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AS 2014 3223

Legge federale sul servizio informazioni civile

Legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC)

Modifica del 21 marzo 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 agosto 20131, decreta:

I La legge federale del 3 ottobre 20082 sul servizio informazioni civile è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Compiti e organizzazione

Titolo prima dell’art. 3 Sezione 2: Collaborazione ed esplorazione radio

Titolo prima dell’art. 5 Sezione 3: Trattamento dei dati personali

Art. 5, rubrica Dati personali raccolti in virtù della presente legge

Art. 6, rubrica Dati personali raccolti in virtù della LMSI

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Titolo prima dell’art. 6a Sezione 4: Sistema d’informazione Sicurezza esterna

Art. 6a Organo responsabile 1 Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) gestisce il Sistema d’informazione Sicurezza esterna (ISAS). 2 Il SIC è responsabile della sicurezza di ISAS e della legalità del trattamento dei dati in esso contenuti.

Art. 6b Scopo 1 ISAS serve al trattamento di informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il pro- filo della politica di sicurezza, segnatamente nei settori del terrorismo internazio- nale, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dello spionaggio.

2 ISAS è utilizzato per:

a. la registrazione di dati; b. la ricerca e l’analisi di dati; c. l’aggiornamento della situazione; d. l’ordinamento di dati; e. la gestione di fascicoli.

Art. 6c Contenuto 1 ISAS contiene dati concernenti persone fisiche e giuridiche, organizzazioni, oggetti ed eventi. Il SIC può correlare i dati e analizzarli in modo automatizzato. Se non può manifestamente essere attribuito in modo univoco a ISAS o al Sistema d’infor- mazione Sicurezza interna (ISIS), un fatto può eccezionalmente essere registrato in entrambi i sistemi. 2 ISAS può contenere anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. 3 Il SIC può trattare in ISAS soltanto informazioni corrispondenti allo scopo di cui all’articolo 6b. 4 Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni se ciò è necessario alla valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti.

Art. 6d Controllo della qualità 1 Il SIC valuta la rilevanza e l’esattezza dei dati personali prima di registrarli in ISAS. Valuta complessivamente le comunicazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento.

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2 Il SIC verifica periodicamente se le comunicazioni e i dati personali registrati in ISAS sono ancora necessari per l’adempimento dei propri compiti; valuta i dati personali singolarmente e ogni comunicazione complessivamente. I dati non più necessari sono cancellati. I dati inesatti sono immediatamente rettificati o cancellati; è fatto salvo l’articolo 6c capoverso 4. 3 Il SIC distrugge i dati che non possono essere registrati in ISAS o in un altro sistema d’informazione del SIC o li rinvia al mittente. 4 Prima di ogni trasmissione di dati personali o prodotti, il SIC si assicura che i dati personali soddisfino le esigenze della presente legge e che la loro trasmissione sia prevista dalla legge e necessaria nel caso concreto. 5 L’organo interno di controllo della qualità del SIC provvede, mediante corsi di formazione interni destinati ai collaboratori del SIC e lo svolgimento di controlli periodici, a garantire la qualità e la rilevanza dei dati trattati in ISAS. I dati registrati sia in ISAS che in ISIS sono verificati secondo le norme sul controllo della qualità applicabili a ISIS.

Art. 6e Struttura

1 ISAS si compone di:

a. un sistema di ordinamento per la registrazione e la consultazione dei dati raccolti o ricevuti dal SIC; b. un sistema di analisi e di aggiornamento della situazione per il trattamento, la valutazione e l’analisi dei dati; c. un indice che consente di verificare se il SIC tratta dati concernenti una per- sona, un’organizzazione, un oggetto o un evento nel sistema di analisi e di aggiornamento della situazione di cui alla lettera b. 2 ISAS può essere collegato con ISIS per consentire la consultazione simultanea dei due sistemi e analisi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1.

Art. 6f Diritti di accesso al sistema 1 I collaboratori del SIC incaricati della registrazione, della consultazione, della valutazione e del controllo della qualità dei dati hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati di ISAS per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 6b capoverso 1. 2 Soltanto i collaboratori del SIC che dispongono dei diritti di accesso necessari per ISAS e ISIS possono consultare simultaneamente i due sistemi secondo l’articolo 6e capoverso 2.

3 Le autorità seguenti hanno accesso mediante procedura di richiamo all’indice:

a. l’Ufficio federale di polizia, per l’adempimento di compiti di polizia giudi- ziaria e di polizia di sicurezza, nonché per l’esame di casi sospetti di rici- claggio di denaro e di finanziamento del terrorismo comunicati da istituti finanziari svizzeri;

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b. gli organi di sicurezza dei Cantoni, per l’adempimento dei compiti loro assegnati dalla LMSI3; c. i servizi della Confederazione competenti per i controlli di sicurezza relativi alle persone, per lo svolgimento di tali controlli.

Art. 6g Trasmissione di dati personali ad autorità svizzere 1 Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza a quali destinatari in Svizzera che assolvono compiti pubblici il SIC può trasmettere nel singolo caso dati per- sonali, nella misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna o per il controllo dell’adempimento dei compiti del SIC. 2 Se le informazioni del SIC sono necessarie ad altre autorità per il perseguimento penale, la prevenzione di reati o il mantenimento dell’ordine pubblico, il SIC le mette a loro disposizione garantendo la protezione delle fonti. 3 Il SIC indica alle autorità di perseguimento penale la provenienza dei dati. Il segui- to della procedura è retto dalle disposizioni del Codice di procedura penale4 o della procedura penale militare del 23 marzo 19795.

Art. 6h Trasmissione di dati personali ad autorità estere 1 In deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati, il SIC può trasmettere dati personali ad autorità di sicurezza estere se la protezione della persona interes- sata è sufficientemente garantita. 2 Il SIC può inoltre trasmettere dati personali ad autorità di sicurezza di Stati con i quali la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche se lo prevede una legge o una convenzione internazionale oppure se: a. è necessario per tutelare un interesse pubblico preponderante, quale preve- nire o chiarire un crimine o delitto punibile anche in Svizzera; b. è necessario per motivare una domanda svizzera di informazioni; c. la persona interessata ha acconsentito alla trasmissione dei dati o quest’ulti- ma è inequivocabilmente nel suo interesse; d. lo Stato richiedente garantisce per scritto di avere il consenso della persona interessata e i dati in questione gli consentono di valutare se tale persona possa collaborare a progetti esteri classificati nel settore della sicurezza interna o esterna o accedere a informazioni, materiali o impianti esteri classi- ficati; e. è necessario per salvaguardare interessi considerevoli inerenti alla sicurezza della Svizzera o dello Stato destinatario; o f. è necessario per proteggere la vita o l’integrità fisica di terzi.

3 RS 120 4 RS 312.0 5 RS 322.1

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3 Il SIC non trasmette dati all’estero se ciò potrebbe comportare per la persona

interessata il pericolo di una doppia punizione o pregiudizi gravi per la vita, l’in- tegrità fisica o la libertà ai sensi della Convenzione del 4 novembre 19506 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o di altri trattati inter- nazionali applicabili.

Art. 6i Trasmissione di dati personali a terzi Il SIC può trasmettere dati personali a terzi soltanto se: a. la persona interessata ha acconsentito alla trasmissione dei dati o quest’ulti- ma è inequivocabilmente nel suo interesse; b. la trasmissione dei dati è necessaria per sventare un grave pericolo imme- diato; o c. la trasmissione dei dati è necessaria per motivare una domanda di informa- zioni.

Art. 6j Diritto d’accesso Qualora una persona domandi se in ISAS siano trattati dati che la concernono, la domanda è trattata secondo gli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati.

Art. 6k Durata di conservazione dei dati I dati sono conservati per la durata necessaria, ma al massimo sino alla scadenza del termine di conservazione stabilito dal Consiglio federale. Possono essere distrutti già prima a seconda dell’esito del controllo della qualità.

Art. 6l Disposizioni di esecuzione

1 Il Consiglio federale disciplina:

a. il catalogo dei dati personali; b. le competenze in materia di trattamento dei dati; c. i diritti di accesso al sistema; d. la frequenza del controllo della qualità, tenendo conto della gravità dell’in- gerenza nei diritti costituzionali che il trattamento dei dati comporta; e. la durata di conservazione dei dati, tenendo conto delle esigenze specifiche del SIC nei suoi settori d’attività; f. la cancellazione dei dati; g. la sicurezza dei dati.

6 RS 0.101 7 RS 235.1

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2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definisce i campi di dati.

Titolo prima dell’art. 7 Sezione 5: Protezione delle fonti, indennità, ricompense e archiviazione

Art. 7a Archiviazione 1 Il SIC offre all’Archivio federale i documenti non più necessari e i dati e i fascicoli destinati alla distruzione. I dati e i fascicoli del SIC sono archiviati dall’Archivio federale in locali particolarmente protetti. Soggiacciono a un termine di protezione di 50 anni. 2 Per quanto concerne gli archivi provenienti da servizi di sicurezza esteri, il Consi- glio federale può prorogare ripetutamente il termine di protezione per una durata limitata, conformemente all’articolo 12 della legge del 26 giugno 19988 sull’archi- viazione, se il servizio di sicurezza estero interessato avanza riserve circa un’even- tuale consultazione. 3 Al fine di valutare minacce per la sicurezza interna o esterna o di tutelare un altro interesse pubblico o privato preponderante, in singoli casi il SIC può consultare durante il termine di protezione dati personali che ha trasmesso per archiviazione all’Archivio federale. 4 Il SIC distrugge i dati e fascicoli considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale.

Titolo prima dell’art. 8 Sezione 6: Controllo parlamentare e controllo amministrativo

Art. 8, rubrica Abrogata

Titolo prima dell’art. 9 Sezione 7: Disposizioni finali

8 RS 152.1

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II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014 Consiglio nazionale, 21 marzo 2014 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

10 luglio 2014.9

2 La presente legge entra in vigore il 1° novembre 2014.

8 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

9 FF 2014 2615

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