AS 2014 2313
Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell'etichettaEnergia per le automobili nuove
Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove (OEEA)
Modifica del 1° luglio 2014
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 5 luglio 20111 concernente le indicazioni dell’eti- chettaEnergia per la automobili nuove è modificata come segue:
Art. 4 Valore comparativo Per il 2015, il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le automobili nuove immatricolate secondo l’appendice 3.6 numero 2.6.1 dell’OEn (valore comparativo)
Art. 5 Valori medi e divergenze standard del consumo energetico assoluto e dell’efficienza energetica relativa 1 Per il 2015, il valore medio (Ē) del consumo energetico assoluto è di 6.394715162.
2 Per il 2015, la divergenza standard (σE) del consumo energetico assoluto è di
1.924755502.
3 Per il 2015, il valore medio (EE
¯¯ ) dell’efficienza energetica relativa è di 0.003877691. 4 Per il 2015, la divergenza standard (σEE) dell’efficienza energetica relativa è di 0.001051359.
Art. 6 Calcolo dell’equivalente benzina per l’energia primaria2 Per l’energia primaria l’equivalente benzina è calcolato come segue: a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas natu-
1 RS 730.011.1 2 Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati v2.2, aggiorna- mento 2014); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch.
2014-1442 2313
Indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove. O del DATEC RU 2014
c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 0,68; d. per le automobili alimentate con miscela di carburante E85: consumo di e. per le automobili a propulsione elettrica: consumo di energia in kWh/100 km
Art. 7 Classificazione nelle categorie di efficienza energetica Per il 2015 le categorie di efficienza energetica A–G sono definite come segue:
Categoria di efficienza energetica Coefficiente di valutazione
A ≤ 420.70
Art. 9a Disposizione transitoria della modifica del 1° luglio 2014 Le etichetteEnergia le cui indicazioni corrispondono agli articoli 4, 5 e 7 nella ver- sione del 2 luglio 20133 possono essere ancora utilizzate fino al 31 dicembre 2014.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.
1° luglio 2014 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
3 RU 2013 2407