AS 2014 3789
Ordinanza sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento del settore «Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero» dal DFGP al DFAE
Ordinanza sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento del settore «Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero» dal DFGP al DFAE
del 5 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 20 aprile 20112 sull’organizzazione del Dipartimento
federale degli affari esteri
Art. 11 cpv. 2 lett. d 2 Nel perseguire questo obiettivo la Direzione consolare svolge le seguenti funzioni:
d. si occupa dei casi di protezione consolare, nonché delle questioni riguardanti gli Svizzeri all’estero; sono fatte salve le competenze del Dipartimento fede- rale di giustizia e polizia nell’ambito del rapimento internazionale di minori;
2. Ordinanza del 17 novembre 19993 sull’organizzazione del
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Art. 7 cpv. 1 lett. d 1 Nei settori elencati qui di seguito, l’UFG prepara gli atti normativi in collabora- zione con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all’elaborazione dei necessari strumenti internazionali: d. organizzazione e procedura dei tribunali federali, collaborazione con tribu- nali esteri e internazionali, procedura amministrativa, protezione generale dei dati, diritto della stampa, settore delle lotterie e ulteriori settori del diritto pubblico che non competono ad altri uffici federali.
2014-1791 3789
Adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento RU 2014
3. Ordinanza PAGIRUS del 16 dicembre 20094
Art. 3 lett. d PAGIRUS contiene i dati rientranti nei seguenti campi d’applicazione: d. dati raccolti prima del 1° gennaio 2015 riferiti ai compiti dell’UFG nei setto- ri dell’aiuto sociale a favore dei cittadini svizzeri all’estero e dell’aiuto sociale ai cittadini stranieri in Svizzera, a condizione che quest’ultimo sia previsto da un accordo internazionale.
4. Ordinanza RIPOL del 15 ottobre 20085
Art. 5 lett. bbis Per svolgere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare diretta- mente (on line) le rispettive banche dati mediante procedura di richiamo: bbis. la Direzione consolare, per segnalazioni di persone;
5. Legge federale del 21 marzo 19736 sull’aiuto sociale e i prestiti ai
cittadini svizzeri all’estero
Art. 13 cpv. 2
2 La rappresentanza svizzera esamina e completa la richiesta e la trasmette, con
rapporto e proposta, alla Direzione consolare (DC).
Art. 14 cpv. 1–3 1 La DC decide sulle richieste sottopostele e si fa garante dell’aiuto che accorda.
2 In casi urgenti, la rappresentanza svizzera concede l’aiuto indispensabile; essa ne informa la DC.
3 La DC può inoltre autorizzare le rappresentanze svizzere a concedere di moto
proprio altre prestazioni di aiuto sociale.
Art. 19 cpv. 5 5 La DC decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, esso può rinunciare interamente o parzialmente alla ripetizione
4 RS 351.12 5 RS 361.0 6 RS 852.1
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Art. 20 Termini e crediti senza interessi Una prestazione di aiuto sociale non può più essere ripetuta dieci anni dopo che è stata concessa, salvo che il credito sia stato stabilito contrattualmente o per decisione della DC. I crediti derivanti dall’obbligo alla restituzione non fruttano interessi.
Art. 22 Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso alla DC.
6. Ordinanza del 4 novembre 20097 sull’aiuto sociale e i prestiti ai
cittadini svizzeri all’estero
Art. 2 cpv. 1, parte introduttiva 1 Se un doppio cittadino presenta una richiesta di prestazioni di aiuto sociale, la Direzione consolare (DC) decide dapprima in merito alla cittadinanza preponde- rante. A tal fine tiene conto:
Art. 3 cpv. 2
2 La DC adotta misure preventive generali o specifiche dopo aver consultato la
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (rappresentanza svizzera) compe- tente.
Art. 8 Calcolo dell’importo per l’economia domestica e dell’importo non computabile del patrimonio
1 Su proposta della rappresentanza svizzera e fondandosi sugli importi usuali in
Svizzera, la DC fissa periodicamente per ogni Stato e, se necessario, per ogni regio- ne l’importo per l’economia domestica. 2 L’importo per l’economia domestica viene stabilito in funzione delle dimensioni dell’economia domestica. 3 L’importo non computabile del patrimonio consiste in un multiplo, stabilito dalla DC, dell’importo per l’economia domestica determinante.
Art. 9 cpv. 1 1 Le prestazioni periodiche corrispondono alla parte delle spese riconosciute che eccedono i redditi computabili. La DC fissa tale importo in base a un bilancio pre- ventivo.
7 RS 852.11
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Art. 15 cpv. 1 lett. a
1 Il richiedente deve:
a. compilare e firmare i documenti della DC;
Art. 16 cpv. 3 e 4 3 Dopo aver sentito il richiedente, completa o rettifica la domanda e sottopone alla DC una proposta sul genere e l’importo delle prestazioni. 4 Se ha già versato una prestazione in un caso di emergenza, ne illustra i motivi nella proposta alla DC.
Art. 17 cpv. 1, 3 e 5 1 La DC decide sulla base dei documenti sottopostile dalla rappresentanza svizzera; se necessario, può procedere a ulteriori accertamenti. 3 In casi urgenti e in casi di rigore la DC può accordare al richiedente una presta- zione unica sulla base dei documenti presentati e senza disporre del preventivo dei costi. 5 Se la DC respinge la richiesta perché la permanenza nello Stato di residenza non è giustificata (art. 5 cpv. 1 lett. c), il richiedente è informato della possibilità di chie- dere un aiuto al rimpatrio.
Art. 23 Conteggio La rappresentanza svizzera procede al conteggio di tutte le prestazioni con la DC.
Art. 24 cpv. 1 1 Se fa capo a una società svizzera di soccorso, la rappresentanza svizzera informa la DC in merito agli accordi conclusi.
Art. 26 Informazione Se autorizza il rimpatrio di uno Svizzero all’estero a spese della Confederazione, la DC ne informa le autorità cantonali competenti.
Art. 31 cpv. 2 e 3, frase introduttiva 2 Se l’anticipo supera gli importi di cui al capoverso 1, la decisione spetta alla DC.
3 La DC decide in ogni caso se il richiedente:
Art. 33 cpv. 1 e 2 1 La DC è responsabile di riscuotere il rimborso degli anticipi. Può autorizzare il rimborso in rate mensili.
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2 Se non riesce a ottenere il rimborso, la DC incarica dell’esazione il Servizio centra- le d’incasso della Confederazione.
Titolo prima dell’art. 34 Capitolo 3: Legittimazione attiva della DC
Art. 34 La DC è legittimata ad agire ai sensi degli articoli 289 capoverso 2 e 329 capo- verso 3 del Codice civile8.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
8 RS 210
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