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AS 2014 3009

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Modifica del 12 settembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 2b 12b Divieto di determinati aeromobili con occupanti

Art. 2b 1 L’esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/20082 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato.

2 Sono esclusi dal divieto:

a. gli aeromobili a propulsione elettrica; b. gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione; c. gli autogiri con motore a combustione. 3 L’UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo.

1 RS 748.01

2 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

2014-0300 3009

Navigazione aerea. O RU 2014

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.

12 settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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