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AS 2014 3167

Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. Emendamento alla Convenzione di Espoo. Decisione II/14 del 27 febbraio 2001

Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

RS 0.814.06; RU 2003 4093

Emendamento alla Convenzione di Espoo Decisione II/14 del 27 febbraio 2001 Adottata dagli Stati Parte della Convenzione a Sofia il 27 febbraio 2001 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 16 giugno 2010 Entrata in vigore per la Svizzera il 26 agosto 2014

Traduzione1

La riunione, desiderando modificare la Convenzione di Espoo al fine di precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione ingloba la società civile e, in particolare, le organizzazioni non governative, riferendosi al paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale di Oslo adottata dai Ministri dell’ambiente e dal Commissario dell’ambiente dell’Unione europea, riuniti a Oslo in occasione della prima riunione delle Parti della Convenzione di Espoo, desiderando consentire agli Stati non appartenenti alla zona CEE-ONU di diventare Parti della Convenzione,

1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:

a) Alla fine dell’articolo 1 numero x, dopo «giuridiche» inserire: «e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associa- zioni, organizzazioni o gruppi». b) All’articolo 17, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita: «3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite può aderire alla Convenzione con l’accordo della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina né approva la doman- da di adesione di detto Stato prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della Con- venzione al 27 febbraio 2001.» e rinumerare conformemente i successivi paragrafi.

1 Dal testo originale francese (RO 2014 3167).

2009-1703 3167

Valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. RU 2014 Em. alla Conv. di Espoo. Dec. II/14

c) Alla fine dell’articolo 17, inserire un nuovo paragrafo che recita: «7. Si ritiene che ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione ratifica, accetta o approva contestualmente l’emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti.»

Campo d’applicazione il 17 settembre 2014 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Albania 12 maggio 2006 26 agosto 2014 Austria 14 settembre 2006 26 agosto 2014 Belarus 23 marzo 2011 26 agosto 2014 Bulgaria 25 gennaio 2007 26 agosto 2014 Ceca, Repubblica 18 aprile 2007 26 agosto 2014 Croazia 11 febbraio 2009 26 agosto 2014 Estonia 12 aprile 2010 26 agosto 2014 Finlandia 19 febbraio 2014 26 agosto 2014 Germania 8 agosto 2002 26 agosto 2014 Lituania 22 marzo 2011 26 agosto 2014 Lussemburgo 5 maggio 2003 26 agosto 2014 Malta 28 maggio 2014 26 agosto 2014 Montenegro 9 luglio 2009 26 agosto 2014 Norvegia 24 febbraio 2010 26 agosto 2014 Paesi Bassia 14 aprile 2009 26 agosto 2014 Polonia 20 luglio 2004 26 agosto 2014 Romania 16 novembre 2006 26 agosto 2014 Slovacchia 29 maggio 2008 26 agosto 2014 Slovenia 25 marzo 2014 26 agosto 2014 Spagna 16 luglio 2008 26 agosto 2014 Svezia 30 marzo 2006 26 agosto 2014 Svizzera 16 giugno 2010 26 agosto 2014 Ungheria 29 maggio 2009 26 agosto 2014 Unione europea 18 gennaio 2008 26 agosto 2014 a Per il Regno in Europa.

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