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AS 2014 2293

Legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa

Legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa

del 21 marzo 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 122 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 6 settembre 20132; visto il parere del Consiglio federale del 13 novembre 20133, decreta:

Art. 1 Scopo La presente legge intende rendere giustizia alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.

Art. 2 Campo d’applicazione La presente legge si applica alle persone internate in un istituto sulla base di una decisione amministrativa pronunciata da un’autorità cantonale o comunale in appli- cazione delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile4 in vigore in Svizzera prima del 1° gennaio 1981.

Art. 3 Riconoscimento dell’ingiustizia subìta

1 Nell’otticaodierna numerosi internamenti disposti sulla base di una decisione

amministrativa prima del 1° gennaio 1981: a.5 sono stati disposti ingiustamente; oppure b. sono stati attuati con modalità tali da costituire un’ingiustizia. 2 Si ritiene che un’ingiustizia sia stata commessa nei confronti delle persone il cui internamento amministrativo è stato disposto senza rispettare i requisiti fondamentali in vigore dal 1° gennaio 1981, segnatamente nei confronti delle persone collocate in un penitenziario senza una corrispondente sentenza penale.

RS 211.223.12 5 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

2013-2334 2293

Riabilitazione delle persone internate sulla base RU 2014 di una decisione amministrativa. LF

Art. 4 Esclusione di pretese finanziarie Il riconoscimento dell’ingiustizia secondo la presente legge non dà diritto a un risarcimento del danno o a un’indennità a titolo di riparazione morale, né ad altre prestazioni finanziarie.

Art. 5 Rielaborazione scientifica 1 Il Consiglio federale provvede affinché sia effettuata una rielaborazione scientifica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa, tenendo conto di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altre forme di affidamento al di fuori del contesto familiare. 2 A tal fine, incarica una commissione d’esperti indipendente e interdisciplinare.

3 I risultati della rielaborazione scientifica sono pubblicati. I dati personali sono resi anonimi per la pubblicazione.

Art. 6 Archiviazione 1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conser- vare gli atti riguardanti gli internamenti disposti sulla base di una decisione ammini- strativa. 2 Dette autorità non possono servirsi di tali atti per pronunciare decisioni a danno delle persone interessate.

Art. 7 Diritto di consultare gli atti 1 Hanno diritto di accedere in modo semplice e gratuito agli atti che le riguardano le persone che sono state internate sulla base di una decisione amministrativa e, dopo la loro morte, i loro congiunti. 2 Le persone che svolgono ricerca scientifica possono consultare gli atti nella misura richiesta dallo scopo della loro ricerca.

Art. 8 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014 Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

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Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

10 luglio 2014.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2014.

21 maggio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 FF 2014 2589

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