AS 2014 2185
Ordinanza concernente i compiti territoriali dell'esercito
Ordinanza concernente i compiti territoriali dell’esercito (OCTer)
Modifica del 2 luglio 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 ottobre 20031 concernente i compiti territoriali dell’esercito è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952; visto l’articolo 9 capoverso 1 dell’organizzazione dell’esercito del 4 ottobre 20023,
Art. 2 cpv. 2 lett. c
2 Gli ambiti specifici del servizio territoriale sono:
c. il servizio militare d’assistenza.
Art. 8, rubrica e cpv. 5 Servizio militare d’assistenza
5 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.
2 luglio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova