AS 2014 1621
legislation:jurisdiction:ch:AS 2014 3543
Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrI)
Modifica del 29 ottobre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 luglio 20071 sulla protezione delle informazioni della Confede- razione è modificata come segue:
Art. 18 cpv. 4 4 La Cancelleria federale disciplina il trattamento di informazioni classificate SEGRETO nel quadro della procedura di corapporto secondo l’articolo 15 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; al riguardo garantisce una sufficiente protezione delle informazioni secondo la presente ordinanza.
Art. 24 cpv. 3
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre
2017.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
29 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova