AS 2014 3677
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS)
Modifica del 29 ottobre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 giugno 19931 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti è modificata come segue:
Art. 4 lett. n I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti: n. Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
Art. 11 cpv. 2 lett. zquater
2 I seguenti servizi ufficiali sono collegati al sistema ad altri scopi:
zquater. la Commissione federale delle poste (PostCom).
II L’allegato è modificato secondo la versione annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2014.
29 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 431.903
2014-1886 3677
Registro delle imprese e degli stabilimenti. O RU 2014
Allegato (art. 5, 9 e 10)
Contenuto e accesso al RIS
Abbreviazioni e spiegazioni Modificare o inserire in ordine alfabetico PostCom Commissione federale delle poste UFAE Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese UFAL Concerne soltanto il testo tedesco
1 Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi
(AGIS) dell’UFAG
6 Sistema MOLIS (AFC)
7 Sistema STOLIS (AFC)
3678
Registro delle imprese e degli stabilimenti. O RU 2014
RIS
L’intestazione è modificata come segue
Tipo di accesso e contenuto Conte- Scambio Utente nuto con altri RIS sistemi UST ARE, AFC, AFD, AI, CD, CFSL, IVI, UFAS, INSAI UCS BNS UFU CC, SCPA, SECO, PostCom, RCCC, RFA, SEFRI, CCC, UCA, UCV, UFAM UCEL, UFAC, UFCOM, UFE, CCP UFAE, UFM, URCEL UFAG, UFAL, UFSP, USAV
3679
Registro delle imprese e degli stabilimenti. O RU 2014
3680