AS 2014 3345
Legge federale sull'assicurazione malattie
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
Modifica del 21 marzo 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 6 settembre 20131; visto il parere del Consiglio federale del 23 ottobre 20132, decreta:
I La legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 16 Sezione 1a: Compensazione dei rischi
Art. 16 Principio 1 Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è inferiore a quello medio dell’insieme degli assicuratori versano tasse di rischio all’istituzione comune (art. 18). 2 Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è superiore a quello medio dell’insieme degli assicuratori ricevono contributi compen- sativi dall’istituzione comune. 3 Le tasse di rischio e i contributi compensativi devono compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti. 4 Il rischio di malattia elevato è definito dall’età, dal sesso e da altri indicatori di morbilità appropriati. Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori.
Art. 17 Elementi determinanti per il calcolo della compensazione dei rischi 1 Per il calcolo della compensazione dei rischi è determinante la struttura dell’effet- tivo degli assicurati nell’anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi (anno della compensazione).
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2 Le differenze medie di rischio per età, sesso e ulteriori indicatori di morbilità stabi- liti dal Consiglio federale sono calcolate sulla base della situazione esistente nell’an- no civile precedente l’anno della compensazione. 3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nella presa in conto degli indicatori di morbilità per il calcolo della compensazione dei rischi.
Art. 17a Esecuzione 1 L’istituzione comune (art. 18) esegue la compensazione dei rischi tra assicuratori in ogni singolo Cantone. 2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione per la compensazione dei rischi. Tiene conto degli sforzi tesi a economizzare i costi e impedisce l’aumento della compensazione dei costi. Dopo aver sentito gli assicuratori, stabilisce gli indi- catori di morbilità. Ogni indicatore supplementare va sottoposto a un’analisi dell’ef- ficacia.
3 Il Consiglio federale disciplina:
a. la riscossione degli interessi di mora e il versamento di interessi rimunera- tivi; b. il risarcimento del danno; c. il termine scaduto il quale l’istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.
Art. 62 cpv. 3, terzo periodo
3 … È in ogni caso fatta salva la compensazione dei rischi secondo gli articoli
16–17a.
Disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 (compensazione dei rischi) Abrogate
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 marzo 2014 Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
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Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
10 luglio 2014.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.
15 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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