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AS 2014 2155

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Istituto Max von Laue-Paul Langevin sulla partecipazione scientifica della Svizzera (2014–2018) (con all.)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Istituto Max von Laue-Paul Langevin (ILL) sulla partecipazione scientifica della Svizzera (2014–2018)

Firmato il 7 maggio 2014 Entrato in vigore il 1° gennaio 2014

Il Consiglio federale svizzero, rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca, e l’innovazione Berna, Svizzera, (di seguito denominato «Partner svizzero»), e l’Istituto Max von Laue – Paul Langevin, ILL, Grenoble, Francia, una società di diritto francese (société civile) con sede in rue Jules Horowitz 6, 38048, Grenoble, Francia, iscritta al Registro del commercio e delle società (RCS) di Grenoble con il numero 779 555 887, rappresentato dal suo Direttore, il professor William G. Stirling e dal suo Responsabile amministrativo, Manuel Rodriguez-Castellano, (di seguito denominato «ILL»), di seguito denominati collettivamente le «Parti» riconoscendo il valido contributo degli scienziati svizzeri attivi nel campo della diffusione neutronica alla vita scientifica dell’ILL dal 1988 e nell’intento di estende- re ulteriormente le loro opportunità di lavorare al reattore a elevato flusso di Greno- ble; dichiarando che la collaborazione tra il Partner svizzero e l’ILL perseguirà esclusi- vamente scopi pacifici; considerando la collaborazione fruttuosa e i contributi apportati dalla Svizzera dal 1988 e il successo dell’applicazione dell’Accordo del 1° gennaio 2009 sulla parte- cipazione scientifica della Svizzera all’ILL valido fino al 31 dicembre 2013; considerando che l’ILL prevede un programma operativo che va fino ai 5600 giorni strumento all’anno; considerando che l’ILL è un’organizzazione senza scopo di lucro; desiderosi di prolungare la partecipazione per un ulteriore periodo di cinque anni, hanno concluso, riconoscendosi a vicenda la piena facoltà di farlo, un Accordo retto dalle disposizioni seguenti:

RS 0.423.14

1 Dal testo originale inglese.

2014-0498 2155

Partecipazione scientifica della Svizzera (2014–2018). Acc. con l’ILL RU 2014

Art. 1 Campo d’applicazione 1.1 Il presente Accordo disciplina le condizioni di partecipazione della Svizzera e degli scienziati svizzeri al programma e alle attività dell’ILL, inclusi i compiti, gli oneri e i diritti specifici dell’ILL e del Partner svizzero derivanti da detta partecipazione per un periodo di cinque anni.

1.2 Conformemente allo statuto dell’ILL, qualsivoglia progetto di ricerca previ-

sto e svolto in seno all’ILL deve essere condotto esclusivamente da scienzia- ti civili (progetti di ricerca e personale non militari) con lo scopo di pubbli- carne i risultati.

Art. 2 Utilizzo dell’ILL 2.1 Gli utenti della Svizzera hanno lo stesso diritto d’accesso al tempo di radia- zione programmato all’ILL degli utenti dei Paesi associati all’ILL (Francia, Germania e Regno Unito). Gli scienziati della Svizzera possono pertanto sottoporre proposte di esperimenti a titolo personale o in collaborazione con scienziati di altri Paesi. In questo ultimo caso, almeno due terzi del team di progetto devono proveni- re da Paesi associati o membri scientifici dell’ILL.

2.2 Il tempo di radiazione è assegnato dalla Direzione dell’ILL in base alla

qualità scientifica emersa da una revisione paritaria (peer review); esso sarà tuttavia proporzionale al contributo annuo versato dal Partner svizzero. Le proposte saranno valutate da sottocomitati composti da scienziati qualificati che presentano rapporto al Consiglio scientifico dell’ILL. Alle proposte ap- provate è accordato lo stesso sostegno tecnico e di altra natura concesso alle proposte dei Paesi associati all’ILL. 2.3 Entro i limiti del suo contributo, il Partner svizzero ha diritto a una parte del tempo di radiazione disponibile per scopi scientifici proporzionale alla quota media del suo contributo variabile al bilancio dell’ILL ai prezzi del 2013 (v. Allegato), calcolata sull’arco della durata quinquennale della partecipa- zione scientifica nel quadro del presente Accordo. Il tempo di radiazione as- segnato a scienziati provenienti da Paesi non associati o non membri scienti- fici, ma che collaborano con scienziati svizzeri è calcolato allo stesso modo di quello attribuito agli scienziati di Paesi che non versano contributi, ma che collaborano con scienziati di Paesi associati o membri scientifici.

2.4 Nel corso dei sei mesi seguenti i primi 2,5 anni di partecipazione, la Dire-

zione dell’ILL e i rappresentanti del Partner svizzero valutano il rapporto tra il tempo di radiazione al quale il Partner svizzero ha diritto e quello che gli è stato effettivamente assegnato nel corso dei 2,5 anni. Verranno apportate modifiche qualora emergano discrepanze significative: nel caso di un utiliz- zo inferiore del tempo di radiazione, l’ILL e il Partner svizzero cercheranno di concerto soluzioni per un migliore utilizzo. L’ILL può autorizzare un uti- lizzo sino a 1,5 volte superiore al tempo di radiazione assegnato per questo periodo, purché ciò porti a un aumento del numero di pubblicazioni del Part- ner svizzero e dell’ILL su riviste scientifiche prestigiose.

Partecipazione scientifica della Svizzera (2014–2018). Acc. con l’ILL RU 2014

2.5 Se durante il periodo di validità del presente Accordo il reattore è fuori

servizio per un lasso di tempo prolungato di un anno o più, il Partner sviz- zero si riserva il diritto di chiedere un risarcimento di comune intesa e in misura proporzionale al tempo di radiazione perso.

Art. 3 Disposizioni finanziarie

3.1 Contributo

Per la sua partecipazione scientifica all’ILL il Partner svizzero versa un contributo annuo, tasse escluse, secondo quanto disposto nell’Allegato.

3.2 Revisione

Qualora dalla valutazione di cui all’articolo 2.4 emerga un utilizzo superiore del tempo di radiazione, il Partner svizzero modificherà di conseguenza il contributo da versare nel corso dei due anni rimanenti. Qualora il Partner svizzero non aumenti il proprio contributo in maniera adeguata, la Direzione dell’ILL può modificare il tempo di radiazione assegnato per i due anni rimanenti al fine di garantire che l’utilizzo comples- sivo del tempo di radiazione durante il periodo di cinque anni corrisponda al tempo stabilito contrattualmente.

3.3 Pagamento

I contributi finanziari sono richiesti e pagati in unici versamenti annuali. I pagamenti devono essere versati sul conto dell’ILL entro il 1° luglio. La richiesta di pagamento deve essere notificata almeno 60 giorni prima di que- sta scadenza.

3.4 Modalità

Nell’interesse degli Associati e dei Membri scientifici, l’ILL investe in modo prudente i mezzi di cui non ha immediatamente bisogno per poter far fronte ai suoi obblighi finanziari. Al termine di ogni trimestre, gli interessi percepiti nel relativo trimestre sono ripartiti tra gli Associati e i Membri scientifici in modo proporzionale ai loro contributi finanziari versati entro la scadenza prevista. La quota degli interessi destinata al Partner svizzero è stabilita annualmente in conformità al suo sistema di pagamento. Se il Partner svizzero versa il proprio contributo 45 o più giorni prima della scadenza di cui all’articolo 3.3, riceve gli interessi per il relativo periodo. Se il Partner svizzero non versa il contributo entro la scadenza prevista non riceve alcun interesse per il relativo anno. L’ILL si riserva il diritto di addebitare un interesse di mora, applicando il tasso legale per i prestiti vigente in Francia, per la parte del contributo non versata entro 45 giorni dopo la scadenza cui all’articolo 3.3. In caso di inadempienza nel pagamento, il Partner svizzero versa la totalità degli interessi dovuti insieme al contributo non ancora versato. Qualora il

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Partner svizzero inadempiente non versi gli interessi dovuti sul contributo non ancora versato, l’ILL trattiene la quota di interessi maturata dal Partner svizzero nel corso degli anni precedenti. Qualora il Partner svizzero non abbia ancora versato il proprio contributo 60 giorni dopo la scadenza di cui all’articolo 3.3, l’ILL si riserva il diritto di applicare ulteriori provvedimenti, quali la sospensione dei rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dagli utilizzatori del Partner svizzero. Qualora l’inadempienza nel pagamento si prolunghi per più di 90 giorni, l’ILL avviserà il Partner svizzero della sua volontà di contrarre un mutuo bancario o uno scoperto di conto per coprire l’importo del contributo non ancora versato. Se quest’ultimo non viene corrisposto interamente nelle sei settimane seguenti, l’ILL può contrarre il mutuo o lo scoperto di conto. In tal caso, gli interessi e le ulteriori spese legate al mutuo o allo scoperto di conto saranno addebitate al Partner svizzero. Qualsivoglia contributo versato dal Partner svizzero sarà impiegato, in primo luogo e principalmente, per compensare o ridurre il contributo non ancora versato, dovuto dall’ultima richiesta. Il contributo del Partner svizzero è inserito nel bilancio dell’ILL e sottostà alle regole generali applicabili a tale bilancio. Per l’utilizzo di detto contributo non è previsto un conto di budget specifico o separato. Durante il periodo di validità del presente Accordo, il Partner svizzero riceve i documenti rimessi al Comitato di gestione dell’ILL, compresi i conti annuali finali e il rapporto della Commissione di verifica dei conti dell’ILL e dell’organo di revisione previsto dalla legge.

Art. 4 Partecipazione nei comitati 4.1 Il Partner svizzero ha il diritto di inviare un osservatore alle riunioni del Comitato di gestione dell’ILL. Il Partner svizzero comunica per iscritto alla Direzione dell’ILL il nominativo della persona designata e la Direzione informa i membri del Comitato di gestione.

4.2 La Direzione dell’ILL chiede ai Membri scientifici di nominare candidati

per il Consiglio scientifico e i relativi sottocomitati, con un anticipo suffi- ciente al rinnovo di detti organi.

4.3 I Membri scientifici dell’ILL nominano di comune accordo un osservatore

che partecipi al sottocomitato per le questioni amministrative. Essi comu- nicano per iscritto alla Direzione il nominativo della persona designata e la Direzione lo comunica ai membri del sottocomitato.

4.4 I Membri scientifici dell’ILL nominano di comune accordo un osservatore

che partecipi alle sessioni pubbliche delle riunioni degli Associati in cui sono trattati i punti all’ordine del giorno proposti dai Membri scientifici. Essi comunicano per iscritto Direzione il nominativo della persona designata e la Direzione lo comunica agli Associati.

Partecipazione scientifica della Svizzera (2014–2018). Acc. con l’ILL RU 2014

Art. 5 Spese degli scienziati ospiti Gli scienziati della Svizzera le cui proposte sono state accolte sono rimborsati per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per effettuare i loro esperimenti all’ILL conformemente alle disposizioni in vigore all’ILL e alle condizioni di cui all’arti- colo 3.4.

Art. 6 Eleggibilità per posti dell’ILL

6.1 Gli scienziati della Svizzera sono presi in considerazione per le nomine nel

settore scientifico dell’ILL, nel quale rientrano i posti a tempo determinato di postdottorato e di dottorato. L’apertura dei bandi di concorso per posti a tempo determinato è comunicata al Partner svizzero per consentire ai candi- dati svizzeri di presentare la loro candidatura.

6.2 L’ILL accoglie studenti svizzeri che redigono una tesi di dottorato sulla

diffusione neutronica. Ogni anno, per la durata di validità del presente Accordo, il Partner svizzero ha diritto a un posto di dottorato all’ILL.

6.3 Nel quadro del suo programma dottorale, l’ILL può inoltre accordare agli

studenti svizzeri un posto di dottorato per realizzare una tesi in un campo della diffusione neutronica definito dall’ILL nel bando di concorso. Gli scienziati delle scuole universitarie e degli istituti di ricerca svizzeri sono autorizzati a presentare proposte di ricerca per ottenere borse di dottorato dell’ILL. Le proposte di ricerca sono valutate e selezionate in base alla qua- lità scientifica nel quadro di una procedura di revisione paritaria.

Art. 7 Collaborazione tra gruppi di ricerca (Collaborating Research Groups, CRG) – Strumenti Conformemente alle disposizioni vigenti all’ILL, il Partner svizzero è autorizzato a partecipare al programma di strumenti CGR dell’ILL.

Art. 8 Gare d’appalto

8.1 Le imprese e le istituzioni svizzere sono considerate nei bandi di concorso

dell’ILL.

8.2 Il Partner svizzero nomina un consulente addetto alle gare d’appalto e

comunica per iscritto il nominativo della persona designata alla Direzione dell’ILL.

8.3 L’ILL informa il consulente circa il tipo di gare d’appalto probabilmente

necessario nel corso degli anni successivi. Da parte sua, il consulente aiuta l’ILL a tenere aggiornato un elenco dei potenziali fornitori svizzeri che si presume abbiano le competenze e l’esperienza necessarie per operare nell’ambito di progetti dell’ILL. 8.4 L’ILL invita i fornitori svizzeri a partecipare alle gare d’appalto se ritiene che dispongano dell’esperienza e delle competenze tecniche necessarie.

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Art. 9 Scambio di personale e di informazioni Un possibile scambio di personale e di informazioni tra le scuole universitarie e/o le istituzioni di ricerca e l’ILL avviene alle stesse condizioni di quello tra l’ILL e i quattro Associati dell’ILL. Tale scambio concerne tra l’altro: – bandi di concorso per posti scientifici permanenti o a tempo determinato e di posti per ingegneri e tecnici; e – bandi di concorso per posti per scienziati ospiti a lungo o breve termine.

Art. 10 Durata

10.1 Il presente accordo è valevole dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018. Il

Partner svizzero e l’ILL convengono di avviare negoziati per il rinnovo del presente Accordo al più tardi un anno prima della sua scadenza. Detto rinnovo deve essere esplicito e sottostare alle stesse fasi e procedure formali previste per la sottoscrizione del presente Accordo. 10.2 Allo scadere del periodo di partecipazione, l’ILL valuterà il tempo di radia- zione medio utilizzato dal Partner svizzero nel corso dei cinque anni di partecipazione scientifica. Qualora il Partner svizzero rinnovi la propria par- tecipazione scientifica, l’assegnazione del tempo di radiazione derivante dal rinnovo terrà conto di questa media.

Art. 11 Arbitrato Il Partner svizzero e l’ILL si sforzano di comporre in modo amichevole eventuali controversie. Se questo non è possibile, il Partner svizzero e l’ILL designano un giudice arbitrale che emana una decisione vincolante per entrambe le Parti.

Art. 12 Disposizioni finali

12.1 Il presente Accordo è soggetto al diritto francese.

12.2 Il presente Accordo è concluso e firmato in duplice copia, nel luogo e alla

data che seguono:

Grenoble, 7 maggio 2014 Berna, 25 aprile 2014 Per il Consiglio federale svizzero: Per l’ILL: Mauro Dell’Ambrogio William G. Stirling, Manuel Rodriguez-Castellano

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Allegato

Allegato all’Accordo sulla partecipazione scientifica della Svizzera all’ILL (dal 2014 al 2018)

Contributo finanziario versato dal Partner svizzero Come convenuto tra i Partner scientifici e l’ILL, il contributo annuo include un contributo fisso inteso come compensazione per gli investimenti e gli obblighi futuri dei Paesi membri dell’ILL. La base di calcolo della parte variabile del contributo è il preventivo 2013 approvato che prevede una spesa complessiva di 93 673 k€. Il contributo variabile annuo è indicizzato ogni anno all’inflazione nella misura del 2,0 per cento per ogni anno di validità del presente Accordo. Se, conformemente agli «Indicatori economici principali» pubblicati dall’OCSE, l’indice dei prezzi dell’anno precedente (per tutte le categorie di spesa, esclusi gli alimentari e l’energia) della Francia si discosta da questo 2,0 per cento, i Partner scientifici possono adeguare il contributo generale versato all’ILL oppure l’ILL può adeguare di conseguenza i tempi di radiazione accordati dopo un’analisi approfondita. Conformemente a quanto disposto negli articoli 2.3 e 3.1, la tabella seguente riporta i contributi annui nominali (ossia comprendenti il contributo fisso e l’indicizzazione all’inflazione) versati dal Partner svizzero all’ILL:

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 Totale

M€ 3.235 3.194 2.981 2.850 2.645 14.905

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