AS 2014 3683
Ordinanza sull'energia
Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del 5 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia è modificata come segue:
Art. 1a cpv. 4 4 Ogni azienda soggetta all’obbligo di etichettatura, indipendentemente dal fatto che abbia scelto il mix del prodotto o il mix del fornitore, pubblica, al più tardi alla fine dell’anno civile seguente, il proprio mix del fornitore e la quantità complessiva di energia elettrica fornita ai suoi consumatori finali. La pubblicazione deve avvenire, in particolare, attraverso un indirizzo Internet unico per tutte le aziende soggette all’obbligo di etichettatura e liberamente accessibile.
Art. 3bbis Spese scoperte e prezzo di mercato
1 Le spese scoperte di cui all’articolo 7a capoverso 4 lettere b e c della legge
consistono nella differenza fra i prezzi di costo dei nuovi impianti e il prezzo di mercato. 2 Il prezzo di mercato determinante per il calcolo delle spese scoperte corrisponde alla media dei prezzi spot della borsa per l’area di mercato Svizzera. La media viene calcolata sulla base dei profili orari derivanti dall’immissione nel gruppo di bilancio per le energie rinnovabili. 3 L’UFE calcola e pubblica ogni tre mesi il prezzo di mercato determinante, in base ai rispettivi dati trimestrali.
Art. 3f Quantità aggiuntive periodiche per gli impianti fotovoltaici 1 L’UFE stabilisce ogni anno le quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità ai sensi dell’articolo 7a della legge, in modo da consentire una progressione continua. 2 A tal fine tiene conto dell’evoluzione dei costi, dei supplementi causati dalle quan- tità aggiuntive e del saldo ancora mancante fino al raggiungimento della somma
1 RS 730.01
2014-0068 3683
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massima dei supplementi conformemente all’articolo 7a capoverso 4 lettere b e c della legge.
Art. 3g cpv. 5–7 Abrogati
Art. 3gbis Ordine di presa in considerazione 1 Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di noti- fica. Se non tutti i progetti notificati uno stesso giorno possono essere presi in consi- derazione, la società nazionale di rete prende dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza. 2 Per i progetti non presi in considerazione, la società nazionale di rete gestisce una lista d’attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione. I progetti vengono inseriti nella rispettiva lista d’attesa sulla base della data di noti- fica. 3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE comunica alla società nazionale di rete in quale misura può nuovamente emettere decisioni. 4 Nell’emettere queste decisioni, la società nazionale di rete prende in considera- zione: a. i progetti nella lista d’attesa per gli impianti fotovoltaici, secondo la data di notifica; b. i progetti nella lista d’attesa per le altre tecnologie di produzione nel seguente ordine:
1. i progetti per i quali, entro il 31 ottobre precedente, è pervenuta una
notifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di notifica,
2. gli altri progetti: secondo la data di notifica.
Art. 3gter Ex art. 3gbis
Art. 3iquinquies cpv. 1 lett. c
1 Il diritto alla rimunerazione si estingue anticipatamente se:
c. le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole di cui all’articolo 3a capoverso 1 lettera b o capoverso 2 non vengono rispet- tate per almeno due dei primi quattro anni civili a partire dalla messa in esercizio o dall’emissione della decisione se l’impianto viene messo in eser- cizio prima dell’emissione della decisione stessa.
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Art. 6 cpv. 3 3 I produttori che desiderano rientrare nel modello devono notificarsi nuovamente alla società nazionale di rete al più tardi tre mesi prima della fine di un anno civile. Quest’ultima comunica al produttore la propria decisione al più tardi due mesi prima della fine dell’anno civile. Per il resto, alla procedura si applicano per analogia gli articoli 3g, 3gbis e 3h capoverso 3.
Art. 6c cpv. 4 e 4bis 4 La società nazionale di rete versa rapidamente la rimunerazione unica; a tal fine la lista d’attesa (art. 3gbis cpv. 2 e 3) è irrilevante. 4bis All’importo della rimunerazione unica non sono applicati interessi.
Art. 6e Valutazione e informazioni Per la valutazione dei dati e le informazioni si applicano per analogia gli articoli 3r e 3s.
Art. 14 cpv.2, frase introduttiva 2 Gli impianti nonché i progetti pilota e di dimostrazione nel campo dell’energia possono essere sostenuti, dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, se:
Art. 15 cpv.1, frase introduttiva
1 Le misure per favorire l’impiego razionale e parsimonioso dell’energia nonché
l’impiego del calore perduto e delle energie rinnovabili possono beneficiare di un sostegno se:
Art. 16, frase introduttiva Gli aiuti finanziari a destinazione vincolata possono essere accordati per le misure secondo l’articolo 13 della legge, se il progetto corrisponde alle esigenze dell’arti- colo 15 e:
Art. 16a cpv.1, frase introduttiva e lett. a nonché 1bis 1 I contributi globali ai programmi cantonali per la promozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11 capoverso 1 della legge sono concessi se il Cantone in questione: a. dispone di basi giuridiche per la promozione di almeno un provvedimento di cui all’articolo 11 capoverso 1 della legge; 1bis I contributi globali ai programmi cantonali per la promozione dei provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11 capoverso 2 della legge possono essere concessi se il Cantone in questione: a. dispone di basi giuridiche per la promozione di almeno un provvedimento di cui agli articoli 10 e 11 capoverso 2 della legge;
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b. dispone di un proprio programma e stanzia un credito finanziario corrispon- dente; e c. non riceve già contributi globali di cui all’articolo 15 della legge per pro- grammi che prevedono provvedimenti simili.
Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva e 3 1 Contributi globali possono essere accordati ai programmi dei Cantoni per la pro- mozione delle misure conformi all’articolo 13 della legge, in particolare per pro- grammi di investimento e di marketing, se il Cantone in questione: 3 Contributi globali possono essere accordati anche a programmi realizzati congiun- tamente da più Cantoni.
Art. 19 cpv. 1 1 Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata vanno presentate all’UFE almeno tre mesi prima dell’inizio della costruzione, ovvero dell’esecuzione del progetto.
Art. 20 rubrica e cpv. 1, 3 e 4 Valutazione delle domande 1 L’Ufficio si pronuncia sulle richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata entro un termine di tre mesi, e sulle richieste di contributi globali entro un termine di due mesi, dalla ricezione dei documenti completi. Eccezionalmente questi termini possono essere prorogati di un mese o al massimo di due mesi. Non vi è alcuna pretesa giuridica ad aiuti finanziari a destinazione vincolata e a contributi globali.
3 abrogato
4 Nel caso di richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata, l’UFE informa i Cantoni in merito alla decisione.
Art. 29d Disposizione transitoria della modifica del 5 novembre 2014 Se ai sensi dell’articolo 3gbis capoverso 3 sono nuovamente disponibili risorse per il 2015, il capoverso 4 lettera b numero 1 è applicabile per analogia ai progetti per i quali è stata presentata entro il 31 gennaio 2015, alla società nazionale di rete, la notifica della messa in esercizio oppure la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto.
II Le appendici 1.2, 1.5 e 1.8 sono modificate secondo la versione qui annessa.
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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Appendice 1.2 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici
N. 1.1
1.1 In generale
Un impianto fotovoltaico consiste di uno o più campi fotovoltaici, di uno o più convertitori e di un punto di immissione. Se diverse unità costituite da campi fotovoltaici con i relativi convertitori sono distribuite su diversi fondi e si trovano prima di un unico punto di immissione, ciascuna di queste unità può essere considerata un impianto, in modo particolare quando le unità stesse sono realizzate indipendentemente l’una dall’altra.
N. 2.3
2.3 Impianti integrati
Impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettri- cità, anche alla protezione contro le intemperie, il calore o le cadute.
N. 3.1.1
3.1.1 Nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013, la rimunera-
zione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:
Categoria di Classe di Tasso di rimunerazione (cent./kWh) impianto potenza
Messa in esercizio
entro il 1.1.2010– 1.1.2011– 1.3.2012- 1.10.2012-
31.12.2009 31.12.2010 29.2.2012a 30.9.2012 31.12.2013b
isolati ≤10 kW 65 53,3 42,7 36,5 33,1 ≤30 kW 54 44,3 39,3 33,7 27,0 ≤100 kW 51 41,8 34,3 32 24,8 ≤1000 kW 49 40,2 30,5 29 23,1 >1000 kW 49 40,2 28,9 28,1 21,6
annessi ≤10 kW 75 61,5 48,3 39,9 36,1 ≤30 kW 65 53,3 46,7 36,8 29,4 ≤100 kW 62 50,8 42,2 34,9 26,9 ≤1000 kW 60 49,2 37,8 31,7 25,1 >1000 kW 60 49,2 36,1 30,7 23,5
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Categoria di Classe di Tasso di rimunerazione (cent./kWh) impianto potenza
Messa in esercizio
entro il 1.1.2010– 1.1.2011– 1.3.2012- 1.10.2012-
31.12.2009 31.12.2010 29.2.2012a 30.9.2012 31.12.2013b
integrati ≤10 kW 90 73,8 59,2 48,8 42,8 ≤30 kW 74 60,7 54,2 43,9 36,5 ≤100 kW 67 54,9 45,9 39,1 33,2 ≤1000 kW 62 50,8 41,5 34,9 31,5 >1000 kW 62 50,8 39,1 33,4 28,9 a Nel caso di una messa in esercizio tra l’1.1.2012 e il 29.2.2012 si applica il tasso di riduzione di cui al n. 4.1 lettera a. b Nel caso di una messa in esercizio tra l’1.1.2013 e il 31.12.2013 si applica il tasso di riduzione di cui al n. 4.1 lettera a.
N. 3.1.2, frase introduttiva
2014 e il 31 marzo 2015, la rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata
come segue:
N. 3.1.3 3.1.3 Nel caso di una messa in esercizio dal 1° aprile 2015, la rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:
Categoria di impianto Classe di potenza Tasso di rimunerazione (cent./kWh)
Messa in esercizio
1.4.2015– dal 30.9.2015 1.10.2015
annessi/isolati ≤30 kW 23,4 20,4 ≤100 kW 18,5 17,7 ≤1000 kW 18,8 17,6 >1000 kW 18,5 17,6
integrati ≤30 kW 27,4 24,0 ≤100 kW 21,1 20,1
Gli impianti integrati con potenza nominale >100 kW sono considerati impianti annessi; per il calcolo della rimunerazione si applica il numero 3.2.
N. 3.4b Abrogato
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N. 5.3, frase introduttiva e lett. d
5.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro
15 mesi dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e
deve contenere almeno le seguenti indicazioni: d. per impianti integrati: foto che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi del numero 2.3.
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Appendice 1.5 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Titolo
Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa
N. 5.2
5.2 Esigenze energetiche minime
La torre di fermentazione deve essere riscaldata mediante calore residuo. Il modulo di cogenerazione deve presentare un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma:
40
1000 kW; 38%
38
36 ] [%34 o irc tt 32 - rendimento elettrico minimo le e 30 to n 200 kW; 30% e 28 im d n26 e R 24
22
0 kW; 20%
20 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Potenza elettrica a del modulo di cogenerazione [kW]
N. 6 rubrica Concerne soltanto il testo tedesco
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Appendice 1.8 (art. 6b–6d)
Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni
N. 1.2 Concerne soltanto il testo tedesco
N. 3.1
3.1 La rimunerazione unica è composta da un contributo di base e da un contri-
buto legato alla potenza. Per impianti ampliati o rinnovati in misura conside- revole è versato solo un contributo legato alla potenza. Si applicano i seguenti importi:
Categoria Messa in esercizio
1.1.2013– 1.1.2014– 1.4.2015 dal 31.12.2013 31.3.2015 30.9.2015 1.10.2015
Contributo di base 1500 1400 1400 1400 [CHF] annessi/isolati Contributo legato alla potenza [CHF/ kilowatt peak (kW)] 1000 850 680 500
Contributo di base [CHF] 2000 1800 1800 1800 integrati Contributo legato alla potenza [CHF/kW] 1200 1050 830 610
N. 3.5 Tabella
Categoria Messa in esercizio Messa Messa prima del in esercizio dal in esercizio dal
31 dicembre 2010 1° gennaio 2011 1° gennaio 2012
Contributo di base annessi/ [CHF] 2450 1900 1600 isolati Contributo legato alla potenza [CHF/kW] 1850 1450 1200
Contributo di base [CHF] 3300 2650 2200 integrati Contributo legato alla potenza [CHF/kW] 2100 1700 1400
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N. 3.7 Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo il numero 2, sia il contributo di base sia il contributo legato alla potenza sono calcolati secondo il valore medio degli importi dei contri- buti ponderati in base alla potenza.
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