AS 2014 2775
Ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati
Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati (OAVI)
Modifica del 27 agosto 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 febbraio 20081 concernente l’aiuto alle vittime di reati è modifi- cata come segue:
Art. 4 cpv. 2, secondo periodo 2 … Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fissa il contributo ogni cinque anni civili. …
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
27 agosto 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 312.51
2014-1102 2775
Aiuto alle vittime di reati. O RU 2014
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