AS 2014 3009
Ordinanza sulla navigazione aerea
Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
Modifica del 12 settembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 2b 12b Divieto di determinati aeromobili con occupanti
Art. 2b 1 L’esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/20082 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato.
2 Sono esclusi dal divieto:
a. gli aeromobili a propulsione elettrica; b. gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione; c. gli autogiri con motore a combustione. 3 L’UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo.
1 RS 748.01
2 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
2014-0300 3009
Navigazione aerea. O RU 2014
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.
12 settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3010