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AS 2014 3677

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS)

Modifica del 29 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 giugno 19931 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti è modificata come segue:

Art. 4 lett. n I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti: n. Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);

Art. 11 cpv. 2 lett. zquater

2 I seguenti servizi ufficiali sono collegati al sistema ad altri scopi:

zquater. la Commissione federale delle poste (PostCom).

II L’allegato è modificato secondo la versione annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2014.

29 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 431.903

2014-1886 3677

Registro delle imprese e degli stabilimenti. O RU 2014

Allegato (art. 5, 9 e 10)

Contenuto e accesso al RIS

Abbreviazioni e spiegazioni Modificare o inserire in ordine alfabetico PostCom Commissione federale delle poste UFAE Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese UFAL Concerne soltanto il testo tedesco

1 Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi

(AGIS) dell’UFAG

6 Sistema MOLIS (AFC)

7 Sistema STOLIS (AFC)

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Registro delle imprese e degli stabilimenti. O RU 2014

RIS

L’intestazione è modificata come segue

Tipo di accesso e contenuto Conte- Scambio Utente nuto con altri RIS sistemi UST ARE, AFC, AFD, AI, CD, CFSL, IVI, UFAS, INSAI UCS BNS UFU CC, SCPA, SECO, PostCom, RCCC, RFA, SEFRI, CCC, UCA, UCV, UFAM UCEL, UFAC, UFCOM, UFE, CCP UFAE, UFM, URCEL UFAG, UFAL, UFSP, USAV

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Registro delle imprese e degli stabilimenti. O RU 2014

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