stati dell’AELS. Nonostante quanto precede, nell’eventualità di una differenza d’interpretazione o di applicazione del campo di applicazione della presente nota, gli EAU e gli Stati dell’AELS s’impegnano a ricorrere a procedure di consultazione e mediazione. La mediazione si svolge su richiesta di una Parte della presente nota. Le disposizioni relative alle consultazioni e alle mediazioni sancite nel capitolo 8 dell’Accordo (Composizione delle controversie), negli articoli 8.3 (Consultazioni) e 8.2 (Buoni uffici, conciliazione e mediazione) si applicano mutatis mutandis (ove per «Parti» sono intesi unicamente gli EAU e gli Stati dell’AELS), escluse le disposizioni relative all’arbitrato. Se gli EAU e gli Stati dell’AELS non raggiungono una solu- zione consensuale entro 60 giorni dal ricorso alla mediazione o se gli EAU non si conformano alla soluzione consensuale entro i termini convenuti, l’unica contromi- sura adottabile dagli Stati dell’AELS consiste nel sospendere determinati benefici, concessi in virtù dell’Accordo, proporzionatamente agli effetti commerciali negativi che la misura in questione arreca o minaccia di arrecare. Inoltre, gli Stati dell’AELS sono tenuti a revocare i loro provvedimenti compensativi nella misura in cui la pratica degli EAU ritenuta arbitraria cessa di essere applicata. La procedura sum- menzionata si applica anche nel caso in cui insorga una controversia sulla propor- zionalità delle misure compensative adottate dagli Stati dell’AELS, nel qual caso

anche gli EAU avrebbero il diritto di sospendere determinati benefici in modo proporzionale. Gli EAU e gli Stati dell’AELS concordano inoltre che la presente nota costituisce parte integrante dell’Accordo e che, nell’improbabile eventualità di un’incompati- bilità tra di essa e le disposizioni dell’Accordo, la nota prevale limitatamente a tale incompatibilità. Onde evitare dubbi, nulla di quanto formulato nella presente nota pregiudica gli impegni contratti dagli EAU nell’ambito dell’Accordo su attività conferite al Governo federale degli EAU dalla Costituzione degli EAU.»

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Ho l’onore di confermarle, in nome dei Governi degli Stati dell’AELS, che gli Stati dell’AELS condividono l’intesa espressa nella Sua nota e che tale nota, unitamente alla mia nota di risposta, costituiscono parte integrante dell’Accordo.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Sylvia Brustad

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Scambio di note del 22 giugno 2009 concernente gli investimenti

Entrato in vigore il 1° luglio 2014

Sylvia Brustad Hamar, 22 giugno 2009 Ministro del commercio e dell’industria Presidente del Consiglio ministeriale dell’AELS Ministero del commercio e dell’industria

S.E. Yusuf Bin Alawi Bin Abdullah Ministro degli affari esteri del Sultanato dell’Oman Presidente del Consiglio ministeriale del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo S.E. Abdulrahman Bin Hamad Al-Attiyah Segretario generale del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo Hamar

Vostre Eccellenze, in nome dei Governi della Repubblica di Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione Svizzera (qui di seguito denominati «gli Stati dell’AELS»), ho l’onore di confermarvi il ricevimento della Vostra nota odierna, che recita: «Gli Stati dell’AELS e gli Stati membri del CCG hanno convenuto di riprendere i negoziati per l’accesso al mercato in materia di insediamenti di imprese in settori non relativi ai servizi, esclusi gli investimenti di portafoglio, entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio concluso il 22 giugno 2009, che corrisponde al 29 jumada II dell’anno islamico 1430, (qui di seguito denominato Accordo di libero scambio). I negoziati si baseranno sui progressi conseguiti in questo campo nel corso delle trattative relative all’Accordo di libero scambio e saranno condotti sotto gli auspici del Comitato misto, conformemente all’articolo 7.1 di tale Accordo. L’intesa esposta nella presente nota viene considerata parte integrante dell’Accordo di libero scambio.»

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Ho l’onore di confermarvi, in nome dei Governi degli Stati dell’AELS, che gli Stati dell’AELS condividono l’intesa espressa nella Vostra nota e che tale nota, unitamen- te alla mia nota di risposta, costituisce parte integrante dell’Accordo.

Vogliate gradire, vostre Eccellenze, i sensi della mia più alta considerazione.

Sylvia Brustad

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Campo d’applicazione il 16 giugno 2014 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Consiglio di cooperazione degli degli Stati Arabi del Golfo (CCG) 8 aprile 2014 1° luglio 2014 Islanda 3 luglio 2012 1° luglio 2014 Liechtenstein 23 novembre 2010 1° luglio 2014 Norvegia* 17 dicembre 2010 1° luglio 2014 Svizzera 6 agosto 2010 1° luglio 2014 * Riserva secondo l’art. 1.2 e l’all. I.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

1948–1950

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (con all., Prot. d'intesa e scambio di note) | Lexipedia | Lexipedia