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AS 2014 3711

Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sui car-telli)

Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’UE concernente la cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sui cartelli)

del 20 giugno 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20132, decreta:

Art. 1

1 L’Accordo del 17 maggio 20133 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione euro-

pea concernente la cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La modifica della legge del 6 ottobre 19954 sui cartelli è adottata nella versione qui allegata.

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.). 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica di legge di cui all’allegato.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2014 Consiglio degli Stati, 20 giugno 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 3 nov. 2014.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Acc. tra la Svizzera e RU 2014 l’UE concernente la cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza. DF

Allegato (art. 2)

La legge del 6 ottobre 19957 sui cartelli è modificata come segue:

Art. 42b Comunicazione di dati a un’autorità estera in materia di concorrenza 1 La comunicazione di dati a un’autorità estera in materia di concorrenza è ammessa soltanto se fondata su una legge o su un accordo internazionale o se le imprese inte- ressate vi acconsentono. 2 In assenza del consenso delle imprese interessate, le autorità in materia di concor- renza possono comunicare a un’autorità estera in materia di concorrenza dati confi- denziali, in particolare segreti d’affari, fondandosi su un accordo internazionale soltanto se: a. le pratiche oggetto d’inchiesta nello Stato ricevente sono illecite anche secondo il diritto svizzero; b. le due autorità in materia di concorrenza stanno svolgendo un’inchiesta sulle stesse pratiche o gli stessi negozi giuridici o su pratiche o negozi giuridici correlati; c. i dati sono utilizzati dall’autorità estera soltanto ai fini dell’applicazione di disposizioni del diritto dei cartelli e come mezzi di prova riguardo all’ogget- to dell’inchiesta al quale si riferisce la sua richiesta di informazioni; d. i dati non sono utilizzati in una procedura penale o civile; e. il diritto procedurale estero garantisce i diritti di parte e il segreto d’ufficio; e f. i dati confidenziali non sono comunicati all’autorità estera nell’ambito di una conciliazione (art. 29) o della collaborazione alla rilevazione e all’elimi- nazione di una limitazione della concorrenza (art. 49a cpv. 2). 3 Prima di trasmettere i dati all’autorità estera, le autorità in materia di concorrenza informano le imprese interessate e le invitano a prendere posizione.

7 RS 251

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Acc. tra la Svizzera e RU 2014 l’UE concernente la cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza. DF

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