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AS 2014 3849

Ordinanza sulla radiotelevisione

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del 5 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. b b. le cui spese d’esercizio annue superano 1 milione di franchi.

Art. 8 cpv. 2 2 L’UFCOM esonera le emittenti di programmi televisivi dall’obbligo di adattare i programmi alle esigenze dei disabili se le spese d’esercizio annue da esse sostenute sono inferiori a 1 milione di franchi, se i programmi trasmessi non si prestano all’adattamento o se la diffusione di un programma è limitata.

Art. 24 cpv. 4 4 Le emittenti senza concessione le cui spese annue d’esercizio ammontano al mas- simo a 1 milione di franchi sono esentate dall’obbligo di notificazione.

Art. 25 cpv. 4 4 Le emittenti senza concessione le cui spese annue d’esercizio ammontano al mas- simo a 1 milione di franchi sono esentate dall’obbligo di notificazione.

Art. 27 cpv. 1, 2 lett. h, j e k, 3 lett. a ed e 1 Tutte le emittenti concessionarie e le altre emittenti le cui spese d’esercizio annue superano 1 milione di franchi devono presentare una relazione annuale. 2 La relazione annuale di un’emittente concessionaria deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: h. la formazione e il perfezionamento dei programmisti; j. Abrogata

1 RS 784.401

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k. le spese complessive, nonché quelle parziali in materia di personale, pro- gramma, diffusione e amministrazione; 3 La relazione annuale di un’emittente senza concessione deve segnatamente conte- nere le seguenti indicazioni: a. le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b, f, g ed i; e. le spese complessive e i proventi totali.

Art. 53 lett. c Abrogata

Art. 54 cpv. 2 e 3 Abrogati

Art. 55 Abrogato

Art. 64 cpv. 1

1 Su domanda scritta, l’organo di riscossione del canone esenta dall’obbligo di

pagare il canone i beneficiari di rendite AVS o AI che ricevono prestazioni annue secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e presentano una decisione passata in giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari.

Art. 77 cpv. 3

3 La tariffa oraria è di 230 franchi.

Art. 82a Disposizione transitoria relativa al calcolo dei contributi d’investimento per nuove tecnologie 1 In casi motivati il tasso di contribuzione ai sensi dell’articolo 51 capoverso 1 lettera c può essere aumentato al 100 per cento. 2 Questa disposizione rimane valida fino all’entrata in vigore della revisione della legge sulla radiotelevisione, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2017.

II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 RS 831.30

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 38 lett. a)

Emittenti radiofoniche con mandato di prestazioni e diffusione nella banda OUC; principi generali di pianificazione e d’esercizio e zone di copertura

Cifra 1 lett. a e abis Nel presente allegato, s’intende per: a. OUC: onde ultra corte (banda II; 87.5 – 108.0 MHz); abis. DAB+: Digital Audio Broadcasting plus (standard radiofonico digitale con codifica audio migliorata);

2 Principi per l’attribuzione delle frequenze OUC, l’esercizio

degli impianti di trasmissione OUC e la misurazione della qualità della copertura

1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) attribuisce le frequenze OUC

secondo il piano internazionale delle frequenze (Convenzione di Ginevra 84), le raccomandazioni determinanti dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e le disposizioni svizzere. Nella coordinazione delle frequenze, per l’UFCOM sono determinanti gli articoli 4 e 5 della Convenzione di Ginevra 84. 2 Per l’esercizio degli impianti di trasmissione OUC l’UFCOM tollera una deviazio- ne di frequenza massima di +/– 75 kHz con un tasso di deviazione massimo del 10 per cento nella gamma tra i +/– 75 kHz e i +/– 85 kHz e una potenza di modulazione (potenza del segnale multiplex) massima di + 3 dBr. Stabilisce i dettagli della proce- dura di misurazione in una direttiva e verifica il rispetto di questi valori massimi da parte delle emittenti. 3 La qualità della trasmissione è misurata con il sistema AO (registrazione automa- tica dell’analisi oggettiva). Le registrazioni AO sono effettuate per la ricezione mobile. Valgono anche per la ricezione stazionaria e quella portatile. 4 L’UFCOM determina i parametri tecnici del sistema AO e la portata delle misura- zioni. Suddivide la qualità di ricezione in cinque livelli: molto buona, buona, suffi- ciente, insufficiente, molto insufficiente.

3 Diffusione nella zona di copertura

3.1 Stato tecnico di realizzazione delle reti della SSR

nelle diverse regioni linguistiche 1 La SSR garantisce la diffusione sulle sue prime reti linguistiche regionali e, in base alla disponibilità di frequenze, anche sulle sue seconde e terze reti linguistiche regionali in tutte le località con oltre 200 abitanti.

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2 In base alla disponibilità di frequenze la SSR garantisce la diffusione sulla sua quarta rete nel Cantone dei Grigioni in retoromancio sino a copertura di tutte le località con oltre 200 abitanti. 3 Nelle sue regioni linguistiche la SSR garantisce la ricezione stazionaria, portatile e mobile di regola di qualità buona o sufficiente dei programmi destinati alle regioni linguistiche.

3.2 Copertura tecnica delle zone di copertura da parte

delle emittenti locali o regionali Nel nucleo delle proprie zone di copertura locali o regionali, le emittenti ai sensi del numero 4 garantiscono la ricezione stazionaria, portatile e mobile di regola di qualità buona o sufficiente. Nell’intera zona di copertura locale o regionale è garantita possibilmente su tutto il territorio una sufficiente qualità di copertura e ricezione.

3.3 Rinuncia alle frequenze OUC

1 Su domanda l’autorità competente può esonerare l’emittente dall’obbligo di servire la sua zona di copertura con frequenze OUC nella misura in cui essa copre la zona interessata via etere terrestre tramite DAB+.

2 Se un’emittente rinuncia all’utilizzazione di singole frequenze OUC, esse non

verranno più attribuite per la diffusione di programmi radiofonici.

4 Zone di copertura per la diffusione nella banda OUC

Alle emittenti radiofoniche con mandato di prestazioni vengono rilasciate conces- sioni per la diffusione nella banda OUC nelle seguenti zone di copertura: ...

6. Regione Arco giurassiano

Onere: la concessione obbliga l’emittente a fornire quotidiana- mente per i Cantoni Neuchâtel e Giura e per i circondari del Cantone di Berna prestazioni informative che tenga- no conto delle rispettive caratteristiche politiche, econo- miche e culturali. ...

29. Regione Svizzera orientale – zona Ovest

Onere: la concessione obbliga l’emittente a fornire quotidiana- mente per ciascuna sua zona di copertura nei Cantoni Zurigo/Sciaffusa, Turgovia e S. Gallo prestazioni infor- mative che tengano conto delle rispettive caratteristiche politiche, economiche e culturali.

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30. Regione Svizzera orientale – zona Est

Onere: la concessione obbliga l’emittente a fornire quotidiana- mente nella Valle del Reno prestazioni informative che tengano conto delle rispettive caratteristiche politiche, economiche e culturali. ...

32. Regione Svizzera sud-est

Oneri: a. la concessione obbliga l’emittente a fornire quotidia- namente nei circondari Maloja, Bernina e Inn presta- zioni informative che tengano conto delle rispettive caratteristiche politiche, economiche e culturali. ...

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Allegato 2 (art. 38 lett. b)

Emittenti televisive regionali con partecipazione al canone; zone di copertura

2 Zone di copertura

Le concessioni sono rilasciate a emittenti televisive con partecipazione al canone nelle seguenti zone di copertura: ...

2. Regione Vaud – Friburgo

Oneri: la concessione obbliga l’emittente a fornire prestazioni informative per il Cantone Friburgo, che tengano conto delle rispettive caratteristiche politiche, economiche e culturali. ...

10. Regione Zurigo-Svizzera nord orientale

Oneri: la concessione obbliga l’emittente a fornire prestazioni informative per ognuno dei due Cantoni Sciaffusa e Turgovia, che tengano conto delle rispettive caratteristi- che politiche, economiche e culturali. ...

12. Regione Svizzera sud orientale

Oneri: la concessione obbliga l’emittente a fornire prestazioni informative per il Cantone Glarona, che tengano conto delle rispettive caratteristiche politiche, economiche e culturali. ...

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