AS 2014 197
Ordinanza dell'UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà
Ordinanza dell’UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà
Modifica del 14 gennaio 2014
L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) ordina:
I L’ordinanza dell’UFAB del 27 gennaio 20041 concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 1 Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esi- stenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI
Abitazione di 1 vano 175 000 185 000 200 000 220 000 240 000 260 000 Abitazione di 2 vani 225 000 250 000 275 000 300 000 325 000 350 000 Abitazione di 3 vani 300 000 325 000 355 000 385 000 415 000 450 000 Abitazione di 4 vani 375 000 405 000 440 000 475 000 510 000 545 000 Abitazione di 5 vani 455 000 495 000 530 000 570 000 610 000 650 000
Art. 4 cpv. 1 e 2 1 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abita- zioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI
Abitazione di 2 vani 285 000 315 000 345 000 375 000 405 000 430 000 Abitazione di 3 vani 355 000 390 000 420 000 455 000 490 000 525 000 Abitazione di 4 vani 430 000 470 000 510 000 555 000 590 000 630 000 Abitazione di 5 vani 505 000 560 000 595 000 650 000 695 000 735 000
1 RS 842.4
2013-3204 197
Limiti dei costi e importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà. RU 2014 O dell’UFAB
2 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI
Abitazione di 3 vani 455 000 500 000 545 000 590 000 625 000 670 000 Abitazione di 4 vani 510 000 570 000 625 000 690 000 735 000 790 000 Abitazione di 5 vani 620 000 680 000 740 000 810 000 855 000 920 000
Art. 5 cpv. 1 1 Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Livello I + II Livello III + IV Livello V + VI
Garage o parcheggio in un’autorimessa o area di stazionamento al chiuso per
10 velocipedi 27 000 30 000 33 000
Parcheggio coperto o area di stazionamento coperta per 10 velocipedi 18 000 19 000 22 000 Parcheggio o area di stazionamento per
10 velocipedi all’aperto 6 000 8 000 10 000
Locale secondario 16 000 18 000 20 000
Art. 6 cpv. 1 1 I limiti dei costi fissati agli articoli 3 e 4 sono aumentati nella misura del 10 per cento al massimo per: a. misure speciali di tecnica energetica; b. misure ecologiche speciali; c. misure edilizie speciali adeguate alle esigenze delle persone anziane o inva- lide.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2014.
14 gennaio 2014 Ufficio federale delle abitazioni: Ernst Hauri