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AS 2014 2307

Ordinanza dell'AFD sulle dogane

Ordinanza dell’AFD sulle dogane (OD-AFD)

Modifica del 23 giugno 2014

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ordina:

I L’ordinanza dell’AFD del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 6 6 Al più tardi dieci giorni dopo aver ricevuto la documentazione completa, la DGD decide se autorizzare la richiesta e, se del caso, attribuisce alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione un numero della ditta.

Art. 20 cpv. 3 3 Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non presenta la dichiarazione doganale rettificata o completata entro il termine, l’ufficio doganale può imporre d’ufficio le merci. All’importazione esso applica l’aliquota di dazio e le basi di cal- colo più elevate applicabili alle merci in questione.

Art. 21, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a, frase introduttiva, nonché e La dichiarazione doganale in forma cartacea è ammessa: a. in caso di immissione in libera pratica (art. 48 LD) di: e. in caso di assegnazione al regime d’esportazione (art. 61 LD) di merci secondo la lettera a, ad eccezione dei numeri 7–9, 15, 16 e 19;

Art. 25 cpv. 1 lett. d

1 La dichiarazione doganale verbale è ammessa per:

d. il pesce fresco pescato nelle acque confinarie (art. 26 OD).

1 RS 631.013

2014-0908 2307

Dogane. O dell’AFD RU 2014

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

23 giugno 2014 Amministrazione federale delle dogane: Direzione generale delle dogane, Rudolf Dietrich

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