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AS 2014 3175

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Modifica del 19 settembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. g 2 Nel caso di attività nei seguenti settori la notifica deve essere effettuata indipen- dentemente dalla durata dei lavori: g. paesaggistica.

II L’ordinanza del 24 ottobre 20072 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 3 lett. f 3 Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un’attività lucrativa transfrontaliera in uno dei seguenti settori: f. paesaggistica.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2014.

19 settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova