Lexipedia

AS 2014 2987

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing)

Modifica del 27 agosto 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 giugno 20101 sulle lingue è modificata come segue:

Art. 1 Campo d’applicazione della sezione 2 LLing (art. 4 cpv. 2 LLing)

L’unità dell’Amministrazione federale che, nei casi di cui all’articolo 4 capoverso 2 LLing, prepara la definizione di obiettivi strategici o la conclusione di un accordo di prestazioni o di uno strumento analogo con un’organizzazione o una persona attiva a livello nazionale, esamina se a. sia necessario inserire negli obiettivi strategici o negli strumenti criteri od obiettivi corrispondenti alle esigenze della sezione 2 LLing; b. sia necessario dichiarare applicabili mediante ordinanza disposizioni della sezione 2 LLing.

Art. 2 cpv. 2 2 Le unità dell’Amministrazione federale adottano le misure organizzative necessa- rie per garantire la qualità redazionale e formale dei testi. I criteri qualitativi reda- zionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni.

Art. 4 cpv. 1 1 Le unità dell’Amministrazione federale mettono a disposizione in tedesco, francese e italiano i contenuti principali dei loro siti Internet. I contenuti principali sono determinati in funzione dell’importanza del testo e della cerchia di destinatari.

1 RS 441.11

2013-2304 2987

O sulle lingue RU 2014

Art. 6 Pari opportunità degli impiegati delle diverse comunità linguistiche (art. 9 e 20 LLing) 1 I datori di lavoro del personale delle unità dell’Amministrazione federale di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers), escluso il settore dei Politecnici federali, provvedono affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa della loro appartenenza a una comunità linguistica.

2 Provvedono in particolare affinché gli impiegati, a prescindere dalla comunità

linguistica cui appartengono: a. possano esercitare la loro attività in tedesco, francese o italiano, sempre che l’utilizzazione di una lingua di lavoro diversa dalla lingua scelta non sia necessaria per ragioni importanti; b. possano partecipare in misura equivalente ai processi decisionali secondo le loro qualifiche; c. abbiano le stesse opportunità di sviluppo e di carriera.

Art. 7 Rappresentanza delle comunità linguistiche nell’Amministrazione federale (art. 20 cpv. 2 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. e LPers)

1 La rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità dell’Amministrazione

federale di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OPers3, escluso il settore dei Politecnici federali, deve perseguire le fasce percentuali seguenti, anche a livello di quadri: a. tedesco: 68,5–70,5 % b. francese: 21,5–23,5 % c. italiano: 6,5– 8,5 % d. romancio: 0,5– 1,0 % 2 Le rappresentanze delle comunità linguistiche latine possono superare il limite superiore delle fasce percentuali di cui al capoverso 1 lettere b–d. 3 Al momento del reclutamento del personale, i datori di lavoro di cui al capoverso 1 provvedono affinché candidati di tutte le comunità linguistiche vengano preselezio- nati e convocati per un colloquio, sempre che soddisfino i criteri di selezione ogget- tivi. A parità di qualifica, vengono assunti prioritariamente i candidati provenienti da comunità linguistiche sottorappresentate nell’unità amministrativa interessata; tale preferenza è accordata in particolare per i quadri.

2 RS 172.220.111.3 3 RS 172.220.111.3

O sulle lingue RU 2014

Art. 8 Conoscenze linguistiche del personale federale (art. 20 cpv. 1 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. ebis LPers)

1 I datori di lavoro di cui all’articolo 6 capoverso 1 provvedono affinché:

a. gli impiegati possiedano le conoscenze orali e scritte in una seconda lingua ufficiale necessarie all’esercizio della loro funzione; b. i quadri di livello medio possiedano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e, se possibile, conoscenze passive in una terza lin- gua ufficiale. c. i quadri superiori e i quadri di livello medio con funzioni dirigenziali possie- dano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e co- noscenze passive in una terza lingua ufficiale. 2 I datori di lavoro propongono ai loro impiegati corsi di lingua tedesca, francese e italiana. 3 Se al momento dell’assunzione un quadro non possiede le conoscenze linguistiche richieste, il datore di lavoro prende, entro un anno, le misure necessarie per miglio- rarle. 4 Le formazioni necessarie all’acquisizione di competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate formazioni rispondenti ai bisogni del servizio di cui all’articolo 4 capoverso 4 OPers4.

Art. 8a Obiettivi strategici (art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici di promozione del plurilinguismo per ciascuna legislatura.

Art. 8b Delegato federale al plurilinguismo (art. 20 cpv. 1 e 2 LLing) 1 Il Consiglio federale nomina un delegato al plurilinguismo (delegato federale al plurilinguismo). Quest’ultimo è aggregato al Dipartimento federale delle finanze.

2 Il delegato federale al plurilinguismo ha segnatamente i compiti seguenti:

a. sostenere il Consiglio federale nell’elaborazione degli obiettivi strategici e nel controllo dell’attuazione di questi obiettivi; b. coordinare e valutare l’attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipar- timenti e della Cancelleria federale; c. consigliare e sostenere i dipartimenti e la Cancelleria federale, le loro unità amministrative e il loro personale nelle questioni relative al plurilinguismo e sensibilizzarli in merito a tali questioni; d. collaborare con i servizi cantonali e altre amministrazioni pubbliche e intrat- tenere relazioni con le istituzioni esterne che si occupano del plurilinguismo;

4 RS 172.220.111.3

O sulle lingue RU 2014

e. informare regolarmente il pubblico sul settore del plurilinguismo; f. rappresentare la Confederazione negli organismi nazionali che si occupano della promozione del plurilinguismo.

Art. 8c Attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e delle unità amministrative (art. 20 cpv. 1 e 2 LLing) 1 I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono insieme alle unità amministra- tive a loro subordinate un catalogo di misure quadriennale destinato all’attuazione degli obiettivi strategici. 2 Le unità amministrative sono responsabili dell’attuazione del catalogo di misure e prevedono le risorse finanziarie e umane necessarie.

Art. 8d Controllo e analisi (art. 20 cpv. 1 e 2 LLing) 1 Il rapporto annuale sulla gestione del personale destinato alle commissioni parla- mentari di vigilanza descrive l’evoluzione della rappresentanza delle comunità lin- guistiche nelle unità di cui all’articolo 7 capoverso 1. 2 L’Ufficio federale del personale mette a disposizione del delegato federale al plu- rilinguismo statistiche dettagliate sulla rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità amministrative di cui all’articolo 7 capoverso 1, segnatamente per le funzioni di quadro. Queste statistiche sono compilate sulla base dei dati e delle ana- lisi del Sistema informatico di gestione del personale dell’Amministrazione federale (BV PLUS). 3 Ogni quattro anni, i dipartimenti e la Cancelleria federale presentano al delegato federale al plurilinguismo un rapporto con informazioni quantitative e qualitative sullo stato del plurilinguismo e sull’attuazione degli articoli 6–8 nelle loro unità amministrative. Su richiesta, essi gli forniscono informazioni supplementari su que- stioni del plurilinguismo al loro interno e nelle rispettive unità amministrative. 4 Il delegato federale al plurilinguismo redige ogni quattro anni un rapporto di valu- tazione destinato al Consiglio federale basato sui rapporti dei dipartimenti e della Cancelleria federale. In tale rapporto formula anche raccomandazioni sull’imposta- zione da dare alla politica del plurilinguismo.

5 Se un dipartimento o la Cancelleria federale non rispettano manifestamente le

disposizioni sulla promozione del plurilinguismo, il delegato federale al plurilingui- smo può formulare raccomandazioni all’indirizzo del dipartimento interessato o della Cancelleria federale.

O sulle lingue RU 2014

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 14 novembre 20125 sui servizi linguistici

Art. 7 cpv. 2 2 I criteri qualitativi sono definiti nelle istruzioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 giugno 20106 sulle lingue.

2. Ordinanza del 17 febbraio 20107 sull’organizzazione

del Dipartimento federale delle finanze

Titolo prima dell’art. 5 Sezione 1: Segreteria generale e delegato federale al plurilinguismo

Art. 5, rubrica Segreteria generale

Art. 6 Delegato federale al plurilinguismo

1 Il delegato federale al plurilinguismo è subordinato alla SG.

2 Svolge i compiti che gli sono assegnati dall’ordinanza del 4 giugno 20108 sulle lingue.

Art. 10 cpv. 1 lett. d Abrogata

5 RS 172.081 6 RS 411.11 7 RS 172.215.1 8 RS 411.11

O sulle lingue RU 2014

3. Ordinanza del 3 luglio 20019 sul personale federale

Art. 7 Plurilinguismo I dipartimenti prendono le misure di promozione del plurilinguismo di cui agli arti- coli 6–8d dell’ordinanza del 4 giugno 201010 sulle lingue.

Art. 18 cpv. 3 lett. g Abrogata

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.

27 agosto 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

9 RS 172.220.111.3 10 RS 411.11

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche | Lexipedia | Lexipedia