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AS 2014 3255

Ordinanza che vieta il gruppo «Stato islamico» e le organizzazioni associate

Ordinanza che vieta il gruppo «Stato islamico» e le organizzazioni associate

dell’8 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:

Art. 1 Divieto I gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati: a. il gruppo «Stato islamico»; b. i gruppi che gli succedono o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo «Stato islamico» o operano su suo mandato.

Art. 2 Disposizioni penali 1 Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizza- zioni vietati secondo l’articolo 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe. 2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale2. 3 Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui ai capoversi 1 e 2 sottostanno alla giurisdizione federale.

Art. 3 Confisca di valori patrimoniali Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale3 relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.

RS 122.2

2014-2702 3255

Divieto del gruppo «Stato islamico» e delle organizzazioni associate. O RU 2014

Art. 4 Comunicazione delle decisioni Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al Ministero pubblico della Confederazione, al Servizio delle attività informative della Confede- razione e all’Ufficio federale di polizia tutte le sentenze, i decreti penali e le deci- sioni di abbandono nella loro versione integrale.

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 9 ottobre 2014 con effetto sino all’8 aprile 2015.4

8 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria l’8 ott. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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