AS 2014 3909
AS 2014 3909
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 29 ottobre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 4
4 Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della
biodiversità può essere soddisfatta computando strisce fiorite annuali per impollina- tori e altri organismi utili (art. 55 cpv. 1 lett. q).
Art. 29 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese
2bis Lungo i corsi d’acqua danno diritto a contributi le piccole strutture improduttive su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), i terreni da strame (art. 55 cpv. 1 lett. e) e i prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua (art. 55 cpv. 1 lett. g) fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie.
3bis Per il versamento dei contributi a partire dal 2015, esso adegua il carico usuale di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari tenendo conto dell’aumento da 0,8 a 1,0 del coefficiente UBG per «altre vacche» conformemente alla modifica del 23 ottobre 20132 dell’allegato dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminolo- gia agricola. Il carico usuale è adeguato soltanto se il carico medio negli anni di riferimento 2011 e 2012, calcolato con un coefficiente UBG di 1,0 per «altre vac- che», è superiore al 100 per cento del carico usuale attuale. Il nuovo carico usuale corrisponde: a. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico fino al
100 per cento del carico usuale, calcolato con un coefficiente UBG di 0,8 per
1 RS 910.13 2 RU 2013 3901 3 RS 910.91
2014-1312 3909
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«altre vacche»: a questo carico, tuttavia calcolato con un coefficiente UBG di 1,0 per «altre vacche»; b. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico superiore al 100 per cento del carico usuale, calcolato con un coefficiente UBG di 0,8 per «altre vacche»: al carico usuale attuale moltiplicato per il carico medio negli anni di riferimento, tuttavia calcolato con un coefficiente UBG di 1,0 per «altre vacche», diviso per il carico negli anni di riferimento, calcolato con un coefficiente UBG di 0,8 per «altre vacche». 3ter Se vi è un piano di gestione, il Cantone aumenta il carico usuale conformemente al capoverso 3bis soltanto se opportuno.
Art. 52 cpv. 1 1 Il contributo per le difficoltà di produzione è versato per ettaro per superfici nella regione di montagna e collinare ed è graduato in funzione delle zone.
Art. 55 cpv. 1 lett. q e 3 lett. a e c 1 I contributi sono concessi per ettaro o per albero, allo scopo di mantenere e pro- muovere la biodiversità naturale, alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità, di proprietà o in affitto: q. strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili. 3 Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni: a. superfici di cui al capoverso 1 lettere h, i e q: zona di pianura e collinare; c. superfici di cui al capoverso 1 lettera o: regione d’estivazione e superfici d’estivazione nella regione di pianura e di montagna.
Art. 56 cpv. 1 1 Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capo- verso 1 lettere a–l e q sono versati contributi del livello qualitativo I.
Art. 57 cpv. 1 1 Il gestore è tenuto a gestire le superfici in maniera corrispondente per almeno otto anni. I maggesi fioriti, le fasce di colture estensive in campicoltura e le strisce su superficie coltiva devono essere gestiti in maniera corrispondente per almeno due anni, i maggesi da rotazione per almeno un anno, le strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili per almeno 100 giorni.
Art. 61 cpv. 1 1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell’intercon- nessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 55, ad eccezione di superfici inerbite e terreni da strame ricchi di
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specie nella regione d’estivazione e di strisce fiorite per impollinatori e altri organi- smi utili.
Art. 69 cpv 2 lett. a
2 Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura
sull’insieme dell’azienda per: a. frumento panificabile, frumento da foraggio, segale, miglio, spelta, avena, orzo, triticale, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali;
Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali da reddito che consu- mano foraggio grezzo secondo l’articolo 37 capoversi 1–4 è composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base conforme- mente all’allegato 5 numero 1. Inoltre, la razione annua deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato di cui all’allegato 5 numero 1:
Art. 78 cpv. 3 3 Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse-Bilanz con 3 kg di azoto disponibile. Per il computo è determinante la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la «Guida Suisse-Bilanz», versione 1.124.
Art. 80 cpv. 2 2 Dal raccolto della coltura principale precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi di cui all’articolo 79 non è consentito utilizzare l’aratro e l’impiego di glifosato non deve superare 1,5 kg di principio attivo per ettaro. Se è richiesto il contributo supplementare di cui all’articolo 81, per la preparazione del letto nella semina a lettiera può essere utilizzato l’aratro per la regolazione delle malerbe, a condizione che non venga superata la profondità di lavorazione del suolo di 10 cm.
Art. 82 cpv. 1, 2 lett. a e 4 lett. a e b
1 Concerne soltanto il testo francese
2 Per tecnica d’applicazione precisa si intende:
a. la tecnica d’irrorazione della pagina inferiore della foglia;
4 La guida può essere consultata sul sito www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.12, luglio 2014.
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4 Per irroratrici dotate di sistemi antideriva si intendono:
a. gli atomizzatori a flusso d’aria tangenziale; b. Concerne soltanto il testo francese
Art. 100 cpv. 2 e 3 2 Le variazioni successive degli effettivi di animali, delle superfici, del numero di alberi e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio. 3 Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai tipi di pagamenti diretti per cui ha fatto domanda è tenuto a informare immediatamente il servizio cantonale competente.
Art. 105 Riduzione e diniego dei contributi
1 I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente all’allegato 8.
2 Redigono ogni anno un rapporto sulle riduzioni e sui dinieghi di contributi decisi. La registrazione completa nel sistema d’informazione centrale per i dati sui controlli di cui all’articolo 165d LAgr è considerata un rapporto.
Art. 109a Deduzione all’atto del versamento dei contributi All’atto del versamento l’importo da versare per i pagamenti diretti secondo l’articolo 2 lettere a, b, c numero 1 e d–f è ridotto come segue: a. 2015: 1,9 per cento; b. 2016: 1,9 per cento; c. 2017: 1,9 per cento.
Art. 115 cpv. 7 7 Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN5, sino alla fine del 2015 vengono versati contributi dei livelli qualitativi I e II.
Art. 115a Disposizione transitoria della modifica del 29 ottobre 2014
1 I contributi per il 2015 e il 2016 non sono ridotti per:
a. le lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.6 lettera f; invece della riduzione è emessa una nota di biasimo; b. le lacune di cui all’allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.
5 RS 451
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2 Per le lacune di cui all’allegato 8 numero 2.7, nel 2015 e nel 2016 i contributi sono ridotti al massimo del 100 per cento.
II
1 Gli allegati 1, 4, 5 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 8 è sostituito dalla versione qui annessa.
III L’ordinanza del 28 giugno 20006 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:
Art. 46 cpv. 3 3 I Cantoni notificano all’Ufficio federale dell’agricoltura le decisioni concernenti l’approvazione dei piani d’utilizzazione secondo l’articolo 26 LPT e le decisioni di ricorso delle istanze inferiori che riguardano modifiche dei piani d’utilizzazione, ove le superfici per l’avvicendamento delle colture siano ridotte in misura superiore a tre ettari.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
29 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 RS 700.1
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Allegato 1 (art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1 e 3, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25,
115 cpv. 11 e 16)
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
N. 1.1. lett. d
1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione
dell’azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell’azienda. Devono essere conservate per almeno sei an- ni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati: d. il bilancio delle sostanze nutritive calcolato e la documentazione neces- saria per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive;
N. 2.1.1 2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l’apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida Suisse-Bilanz, versione 1.127 dell’UFAG e dell’Associazione svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). L’UFAG è competente per l’omologazione dei software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.
N. 6.2.4 lett. c 6.2.4 Nel quadro della PER, per i nematocidi, i molluschicidi e le seguenti combi- nazioni di agente patogeno e coltura, in campicoltura e foraggicoltura i seguenti prodotti fitosanitari di cui alla colonna 3 possono essere impiegati liberamente, quelli di cui alla colonna 4, invece, solo con un’autorizzazione speciale conformemente al numero 6.3:
Categoria di prodotti Agente patogeno / Prodotti Utilizzabili nella PER solo coltura utilizzabili liberamente nella PER con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3
c. Insetticidi Criocera dei Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri prodotti cereali di Diflubenzuron, Tefluben- fitosanitari autorizzati zuron e Spinosad
Dorifora della patata Prodotti fitosanitari a Tutti gli altri prodotti base di Teflubenzuron, fitosanitari autorizzati Azadirachtin e Spinosad o a base di Bacillus thuringiensis
7 La guida può essere consultata sul sito www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.12, luglio 2014.
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Categoria di prodotti Agente patogeno / Prodotti Utilizzabili nella PER solo coltura utilizzabili liberamente nella PER con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3
Afidi delle Prodotti fitosanitari a Tutti gli altri prodotti patate da tavola, dei base di Pirimicarb, fitosanitari autorizzati piselli proteici, Pymetrozin e Flonicamid delle favette, del tabacco, delle barba- bietole (da foraggio e da zucchero) e dei girasoli
Piralide del Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri prodotti mais da granella di Trichogramme spp. fitosanitari autorizzati
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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 8, 59 cpv. 1, 62 cpv. 1 lett. a e 2)
Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità
A Superfici per la promozione della biodiversità
N. 6.2.3 Concerne soltanto il testo francese
N. 6.2.5 6.2.5 La fascia di superficie inerbita o da strame può essere utilizzata sull’intera superficie due volte al massimo all’anno. La prima metà può essere utiliz- zata al più presto secondo i termini stabiliti al numero 1.1.1. La seconda me- tà può essere utilizzata al più presto sei settimane dopo l’utilizzazione della prima.
N. 10.1.1 lett. b 10.1.1 Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo: b. seminate con cereali, colza, girasoli, leguminose a granelli o lino.
N. 12.2.9 12.2.9 I criteri del livello qualitativo II possono essere adempiuti congiuntamente da più aziende. I Cantoni disciplinano la procedura.
N. 14.1.4 14.1.4 Come prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto erbicidi fogliari sotto i ceppi e per trattamenti pianta per pianta in caso di piante problemati- che. Sono ammessi soltanto metodi biologici e biotecnici contro insetti, acari e malattie fungine oppure prodotti chimico-sintetici della classe N (rispettosi di acari predatori, api e parassitoidi).
N. 17
17 Strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili
17.1 Livello qualitativo I
17.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive od occupate da colture perenni.
17.1.2 Se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.
17.1.3 Le superfici devono essere seminate prima del 15 maggio.
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17.1.4 Le superfici con miscele per strisce fiorite annuali devono essere riseminate ogni anno.
17.1.5 Le singole superfici non possono essere maggiori di 50 are.
B Interconnessione
N. 2.2 lett. c Concerne soltanto il testo francese
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Allegato 5 (art. 71 cpv. 1 e 4)
Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (LCSI)
N. 1.1 lett. c e l
1.1 Per foraggio di base si intende:
c. miscela di tutolo e chicchi della pannocchia di mais, tritello di pannoc- chie di mais e insilato di pannocchie di mais (corn-cob-mix [CCM]), soltanto per l’ingrasso di bovini, altrimenti il CCM è considerato un foraggio concentrato; l. borlande (fresche, insilate, essiccate);
N. 3.1
3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che
nell’azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «GMF-Bilanz» dell’UFAG. Esso si basa sul metodo «Suisse- Bilanz», versione 1.128.
8 La guida può essere consultata sul sito www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.12, luglio 2014.
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Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)
Aliquote dei contributi
N. 2.1.1, 2.1.2 e 2.3.1
2.1.1 Il contributo di base ammonta a 850 franchi per ettaro e anno.
2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la
promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 425 franchi per ettaro e anno. 2.3.1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni ammonta a 450 franchi per ettaro e anno.
N. 3.1.1 n. 16
3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:
Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi
fr./ha e fr./ha e fr./ha e anno anno anno
16. Strisce fiorite per impollinatori e altri 2500
organismi utili
N. 6.3.2 6.3.2 I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano: a. al 25 per cento del prezzo d’acquisto per atomizzatore a flusso d’aria tangenziale, tuttavia al massimo a 6000 franchi; b. Concerne soltanto il testo francese
9 In vigore dal 1° gen. 2016. Vedi art. 118 cpv. 2 del presente testo.
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Allegato 8 (art. 105 cpv. 1)
Riduzione dei pagamenti diretti
1 Considerazioni generali
1.1 Se sono constatate lacune, i contributi di un anno di contribuzione vengono
ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. La riduzione di un contributo può essere superiore al diritto ai contri- buti; in tal caso viene applicata ad altri contributi. Può tuttavia venir ridotto al massimo il totale di tutti i pagamenti diretti di un anno di contribuzione.
1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata riscontrata la
stessa lacuna o una lacuna analoga già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.
1.3 Per documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi i Cantoni e
gli organi di controllo possono concedere ai gestori termini per l’inoltro suc- cessivo. Sono esclusi: a. il registro delle uscite nel settore protezione degli animali e benessere degli animali; b. il libretto dei prati/registro dei prati, il libretto dei campi/le schede delle colture; c. le registrazioni concernenti i contributi per l’efficienza delle risorse; d. le indicazioni sul metodo di spandimento dei prodotti fitosanitari; e. l’inventario degli acquisti di prodotti fitosanitari e concimi.
1.4 Se un controllo non è possibile a causa di documenti incompleti, mancanti,
inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti van- no effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere consi- derati adempiuti a causa dell’informazione mancante.
1.5 Il Cantone o l’organo di controllo può fatturare al gestore le spese supple-
mentari dovute all’inoltro successivo di documenti e insorte conformemente al numero 2.1.3. 1.6 In situazioni aziendali particolari giustificate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i pagamenti diretti dell’anno interessato, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cen- to. Esso notifica tali decisioni all’UFAG.
1.7 Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute, i Cantoni possono negare la
concessione di contributi per cinque anni al massimo.
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2 Riduzione dei contributi delle aziende gestite tutto l’anno
2.1 Condizioni generali per la concessione di contributi e
dati strutturali 2.1.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, diffe- renze di contributi, importi per unità, una percentuale del contributo in que- stione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. In caso di correzione del- le indicazioni di cui ai numeri 2.1.5–2.1.8, il versamento dei contributi è effettuato in base alle indicazioni corrette.
2.1.2 Notifica per programmi dei pagamenti diretti
Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento
a. Notifica tardiva: il control- Prima constatazione 200 fr. lo può essere effettuato Prima e seconda 400 fr. regolarmente (art. 97) recidiva Dalla terza recidiva 100 % dei contributi interessati b. Notifica tardiva: il con- 100 % dei contributi interessati trollo non può essere effettuato regolarmente (art. 97) c. Notifica incompleta o Termine per completamento o lacunosa (art. 97) correzione
2.1.3 Presentazione della domanda
Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento
a. Presentazione tardiva Prima constatazione 200 fr. della domanda: il control- Prima e seconda 400 fr. lo può essere effettuato recidiva regolarmente (art. 98–100) Dalla terza recidiva 100 % dei contributi interessati
b. Presentazione tardiva 100 % dei contributi interessati della domanda: il control- lo non può essere effettua- to regolarmente (art. 98–100) c. Domanda incompleta o Termine per completamento o lacunosa (art. 98–100) correzione
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2.1.4 Controllo in azienda
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Intralcio ai controlli; Collaborazione insufficiente 10 % di tutti i pagamenti diretti, min. maggior dispendio a o minacce nel settore PER o 2000 fr., max. 10 000 fr. causa di collabora- protezione degli animali zione insufficiente o minacce (art. 105) Altri settori 10 % dei contributi interessati, min. 200 fr., max. 2000 fr. b. Diniego del controllo Diniego nel settore PER o 100 % di tutti i pagamenti diretti (art. 105) protezione degli animali Altri settori 120 % dei contributi interessati
2.1.5 Indicazioni specifiche, colture, raccolto e valorizzazione
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Colture senza contri- Dichiarazione non corretta Correzione. In più riduzione di 500 fr. buti per la produzione della coltura o delle varietà estensiva (art. 98, 100 e 105) b. Colture con Le varietà e colture presenti Correzione. In più riduzione di 500 fr. contributi per la pro- non corrispondono alla duzione estensiva dichiarazione (obbligo La coltura non è stata 120 % dei contributi interessati relativo al raccolto) raccolta o il raccolto non è (art. 98, 100 e 105) stato effettuato al regolare stadio di maturazione oppure non ha avuto luogo una valorizzazione regolare del raccolto (valorizzazione agricola, tecnica o industriale)
2.1.6 Indicazioni sulle superfici e sugli alberi
Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento
a. Dichiarazione non Valore troppo basso Correzione corretta delle dimen- Valore troppo alto Correzione. In più riduzione pari sioni della superficie all’ammontare della differenza di (art. 98, 100 e 105) contributo (valore dichiarato meno valore esatto) b. Dichiarazione non Indicazioni sull’utilizzo non Per tutte le lacune: correzione, nuovo corretta delle corrette calcolo del contributo per le zone in superfici in zone Superficie o superficie forte pendenza. In più riduzione di declive (art. 98, 100 parziale non classificata nel 1000 fr. e 105) livello di declività giusto
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento
c. Dichiarazione non Indicazioni sulla zona non Per tutte le lacune: correzione. In più corretta delle corrette riduzione di 200 fr./ha di superficie superfici per zone Superficie o superficie interessata (art. 98, 100 e 105) parziale non classificata nella zona giusta d. Dichiarazione non Valore troppo basso Correzione corretta del numero Valore troppo alto Correzione. In più 50 fr. per albero di alberi isolati / interessato alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105) e. Dichiarazione non Valore errato Per tutte le lacune: correzione. In più corretta della catego- 50 fr. per albero interessato ria, del livello qualita- tivo o dell’interconnessione per alberi isolati / al- beri da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)
2.1.7 Gestione da parte dell’azienda
Lacuna per il punto di Riduzione o provvedimento controllo
a. Superficie non L’azienda ha messo la Correzione. In più riduzione di gestita dall’azienda. superficie a disposizione di 500 fr./ha di superficie interessata L’azienda non gesti- un altro gestore (a titolo sce la superficie oneroso o gratuito) per proprio conto e a proprio rischio e pericolo (art. 98,
100 e 105; art. 16
OTerm [RS 910.91]) b. Superfici gestite in La superficie non è gestita, è Esclusione della superficie dalla modo inadeguato infestata da malerbe o è abban- SAU, nessun contributo su tale (art. 98, 100 e 105; donata superficie art. 16 OTerm) c. Selve castanili Sfalcio insufficiente 600 fr./ha x superficie interessata curate gestite in in ha modo inadeguato Rimozione dei ricci di castagna 300 fr./ha x superficie interessata in (art. 105; art. 22 e raccolta del fogliame insuffi- ha OTerm) cienti (<50 per cento) Rimozione insufficiente del 300 fr./ha x superficie interessata in legno morto ha Diradamento e semina insuffi- 100 fr./ha x superficie interessata in cienti ha Piani della superficie mancanti 50 fr. per documento
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Lacuna per il punto di Riduzione o provvedimento controllo
Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successiva- mente
2.1.8. Dichiarazione degli effettivi di animali e effettivo di bovini
Lacuna per il punto di control- Riduzione o provvedimento lo
a. Dichiarazione non Effettivo di animali totale non Riduzione di 100 fr. per UBG corretta degli corrispondente o classificazione interessata effettivi di animali non corretta degli animali nelle nel giorno di riferi- rispettive categorie mento (senza animali della specie bovina e bufali) (art. 98, 100 e 105) b. Dichiarazione non Effettivo dichiarato non detenuto Per tutte le lacune: correzione. In corretta degli in azienda più riduzione di 100 fr. per UBG effettivi medi (senza Effettivo dichiarato da un altro interessata animali della specie gestore detenuto in azienda bovina e bufali) (nessuna dichiarazione personale) (art. 98, 100 e 105) Effettivo medio non corretto, non plausibile o non rintracciabile c. Nella banca dati sul Effettivo di animali di una o più Correzione. In più 200 fr. per traffico di animali categorie registrato nella BDTA UBG interessata (BDTA) l’effettivo non detenuto in azienda di animali della spe- In azienda sono detenuti animali 200 fr. per UBG interessata cie bovina e bufali di una o più categorie non registrato non corri- registrati nella BDTA per Nessuna correzione, tuttavia sponde agli animali l’azienda computo nel bilancio delle sostan- detenuti nell’azienda ze nutritive e nel bilancio forag- (art. 98, 100 e 105) gero
2.2 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
2.2.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di
importi per unità e mediante l’assegnazione di punti convertiti in importi ap- plicando la formula seguente: Somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per
1000 franchi per ettaro di SAU dell’azienda.
Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti. Con una lacuna i punti sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadru- plicati a partire dal secondo.
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2.2.2 Considerazioni generali
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Scambio di superfici con aziende che non adempiono la PER Nessun contributo per la (art. 23) superficie interessata, min.
200 fr.
b. Superamento del bilancio delle sostanze nutritive per azoto 5 punti per % di supera- e/o fosforo (all. 1 n. 2.1) mento, min. 12 punti; in caso di superamento di entrambi i valori N e P2O5 per la riduzione è determi- nante quello più alto
2.2.3 Documenti
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla 50 fr. per documento o per rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, analisi del suolo bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da Si applica la riduzione HODUFLU, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo, soltanto se la lacuna test delle irroratrici incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili permane dopo il termine o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1) d’inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente b. Bilancio delle sostanze nutritive, inclusi i giustificativi neces- 200 fr. sari, incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 1) Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 110 punti. c. Calendario foraggero o libretto dei prati, libretto dei campi 200 fr. per documento o schede delle colture incompleti, mancanti, errati o inutilizza- bili; aggiornamento: fino a una settimana prima del controllo (all. 1 n. 1)
2.2.4 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità e inventari d’importanza nazionale
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Superficie per la promozione della biodiversità inferiore al 7 % 20 punti per % in meno, della SAU (colture speciali: 3,5 %) (art. 14) min. 10 punti b. Gestione non conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari 5 punti per oggetto d’importanza nazionale, inclusa quella delle rispettive fasce tam- pone, con decisione passata in giudicato (art. 15)
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2.2.5 Fasce tampone
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Nessun bordo inerbito di almeno 0,5 metri lungo sentieri e 5 fr./m, max. 2000 fr.; strade (all. 1 n. 9) riduzione da 20 m per azienda sull’intera lunghezza b. Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, boschetti 15 fr./m, min. 200 fr., campestri e rivieraschi e corsi d’acqua, larghezza insufficiente o max. 2000 fr.; riduzione lacuna nelle prescrizioni in materia di gestione da 10 m per azienda (all. 1 n. 9) sull’intera lunghezza c. Deposito sulle fasce tampone di materiali non autorizzati come 15 fr./m, min. 200 fr., balle d’insilati, concimaie (all. 1 n. 9) max. 2000 fr.
2.2.6 Campicoltura e orticoltura / superficie inerbita:
avvicendamento delle colture
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Meno di 4 colture nell’avvicendamento delle colture, 30 punti per coltura mancante x a Sud delle Alpi meno di 3 colture (art. 16 e all. 1 n. superficie coltiva/SAU, max. 30 4.1) punti Quota massima di colture principali rispetto alla superficie coltiva superata (art. 16 e all. 1 n. 4.2) 5 punti per % di superamento x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti Se mancano colture nell’avvicendamento e parallela- mente vengono superate le quote colturali, per la riduzione è deter- minante soltanto il punteggio più alto b. Pause colturali per le colture principali nella superfi- 100 punti x superficie coltiva cie coltiva non rispettate (art. 16 e all. 1 n. 4.3) aperta interessata/SAU, max. 30 punti c. Pause colturali e coltivazioni nell’orticoltura non 100 punti x superficie coltiva rispettate (art. 16 e all. 1 n. 8) aperta interessata/SAU, max. 30 punti d. Inadempimento delle Meno del 10 % di inerbi- 10 punti per % di inerbimento esigenze relative alla mento annuale annuale mancante quota di superficie iner- 10 % – 20 % di inerbimento 5 punti per % di inerbimento bita e all’inerbimento in- annuale e superficie inerbita annuale mancante vernale della superficie supplementare computabile coltiva aperta (solo insufficiente aziende biologiche) (art. 16 cpv. 4) Meno del 50 % di inerbi- 15 punti mento invernale della su- perficie coltiva aperta
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
Inadempimento delle 100 punti x superficie coltiva esigenze relative alle pau- aperta interessata/SAU se colturali (solo aziende In totale per tutte le lacune di cui biologiche) (art. 16 alla lettera d max. 30 punti cpv. 4) e. Copertura del suolo non Semina troppo tardiva 600 fr./ha x superficie interessata presente (art. 17 e in ha all. 1 n. 5.1) Aratura troppo precoce; 1100 fr./ha x superficie interessata semina non effettuata o in ha superficie equivalente man- cante f. Visibile perdita di suolo Provvedimenti presi con 4 Nota di biasimo, controllo succes- dovuta alla gestione, pun- punti, sivo teggio minimo non rag- erosione visibile >2 t giunto (art. 17 e all. 1 n. Provvedimenti presi con 2–3 Nota di biasimo, controllo succes- 5.2) punti, erosione visibile >2 t sivo e 400 fr./ha x superficie interessata in ha, min. 200 fr. Provvedimenti presi con 0–1 Nota di biasimo, controllo succes- punti, sivo e 800 fr./ha x superficie erosione visibile >2 t interessata in ha, min. 400 fr. Nessun provvedimento Nota di biasimo, controllo succes- preso e < 0 punti, erosione sivo e 1200 fr./ha x superficie visibile >2 t interessata in ha, min. 600 fr. g. Inadempimento delle esigenze relative alla finestra di 5 punti per coltura controllo (all. 1 n. 6.2) h. Impiego di prodotti fitosanitari tra il 1° novembre e il Ogni lacuna: 600 fr./ha x superfi- 15 febbraio (all. 1 n. 6.2) cie interessata in ha Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati e impiego non corretto (all. 1 n. 6.2) Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 6.2) Lotta senza considerare o superare la soglia nociva (all. 1 n. 6.2) Inadempimento delle esigenze relative all’impiego di insetticidi, prodotti da irrorare e granulati (all. 1 n. 6.2)
2.2.7 Frutticoltura
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Inadempimento delle norme di concimazione specifiche della Ogni lacuna: 600 fr./ha x SAIO (all. 1 n. 8) superficie interessata b. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli della coltura in ha della lista SAIO (all. 1 n. 8) c. Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8) d. Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8)
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2.2.8 Coltivazione di bacche
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Fragole: inadempimento delle norme di avvicendamento delle Ogni lacuna: 600 fr./ha x colture (all. 1 n. 8) superficie interessata b. Inadempimento delle norme di concimazione specifiche della della coltura in ha SAIO (all. 1 n. 8) c. Fragole: inadempimento delle prescrizioni sul riciclaggio delle sostanze nutritive (all. 1 n. 8) d. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli della lista SAIO (all. 1 n. 8) e. Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8) f. Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8) g. Inadempimento delle prescrizioni specifiche della SAIO in materia di protezione dei vegetali (all. 1 n. 8)
2.2.9 Viticoltura
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Non ogni 2a fila inerbita, tranne le situazioni non interessate Ogni lacuna: 600 fr./ha x (all. 1 n. 8) superficie interessata b. Legno segato bruciato all’aperto, senza deroghe del Cantone della coltura in ha (all. 1 n. 8) c. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli delle liste specifiche (Indice fitosanitario ACW) (all. 1 n. 8). d. Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8) e. Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8) f. Inadempimento delle prescrizioni specifiche della VITISWISS in materia di protezione dei vegetali (all. 1 n. 8)
2.3 Protezione degli animali
2.3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e me-
diante l’assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula se- guente: somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi. Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti. Con una lacuna i punti sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadru- plicati a partire dal secondo.
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Infrazioni alla protezione degli animali Almeno 1 punto per UBG interessata, max. 50 dal profilo dei requisiti edili e della quali- punti. In caso di recidiva non si applica un tà, ad eccezione dell’uscita degli animali punteggio massimo. Per categorie di animali delle specie bovina e caprina in stabula- senza coefficiente UBG il Cantone stabilisce i zione fissa. In caso di più lacune per ani- punti per animale, tuttavia max. 1 punto per male indipendenti l’una dall’altra i punti animale. vengono sommati Per le forme di detenzione di animali con diversi cicli per anno, le UBG interessate vanno ponde- rate sulla base dei cicli secondo l’OTerm. Per i casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata. b. Stalle a stabulazione libera con box 10 punti per UBG stabulata in eccesso, max. 50 sovraffollate punti. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo. c. Registro delle uscite lacunoso o Per specie animali con almeno 5 UBG: 500 fr. mancante per gli animali delle per specie animale o 250 fr. se all’atto del specie bovina e caprina in stabulazione controllo l’uscita è comprovata in maniera fissa credibile Per specie animali con meno di 5 UBG: 100 fr. per specie animale o 50 fr. se all’atto del control- lo l’uscita è comprovata in maniera credibile d. Animali delle specie bovina e caprina in 1 punto per settimana iniziata stabulazione fissa: intervallo tra 2 giorni di uscita maggiore di 2 settimane e. Animali della specie bovina 15–29 giorni di uscita durante il 1 punto per UBG interessata periodo di foraggiamento invernale 0–14 giorni di uscita durante il 2 punti per UBG interessata periodo di foraggiamento invernale 30–59 giorni di uscita in estate 2 punti per UBG interessata 0–29 giorni di uscita in estate 4 punti per UBG interessata f. Animali della specie caprina 25–49 giorni di uscita durante il periodo di 1 punto per UBG interessata foraggiamento invernale 0–24 giorni di uscita durante il periodo di 2 punti per UBG interessata foraggiamento invernale 60–119 giorni di uscita in estate 2 punti per UBG interessata 0–59 giorni di uscita in estate 4 punti per UBG interessata
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2.4 Contributi per la biodiversità
2.4.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per la qualità del livello qualitativo I (CQ I) e del livello qualitativo II (CQ II). I CQ I e CQ II sono ridotti in base al tipo di su- perficie per la promozione della biodiversità (art. 55) della superficie inte- ressata o degli alberi interessati.
2.4.2 Qualora si riscontrino contemporaneamente più lacune per un tipo di super-
ficie per la promozione della biodiversità nello stesso livello qualitativo, le riduzioni non sono cumulabili. Si considera solo la lacuna con la maggior ri- duzione. Fanno eccezione i numeri 2.4.19–2.4.24. 2.4.3 Qualora non siano adempiute le esigenze del livello qualitativo I (Q I) sulle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II (Q II) secondo i numeri 2.4.6–2.4.11, 2.4.17 e 2.4.20, vengono azzerati i CQ II nell’anno di contribuzione e inoltre vengono ridotti i CQ I in base alla lacuna del livello qualitativo I. 2.4.4 In caso di recidiva le superfici per la promozione della biodiversità non sono più computate sulla quota adeguata di superfici per la promozione della bio- diversità secondo il numero 2.2.4.
2.4.5 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano
contributi a causa dell’inadempimento del periodo obbligatorio.
2.4.6 Prati sfruttati in modo estensivo
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; data di sfalcio non 200 % x CQ I rispettata o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all’interno del periodo autorizzato nonché pascolo al di fuori del periodo autorizzato; nessuno sfalcio annuale (art. 57, 58, all. 4 n. 1.1) b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari 300 % x CQ I (art. 58, all. 4 n. 1.1) c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante indicatrici Nessuna riduzione; versa- per Q II (art. 59, all. 4 n. 1.2) mento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) 200 % x CQ II
2.4.7 Prati sfruttati in modo poco intensivo
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; data di sfalcio non 200 % x CQ I rispettata o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all’interno del periodo autorizzato nonché pascolo al di fuori del periodo autorizzato; nessuno sfalcio annuale (art. 57, 58, all. 4 n. 2.1)
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
b. Q I: superfici non concimate con concimi aziendali o 300 % x CQ I compost o / e concimate con più di 30 kg di azoto disponibile o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 2.1) c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante indicatrici Nessuna riduzione; versa- per Q II (art. 59, all. 4 n. 2.2) mento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) 200 % x CQ II
2.4.8 Pascoli sfruttati in modo estensivo
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessun pascolo 200 % x CQ I annuale o apporto di foraggio sul pascolo (art. 57, 58, all. 4 n. 3.1) b: Q I: impiego di concimi supplementari o di prodotti fitosanita- 300 % x CQ I ri (art. 58, all. 4 n. 3.1) c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure Nessuna riduzione; versa- presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla mento del CQ II solo per biodiversità (art. 59, all. 4 n. 3.2) superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) 200 % x CQ II
2.4.9 Pascoli boschivi
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessun pascolo 200 % x CQ I annuale o apporto di foraggio sul pascolo (art. 57, 58, all. 4 n. 4.1) b. Q I: superfici concimate senza autorizzazione o impiego di 300 % x CQ I prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 4.1) c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure Nessuna riduzione; versa- presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla mento del CQ II solo per biodiversità (art. 59, all. 4 n. 4.2) superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) 200 % x CQ II
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2.4.10 Terreni da strame
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, sfalcio prima 200 % x CQ I del 1° settembre o non effettuato almeno ogni tre anni (art. 57, 58, all. 4 n. 5.1) b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari 300 % x CQ I (art. 58, all. 4 n. 5.1) c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante Nessuna riduzione; versa- indicatrici mento del CQ II solo per per Q II (art. 59, all. 4 n. 5.2) superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) 200 % x CQ II
2.4.11 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; mancanza di 200 % x CQ I cura del boschetto: ogni terzo della superficie almeno ogni
8 anni; sfalcio della fascia inerbita non effettuato almeno
ogni 3 anni; sfalcio più precoce rispetto alla data di sfalcio, pascolo su prati da sfalcio con condizioni del suolo sfavore- voli all’interno del periodo autorizzato nonché pascolo su prati da sfalcio al di fuori del periodo autorizzato; pascolo su pascoli perenni prima della data di sfalcio (art. 57, 58, all. 4 n. 6.1) b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari 300 % x CQ I (art. 58, all. 4 n. 6.1) c. Q II: presenza di specie non indigene di arbusti e alberi; Nessuna riduzione; versa- meno di 5 diverse specie indigene di arbusti e alberi ogni mento del CQ II solo per le
10 m o meno del 20 % di arbusti spinosi nella fascia di siepi che adempiono le
arbusti oppure 1 albero tipico del paesaggio ogni 30 m; lar- esigenze ghezza, fascia inerbita esclusa, inferiore a 2 m d. Q II: più di 2 sfalci all’anno della fascia inerbita. La seconda 200 % x CQ II metà è falciata meno di 6 settimane dopo la prima metà o dopo il 1° settembre (all. 4 n. 6.2). Uso di falciacondiziona- trici per lo sfalcio del margine erboso (art. 59 cpv. 5)
2.4.12 Prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio 200 % x CQ I annuale o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all’interno del periodo autorizzato nonché al di fuori del periodo autorizzato; larghezza massima di 12 m superata (art. 57, 58, all. 4 n. 7.1)
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari 300 % x CQ I (art. 58, all. 4 n. 7.1)
2.4.13 Maggesi fioriti
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata 200 % x CQ I (art. 57, 58, all. 4 n. 8.1) b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari 300 % x CQ I (art. 58, all. 4 n. 8.1)
2.4.14 Maggesi da rotazione
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata 200 % x CQ I (art. 57, 58, all. 4 n. 9.1) b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari % x CQ I (art. 58, all. 4 n. 9.1)
2.4.15 Fasce di colture estensive in campicoltura
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, lotta alle malerbe 200 % x CQ I con mezzi meccanici su vaste porzioni della superficie (art. 57, 58, all. 4 n. 10.1) b. Q I: superfici concimate con azoto o impiego di prodotti % x CQ I fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 10.1)
2.4.16 Striscia su superficie coltiva
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio 200 % x CQ I alternato una volta l’anno, sfalcio di pulizia effettuato dopo il primo anno (art. 57, 58, all. 4 n. 11.1) b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari % x CQ I (art. 58, all. 4 n. 11.1)
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2.4.17 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuna misura 200 % x CQ I fitosanitaria; impiego di erbicidi ai piedi del tronco di alberi di età superiore ai 5 anni (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1) b. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture Nessuna riduzione; versa- che promuovono la biodiversità secondo le istruzioni, meno mento del CQ II solo per di 10 alberi in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e alberi da frutto ad alto fusto più di 30 m di distanza tra gli alberi, nessuno sfalcio a regola nei campi che adempiono le d’arte, il numero di alberi non resta costante, meno di un esigenze terzo delle corone degli alberi ha un diametro di oltre 3 m, la superficie computabile è combinata localmente a una di- stanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2)
2.4.18 Alberi indigeni isolati adatti al luogo
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Inadempimento di condizioni e oneri (art. 58, all. 4 n. 13.1) 200 fr. b. Concimazione ai piedi degli alberi per un raggio inferiore a 3 m 200 fr. (all. 4 n. 13.1)
2.4.19 Vigneti con biodiversità naturale
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; Ogni lacuna: 500 fr. lavorazione del suolo nelle corsie, lavorazione profonda del suolo nelle corsie e in più di ogni seconda corsia; sfalcio alternato non effettuato ogni seconda corsia a distanza di al- meno sei settimane; quota di graminacee di prati grassi e ta- rassaco superiore al 66 %, quota di neofite invasive superiore al 5 %; uso di frantumatrici (art. 57, 58, all. 4 n. 14.1) b. Q I: concimazione non soltanto sotto i ceppi, impiego di Ogni lacuna: 1000 fr. prodotti fitosanitari (tranne gli erbicidi sotto i ceppi), impiego di pesticidi non biologici e non della classe N contro insetti, acari e funghi; sfalcio alternato non effettuato ogni seconda corsia a distanza di almeno sei settimane; quota di graminacee di prati grassi e tarassaco superiore al 66 %, quota di neofite invasive superiore al 5 % (art. 58, all. 4 n. 14.1) c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure pre- Nessuna riduzione; versa- senza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla bio- mento del CQ II solo per diversità (art. 59, all. 4 n. 14.2) superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici o strutture
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2.4.20 Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
Inadempimento degli oneri in base a esigenze specifiche 200 fr. (art. 58, all. 4 n. 16.1)
2.4.21 Strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58, all. 4 200 % x CQ I n. 17.1) b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari % x CQ I (art. 58, all. 4 n. 17.1)
2.4.22 Fossati umidi, stagni, pozze
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri; Ogni lacuna: 200 fr. larghezza della fascia tampone inferiore a 6 m; impiego di concimi o prodotti fitosanitari; non appartenente alla superficie dell’azienda (all. 1 n. 3.1 e 3.2.1)
2.4.23 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri; Ogni lacuna: 200 fr. larghezza della fascia tampone inferiore a 3 m, cura non effettuata ogni 2–3 anni, cura effettuata durante il periodo di vegetazione; impiego di concimi o prodotti fitosanitari (all. 1 n. 3.1 e 3.2.2)
2.4.24 Muri a secco
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri; Ogni lacuna: 200 fr. larghezza della fascia tampone inferiore a 50 cm; impiego di concimi o prodotti fitosanitari (all. 1 n. 3.1 e 3.2.3)
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2.5 Contributo per la qualità del paesaggio
2.5.1 Le riduzioni devono essere stabilite dal Cantone nel quadro degli accordi
contrattuali inerenti al progetto. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.5.2 e 2.5.3.
2.5.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri comporta
almeno la riduzione dei contributi dell’anno in corso e la restituzione di quelli dell’anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti. 2.5.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all’esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell’ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamen- te adempiuti.
2.5.4 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano
contributi a causa dell’inadempimento del periodo obbligatorio.
2.6 Contributi per la produzione estensiva di cereali, girasoli,
piselli proteici, favette e colza
2.6.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai con-
tributi per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza sull’intera superficie della coltura interessata. Se vengono constatate contemporaneamente più lacune per la stessa coltura, le riduzioni non sono cumulabili. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Impiego di regolatori della crescita, fungicidi, stimolanti 120 % dei contributi chimico-sintetici delle difese naturali o insetticidi (art. 69 cpv. 1) b. Esigenze non adempiute su ogni particella della coltura notificata (art. 69 cpv. 2) c. Varietà di frumento coltivata non menzionata nell’elenco delle varietà raccomandate di swiss granum e Agroscope (art. 69 cpv. 3)
2.7 Contributi per la produzione di latte e carne basata
sulla superficie inerbita
2.7.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai con-
tributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita sull’intera superficie inerbita dell’azienda.
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Se vengono constatate contemporaneamente più lacune, le riduzioni non sono cumulabili. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Bilancio foraggero utilizzato come prova non riconosciuto 200 fr. dall’UFAG quindi non valido (all. 5 n. 3.1) Se la lacuna permane dopo il b. Dati sugli animali non corrispondenti a quanto indicato in termine suppletivo: 120 % Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 70 e 71, dei contributi all. 5 n. 2–4) c. Superfici permanentemente inerbite, prati artificiali e altre superfici foraggere non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 70 e 71, all. 5 n. 2–4) d. Rese delle superfici impiegate e calcolate (anche prati e colture intercalari) nel bilancio foraggero non verificate né plausibili. Differenze di resa non motivate (all. 5 n. 3.3) e. Foraggi non elencati nella lista dei foraggi di base computati come tali (all. 5 n. 1) f. Indicazione della quantità di foraggi complementari impiegata non plausibile (all. 5) g. Razione computabile di foraggio di base ottenuto da colture intercalari superata (art. 71 cpv. 2) h. Indicazione dei quantitativi di foraggi apportati e sottratti 120 % dei contributi non comprovata da bollettini di consegna (all. 5 n. 5) i. Razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo tenuti in azienda composta per meno del 90 per cento della SS da foraggio di base (art. 71 cpv. 1, all. 5 n. 1) j. Quota minima di foraggio ottenuto da prati e pascoli non rispettata (art. 71 cpv. 1, all. 5 n. 1)
2.8 Contributi per l’agricoltura biologica
2.8.1 Le riduzioni avvengono:
a. mediante punti per lacune di cui ai numeri 2.8.2–2.8.5; e b. mediante importi forfettari per lacune di cui ai numeri 2.8.6–2.8.10. I punti per lacune di cui ai numeri 2.8.2–2.8.5 sono convertiti in riduzioni applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per
100 e poi moltiplicato per i contributi totali per l’agricoltura biologica.
Se non sono state constatate lacune per i numeri 2.8.2–2.8.5, a quelle relative alla detenzione di animali (n. 2.8.6–2.8.10) si applica una tolleranza: somma degli importi forfettari meno 200 franchi. Per le lacune nella detenzione di animali (n. 2.8.6–2.8.10), oltre agli importi forfettari, vengono assegnati anche punti.
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Se sommando i punti in ambito biologico (n. 2.8.2–2.8.10) e i punti PER (n. 2.2) nonché il 25 per cento dei punti URA si ottengono 110 punti o più, non vengono versati contributi per l’agricoltura biologica nell’anno di contribu- zione. In ogni caso si possono ridurre al massimo i contributi per l’agricoltura biologica. Alla prima recidiva i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati. A partire dalla seconda recidiva i punti o gli importi forfettari sono quadruplicati. So- no esclusi i numeri 2.8.3 lettera g e 2.8.10.
2.8.2 Aspetti generali
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Insieme dell’azienda non gestito biologicamente 110 punti (art. 6 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica [RS 910.18; O sull’agricoltura biologica]) b. Scambio di superfici con aziende non biologiche Superficie interessata in % della (art. 6 O sull’agricoltura biologica) SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti c. Unità di produzione non riconosciuta 110 punti (art. 5 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica) d. Autorizzazione per una riconversione graduale non 30 punti disponibile, oneri del piano di riconversione (scadenze, produzione parallela) non adempiuti (art. 9 O sull’agricoltura biologica) e. Attività sottoposta a procedura di controllo 30 punti non delimitata dalle altre attività attraverso un flusso delle merci separato/una contabilità separata (art. 5 cpv. 2, all. 1 n. 8.6 O sull’agricoltura biologi- ca) f. Mancata notifica delle nuove superfici Superficie interessata in % della di conversione (all. 1 n. 1.1.6 O sull’agricoltura SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti biologica)
2.8.3 Produzione vegetale
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Inadempimento della PER da parte del fornitore di concime aziendale (art. 12 cpv. 6 O sull’agricoltura biologica) Apporto < 2 unità di bestiame grosso fertilizzante 10 punti (UBGF) Apporto > 2 UBGF 30 punti b. Quantità massima di sostanze nutritive sparse non 20 punti per superamento di 0,1 rispettata (2,5 UBGF/ha superficie concimabile UBGF fino a 3 UBGF (art. 12 cpv. 4 O sull’agricoltura biologica) 110 punti se superiore a 3 UBGF
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
c. Impiego di concimi azotati non autorizzati: 110 punti applicazione da parte del personale dell’azienda o su suo incarico (art. 12 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica) d. Impiego di concimi non autorizzati (diversi da 30 punti quelli azotati): applicazione da parte del personale dell’azienda o su suo incarico (art. 12 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica) e. Immagazzinamento di concimi non autorizzati, 30 punti tuttavia comprovatamente non impiegati (all. 1 n. 8.6.2 O sull’agricoltura biologica) f. Impiego di concime autorizzato in maniera non 5 punti conforme alle prescrizioni d’applicazione (art. 12 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e all. 2 dell’ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica [RS 910.181; O DEFR sull’agricoltura biologica]) g. Apporto di prodotti ottenuti dalla fermentazione 5 punti non conforme alle disposizioni d’ordinanza (art. 12 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e all. 2 O DEFR sull’agricoltura biologica) h. Impiego di ammendanti del suolo o compost non 15 punti autorizzati (art. 12 cpv. 2 e 5 O sull’agricoltura bio- logica) i. Immagazzinamento di ammendanti del suolo o 15 punti compost non autorizzati (all. 1 n. 8.6.2 O sull’agricoltura biologica) j. Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati 10 punti/ara, min. 60 punti secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica; applicazione da parte del personale dell’azienda o su suo incarico (art. 11 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica) k. Applicazione errata dei prodotti fitosanitari autoriz- zati secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica (art. 11 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica) Indicazione mancante, concentrazione troppo alta 5 punti Inadempimento del termine d’attesa 30 punti Superamento della concentrazione massima di Cu 30 punti l. Immagazzinamento di prodotti fitosanitari non auto- 30 punti rizzati (art. 11 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e all. 1 n. 8.6.2 O DEFR sull’agricoltura biologica) m. Impiego di erbicidi, regolatori della crescita o 110 punti prodotti per il disseccamento, applicazione da parte del personale dell’azienda (art. 11 cpv. 4 O sull’agricoltura biologica)
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
n. Indicazioni sul metodo di applicazione del prodotto 100 fr. per documento fitosanitario e inventario degli acquisti di prodotti fitosanitari mancanti o incompleti (all. 1 n. 2.2 O sull’agricoltura biologica)
2.8.4 Sementi e materiale vegetale
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Registro di sementi e materiale vegetale incompleto, 50 fr. per documento mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 2.2 Riduzione applicata soltanto se la O sull’agricoltura biologica) lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente b. Impiego di sementi non biologiche, non conciate, 10 punti di materiale vegetativo di moltiplicazione di livello 2 (norma bio) senza autorizzazione eccezio- nale e non indicato su OrganicXseeds per gruppi di varietà per cui non è più disponibile un’offerta biolo- gica (art. 13 O sull’agricoltura biologica) Impiego di sementi non biologiche, conciate 30 punti o di tuberi-seme (art. 13 O sull’agricoltura biologica) Immagazzinamento di sementi non biologiche, 15 punti conciate o di tuberi-seme (art. 13 O sull’agricoltura biologica) Impiego di materiale vegetale non biologico per la 30 punti (15 punti per quantità coltivazione a titolo lucrativo (art. 13 piccole fino a 100 piantine/bulbi) O sull’agricoltura biologica) Impiego di sementi geneticamente modificate o di 110 punti piante transgeniche (art. 13 O sull’agricoltura biolo- gica)
2.8.5 Colture speciali, funghi, raccolta di piante selvatiche
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Vegetali coltivati in idrocoltura (art. 10 cpv. 2 15 punti O sull’agricoltura biologica) b. Sterilizzazione del suolo tramite vapore al di fuori 5 punti/ara, max. 30 punti dell’orticoltura protetta e della produzione di piantine (art. 11 cpv. 1 lett. d O sull’agricoltura biolo- gica) c. Funghi; composizione iniziale del substrato non 10 punti corretta e flusso delle merci non rintracciabile, impiego di elementi del substrato non autorizzati (art. 12 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e all.
2 n. 2 O DEFR sull’agricoltura biologica)
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d. Raccolta di piante selvatiche: esigenze non adempiute 10 punti (art. 14 O sull’agricoltura biologica)
2.8.6 Detenzione di animali: aspetti generali
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Elenco dell’effettivo di animali, giornale dei tratta- 50 fr. per documento menti incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili Riduzione applicata soltanto se la (art. 16d cpv. 4, all. 1 n. 3.3 lett. e O sull’agricoltura lacuna permane dopo il termine biologica) suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente b. Attuazione di provvedimenti zootecnici non UBG animali interessati x 100 fr., ammessi (art. 16e O sull’agricoltura biologica) min. 200 fr. e
1 punto/animale, min. 15 punti, max.
60 punti
c. Somministrazione profilattica di medicamenti; UBG animali interessati x 100 fr., iniezione di ferro (art. 16d cpv. 3 lett. c e d e 10 punti O sull’agricoltura biologica) d. Trattamento degli ectoparassiti senza indicazione UBG animali interessati x 100 fr., (art. 16d cpv. 3 lett. c O sull’agricoltura biologica) min. 200 fr. e 10 punti e. Termini d’attesa raddoppiati non rispettati UBG animali interessati x 100 fr., (art. 16d cpv. 8 O sull’agricoltura biologica) min. 200 fr. e 10 punti f. Periodi di riconversione dopo l’uso di medicamenti UBG animali interessati x 100 fr., non rispettati (art. 16d cpv. 9 O sull’agricoltura min. 200 fr. e 15 punti biologica) g. Impiego di sostanze ausiliarie non ammesse 100 fr. e 10 punti (art. 15 cpv 2 O sull’agricoltura biologica e all. 8 O DEFR sull’agricoltura biologica) h. Termini d’attesa dopo l’acquisto dell’animale non UBG animali interessati x 100 fr., rispettati (art. 16 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica) min. 200 fr. e 15 punti i. Trasferimento di embrioni (art. 16c cpv. 3 110 punti O sull’agricoltura biologica) j. Acquisto di animali ottenuti da trasferimento di UBG animali interessati x 200 fr., embrioni (art. 16c cpv. 4 O sull’agricoltura min. 400 fr. e biologica) 30 punti k. Sincronizzazione ormonale del calore UBG animali interessati x 200 fr., (art. 16d cpv. 3 lett. c O sull’agricoltura biologica) min. 400 fr. e 30 punti l. Provenienza degli animali non conforme UBG animali interessati x 100 fr., all’ordinanza sull’agricoltura biologica (art. 16f min. 200 fr. e 10 punti per UBG, O sull’agricoltura biologica) min. 10 punti, max. 30 punti Nessun contratto per animali non da allevamento 200 fr. e 0 punti, recidiva 10 punti biologico
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m. Impiego di alimenti per animali non conformi alle UBG categoria di animali interessata disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura (ruminanti/non ruminanti) x 100 fr., biologica (art. 16a cpv 1 O sull’agricoltura min. 200 fr. e biologica e art. 4abis e 4b, all. 7 O DEFR 15 punti (minerali 10 punti); sull’agricoltura biologica) max. 5000 fr. lettere m–o n. Immagazzinamento di alimenti per animali UBG categoria di animali interessata (minerali esclusi) non conformi alle disposizioni (ruminanti/non ruminanti) x 50 fr., dell’ordinanza sull’agricoltura biologica (art. 16a min. 100 fr. e 10 punti; cpv. 1 O sull’agricoltura biologica e art. 4abis e 4b, max. 5000 fr. lettere m–o all. 7 O DEFR sull’agricoltura biologica) o. Superamento della quota massima di alimenti per Superamento <1 %: nessuna riduzio- animali provenienti da coltivazione non biologica ne alla prima constatazione (art. 16a cpv. 4 e 6 O sull’agricoltura biologica) Fino al 5 %: UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti Superamento >5 %: UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 200 fr., min. 400 fr. e
30 punti;
max. 5000 fr. lettere m–o p. Superamento della quota massima di alimenti per UBG animali interessati x 100 fr., animali provenienti da un’azienda in conversione min. 200 fr. e 15 punti (art. 16a cpv. 5 O sull’agricoltura biologica) q. Quota di foraggio grezzo per i ruminanti UBG animali interessati x 200 fr., inferiore al 60 % (art. 16b cpv. 1 O sull’agricoltura min. 400 fr. e 30 punti biologica) r. Durata di foraggiamento minima con latte non altera- UBG animali interessati x 100 fr., to non rispettata (art. 16b cpv. 2 O sull’agricoltura min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. biologica, art. 4abis e 4b, all. 7 O DEFR 15 punti, max. 30 punti sull’agricoltura biologica) s. Quota di cereali e leguminose a granelli negli UBG animali interessati x 100 fr., alimenti per pollame inferiore al 65 % min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. (art. 16b cpv. 3 O sull’agricoltura biologica) 15 punti, max. 30 punti t. Impiego di alimenti per animali contenenti OGM UBG animali interessati x 200 fr., (art. 3 lett. c O sull’agricoltura biologica) min. 400 fr. e 5 punti per UBG, min.
30 punti
Manca la prova che nell’intera azienda non sono 30 punti: riduzione applicata soltanto stati impiegati organismi geneticamente modificati se la lacuna permane dopo il termine e rispettivi prodotti derivati suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente u. Animali tenuti in stabulazione fissa (art. 15a UBG animali interessati x 100 fr., O sull’agricoltura biologica) min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.
15 punti, max. 30 punti
v. Animali giovani per più di 1 settimana in box indivi- UBG animali interessati x 100 fr., duali (art. 15 cpv. 2 O sull’agricoltura min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. biologica e all. 5 O DEFR sull’agricoltura 15 punti, max. 30 punti biologica)
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2.8.7 Detenzione di animali: esigenze specifiche dei suini
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Verri non tenuti in gruppo (art. 15 cpv. 2 UBG animali interessati x 100 fr., O sull’agricoltura biologica e all. 5 O DEFR min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. sull’agricoltura biologica) 15 punti, max. 30 punti b. Suinetti tenuti in flat-deck o in gabbie apposite UBG animali interessati x 100 fr., (art. 15 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. all. 5 O DEFR sull’agricoltura biologica) 15 punti, max. 30 punti c. Suini non alimentati con foraggio grezzo UBG animali interessati x 100 fr., (art. 15 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. all. 5 O DEFR sull’agricoltura biologica) 15 punti, max. 30 punti d. Superficie totale (stalla e area d’uscita) non UBG animali interessati x 100 fr., rispettata (art. 15 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. e all. 6 O DEFR sull’agricoltura biologica) 15 punti, max. 30 punti
2.8.8 Detenzione di animali: esigenze specifiche del pollame
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Esigenze specifiche del pollame non adempiute UBG animali interessati x 100 fr., (art. 15 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. all. 5 O DEFR sull’agricoltura biologica) 15 punti, max. 30 punti b. Densità d’occupazione non rispettata UBG animali interessati x 100 fr., (art. 15 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. all. 5 O DEFR sull’agricoltura biologica) 15 punti, max. 30 punti c. Superficie pascolativa non rispettata UBG animali interessati x 100 fr., (art. 15 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. all. 5 O DEFR sull’agricoltura biologica) 15 punti, max. 30 punti d. Età minima di macellazione non rispettata UBG animali interessati x 100 fr., (art. 16g O sull’agricoltura biologica) min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.
15 punti, max. 30 punti
2.8.9 Detenzione di animali: esigenze specifiche di altre specie animali
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Altre specie animali: esigenze non adempiute UBG animali interessati x 100 fr., (art. 39c O sull’agricoltura biologica, all. 5 O DEFR min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. sull’agricoltura biologica) 15 punti, max. 30 punti b. Esigenze URA capretti/agnelli d’età inferiore a UBG animali interessati x 100 fr.,
1 anno non adempiute (art. 15 cpv. 2 min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.
O sull’agricoltura biologica e all. 5 O DEFR 10 punti, max. 30 punti sull’agricoltura biologica) c. Allevamento all’aperto di daini, cervi e bisonti UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto per UBG e giorno mancante, min. 10 punti, max.
30 punti
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d. Api: ordinanza sull’agricoltura biologica non adem- 100 fr. e 5 punti piuta (art. 16h O sull’agricoltura biologica) e. Animali per hobby: esigenze non adempiute UBG animali interessati x 100 fr., (art. 6 O sull’agricoltura biologica) min. 200 fr. e 5 punti per UBG, max.
15 punti
2.8.10 Detenzione di animali: estivazione biologica, transumanza
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Estivazione su alpe non biologico (art. 15b 0 punti; in caso di recidiva UBG O sull’agricoltura biologica) o articoli 26–34 OPD animali interessati x 200 fr. e 10 non adempiuti punti b. Pascoli comunitari: nessun pascolo biologico 0 punti; in caso di recidiva UBG separato o nessun contratto per l’impiego di animali interessati x 200 fr. e 10 sostanze ausiliarie disponibile (art. 15b punti O sull’agricoltura biologica)
2.9 Contributi per il benessere degli animali
2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e me-
diante l’assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per ca- tegoria di animali secondo l’articolo 73 e separatamente per il programma SSRA e URA applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i con- tributi URA o SSRA della rispettiva categoria di animali. Se il totale dei punti è uguale o superiore a 110, per l’anno di contribuzione non vengono versati contributi URA o SSRA per la rispettiva categoria di animali. 2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti a quelli relativi a una lacuna per la categoria di animali interessata. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti e non vengo- no versati contributi URA né contributi SSRA per la rispettiva categoria di animali. 2.9.3 SSRA: animali delle specie bovina, equina, caprina e suina, bufali e conigli
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Non tutti gli animali tenuti in Meno del 10 % degli animali 60 punti gruppo, deroghe non ammesse 10 % degli animali o oltre 110 punti (art. 72 cpv. 1, all. 6 lett. A n. 1.1 lett. a, 1.4, 2.1 lett. a, 2.7, 3.1 lett. a, 3.5, 4.1 lett. a, 4.5, 5.1, 5.8 e 5.9)
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
b. Intensità della luce diurna nella Intensità della luce diurna naturale 10 punti stalla inferiore a 15 lux (art. 74 piuttosto ridotta cpv. 1 lett. c) Intensità della luce diurna naturale 110 punti notevolmente ridotta
2.9.4 SSRA: animali della specie bovina e bufali
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Area di foraggiamento e di abbeveraggio: assenza di pavimento rivesti- 110 punti to (all. 6 lett. A n. 1.3) b. Accesso in permanenza a un’area Meno del 10 % degli animali 60 punti di riposo conforme alle esigenze 10 % degli animali o oltre 110 punti SSRA e a un’area priva di lettiera non garantito per tutti gli animali o deroghe non ammesse (art. 72 cpv. 1, art. 74 cpv. 8, all. 6 lett. A n. 1.1 lett. b e 1.4) c. Area di riposo con stuoie: Meno del 10 % delle stuoie non 60 punti modello di stuoia non conforme conforme alle esigenze SSRA alle esigenze SSRA (all. 6 10 % delle stuoie o oltre non 110 punti lett. A n. 1.2 lett. a e b) conforme alle esigenze SSRA d. Area di riposo con stuoie: Presenza di paglia conforme alle 10 punti paglia non conforme alle esigenze SSRA scarsa esigenze SSRA (all. 6 lett. A Presenza di paglia conforme alle 40 punti n. 1.2 lett. c) esigenze SSRA troppo scarsa Tutta la paglia non conforme alle 110 punti esigenze SSRA e. Area di riposo senza stuoie: Meno del 10 % della superficie non 60 punti assenza di un pagliericcio o di conforme alle esigenze SSRA un’area di riposo equivalente 10 % della superficie o oltre non 110 punti (all. 6 lett. A n. 1.2) conforme alle esigenze SSRA
2.9.5 SSRA: animali della specie equina
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Area di riposo: assenza di uno Presenza di lettiera conforme alle 10 punti strato di segatura o di un’area esigenze SSRA scarsa di riposo equivalente Presenza di lettiera conforme alle 40 punti (all. 6 lett. A n. 2.2) esigenze SSRA troppo scarsa Tutta la lettiera non conforme alle 110 punti esigenze SSRA
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b. Dimensioni minime del giaciglio Meno del 10 % della superficie 60 punti non rispettate (all. 6 lett. A n. 2.2) del giaciglio non conforme alle esigenze SSRA
10 % della superficie del giaciglio 110 punti
o oltre non conforme alle esigenze SSRA c. Suolo con perforazioni (all. 6 lett. A n. 2.3) 110 punti d. Area di foraggiamento o di abbeveraggio: pavimento non rivestito 110 punti (all. 6 lett. A n. 2.4) e. Altezza del soffitto non conforme (all. 6 lett. A n. 2.6) 110 punti f. Accesso in permanenza a un’area Meno del 10 % degli animali 60 punti di riposo conforme alle esigenze 10 % o oltre degli animali 110 punti SSRA e a un’area priva di lettiera non garantito per tutti gli animali o deroghe non ammesse (art. 72 cpv. 1, art. 74 cpv. 8, all. 6 lett. A n. 2.1 lett. b e 2.7) g. Eventuali stand di foraggiamento non conformi o non tutti gli animali 110 punti possono alimentarsi senza essere disturbati (all. 6 lett. A n. 2.5)
2.9.6 SSRA: animali della specie caprina
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Area di riposo: superficie o Presenza di lettiera conforme alle 10 punti qualità non conforme (all. 6 esigenze SSRA scarsa lett. A n. 3.2) Presenza di lettiera conforme alle esi- 40 punti genze SSRA troppo scarsa Tutta la lettiera non conforme alle 110 punti esigenze SSRA Giaciglio inferiore alle dimensioni 60 punti minime nella misura di meno del 10 % Giaciglio inferiore alle dimensioni 110 punti minime nella misura del 10 % o oltre b. Area coperta per animale, priva Area coperta, priva di lettiera inferiore 60 punti di lettiera, non conforme alle alle dimensioni minime nella misura di esigenze (all. 6 lett. A n. 3.3) meno del 10 % Area coperta, priva di lettiera inferiore 110 punti alle dimensioni minime nella misura del
10 % o oltre
c. Area di abbeveraggio: pavimento non rivestito (all. 6 lett. A n. 3.4) 110 punti d. Accesso in permanenza a un’area Meno del 10 % degli animali 60 punti di riposo conforme alle esigenze 10 % degli animali o oltre 110 punti SSRA e a un’area priva di lettiera non garantito per tutti gli animali o deroghe non ammesse (art. 72 cpv. 1, art. 74 cpv. 8, all. 6 lett. A n. 3.1 lett. b e 3.5)
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2.9.7 SSRA: animali della specie suina
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Box per il parto: area di Presenza di paglia conforme alle esigenze 10 punti riposo non ricoperta di SSRA scarsa paglia lunga o di canne o Presenza di paglia conforme alle esigenze 40 con perforazioni (all. 6 SSRA troppo scarsa lett. A n. 4.2 lett. a e b) Tutta la paglia non conforme alle esigenze 110 punti SSRA Area(e) di riposo con perforazioni 110 punti b. Altri box: lettiera nell’area Presenza di lettiera conforme alle 10 punti di riposo non conforme esigenze SSRA scarsa alla temperatura alle esigenze SSRA o con attuale del porcile perforazioni (all. 6 lett. A Presenza di lettiera conforme alle 40 punti n. 4.2 lett. c) esigenze SSRA troppo scarsa alla temperatura attuale del porcile Tutta la lettiera non conforme alle 110 punti esigenze SSRA alla temperatura attuale del porcile Area(e) di riposo con perforazioni 110 punti c. Sistemi con compost: assenza di un’area di riposo conforme alle 110 punti esigenze SSRA al di fuori dell’area con compost (all. 6 lett. A n. 4.3) d. Area di foraggiamento utilizzata anche come area di riposo: durante la 110 punti notte accesso al foraggio (all. 6 lett. A n. 4.2 lett. d) e. Area di foraggiamento o di abbeveraggio non rivestita (all. 6 lett. A 110 punti n. 4.4) f. Accesso in permanenza a Meno del 10 % degli animali 60 punti un’area di riposo conforme alle esigenze SSRA e a 10 % degli animali o oltre 110 punti un’area priva di lettiera non garantito per tutti gli animali o deroghe non am- messe (art. 72 cpv. 1, all. 6 lett. A n. 4.1 lett. b e 4.5)
2.9.8 SSRA: conigli
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Nido separato ricoperto da lettiera non disponibile 110 punti per ogni figliata (all. 6 lett. A n. 5.2) b. Dimensioni minime dei box Inadempimento delle dimensioni minime 60 punti per coniglie madri o per nella misura di meno del 10 % animali giovani non rispettate Inadempimento delle dimensioni minime 110 punti (all. 6 lett. A n. 5.4) nella misura del 10 % o oltre c. Distanza tra suolo e superfici sopraelevate inferiore a 20 cm 110 punti (all. 6 lett. A n. 5.6)
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
d. Lettiera inadeguata o in Presenza di lettiera conforme alle esigenze 10 punti quantità SSRA scarsa insufficiente per raspare Presenza di lettiera conforme alle esigenze 40 punti (art. 74 cpv. 5, all. 6 lett. A SSRA troppo scarsa n. 5.7) Tutta la lettiera non conforme alle esigenze 110 punti SSRA
2.9.9 SSRA: pollame da reddito - senza area con clima esterno (ACE)
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Superficie calpestabile o Superficie calpestabile rimisurata 60 punti lunghezza totale dei posatoi o lunghezza totale dei posatoi non conforme (all. 6 lett. A inferiore alle dimensioni minime n. 6.9 lett. a e 6.10) nella misura di meno del 10 % Superficie calpestabile rimisurata 110 punti o lunghezza totale dei posatoi inferiore alle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre b. Posatoi: modello o numero non conforme alle esigenze USAV 110 punti (all. 6 lett. A n. 6.4, 6.9 lett. b e 6.10) c. Numero di posatoi disponibili insufficiente (all. 6 lett. A n. 6.8, 110 punti
6.9 lett. b e 6.10)
d. Schizzo del pollaio conforme non disponibile o non attuale 200 fr. (all. 6 lett. A n. 6.9 lett. b, 6.10 e 6.11) e. Ultimo effettivo di animali stabulato superiore a quello massimo 110 punti consentito (all. 6 lett. A n. 6.11 lett. a) f. Intensità della luce diurna Intensità luminosa piuttosto ridotta 10 punti o illuminazione totale del Intensità luminosa notevolmente 110 punti pollaio inferiore a 15 lux ridotta (art. 74 cpv. 1 lett. c, all. 6 lett. A n. 6.2) g. Superficie totale del suolo Presenza di lettiera conforme alle 10 punti non sufficientemente esigenze SSRA scarsa ricoperta da un’adeguata Presenza di lettiera conforme alle 40 punti lettiera (art. 74 cpv. 5, all. 6 esigenze SSRA troppo scarsa lett. A n. 6.3 e 6.6) Tutta la lettiera non conforme alle 110 punti esigenze SSRA h. Numero di posatoi sopraelevati disponibili troppo scarso 60 punti (all. 6 lett. A n. 6.4 e 6.7) i. Possibilità di ritirarsi insufficienti (all. 6 lett. A n. 6.8) 10 punti j. Durata minima d’ingrasso non rispettata (all. 6 lett. A n. 6.5) 60 punti
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2.9.10 URA: animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e bufali
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Corte non ubicata all’aperto (all. 6 lett. E n. 1.1) 110 punti b. Superficie della corte totale o Superficie rimisurata 60 punti superficie della corte non coperta inferiore alle dimensioni non conforme (all. 6 lett. E n. 2–5) minime nella misura di meno del 10 % Superficie rimisurata 110 punti inferiore alle dimensioni minime nella misura del
10 % o oltre
c. Schizzo della corte conforme non disponibile o non attuale 200 fr. (all. 6 lett. E n. 2) d. Numero attuale di animali per uscita superiore a quello massimo 110 punti consentito (all. 6 lett. E n. 2.2 e 2.5) e. Rete parasole dall’1.11 al 28.2 (all. 6 lett. E n. 1.2) 10 punti f. Solo per corti non provviste di rivestimento: non tutte le aree fangose 10 punti recintate (all. 6 lett. E n. 1.3) g. Sui pascoli: non tutte le aree fangose recintate (all. 6 lett. E n. 7.2) 10 punti h. Nelle giornate di pascolo, questo non può coprire il 25 % circa del 60 punti consumo di SS (all. 6 lett. E n. 7.3) i. Nelle giornate di pascolo accesso a una superficie inferiore a 8 are 60 punti per cavallo (all. 6 lett. E n. 7.4) j. Area di riposo Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA 10 punti provvista di una scarsa lettiera non ade- Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA 40 punti guata o con perfo- troppo scarsa razioni (art. 75 cpv. 2, all. 6 lett. D Tutta la lettiera non conforme alle esigenze SSRA 110 punti n. 1.3 lett. a) Area(e) di riposo con perforazioni 110 punti k. Animali di età inferiore a 160 giorni fissati (all. 6 lett. D n. 1.3 110 punti lett. b) l. Animali della specie equina: perforazioni sulla superficie della 60 punti stalla o della corte accessibile agli animali (all. 6 lett. D n. 1.3 lett. c) m. Documentazione sulle uscite non conforme (art. 75 cpv. 4, all. 6 200 fr. lett. D n. 1.1) n. 1.5 – 31.10: giorni di uscita al pascolo o alla corte comprovati 4 punti per giorno insufficienti (all. 6 lett. D n. 1.1 lett. a e b) di uscita mancante o. 1.11 – 30.4: giorni di uscita comprovati insufficienti 6 punti per giorno (all. 6 lett. D n. 1.1 lett. a e b) di uscita mancante p. Variante di uscita alternativa per gli animali interessati non 110 punti consentita o, se consentita, corte non accessibile in permanenza (all. 6 lett. D n. 1.2 a e b)
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2.9.11 URA: animali della specie suina
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Superficie d’uscita non ubicata all’aperto (all. 6 lett. E n. 1.1) 110 punti b. Superficie d’uscita totale o Superficie rimisurata inferiore 60 punti superficie d’uscita non coperta alle dimensioni minime nella non conforme (all. 6 lett. E misura di meno del 10 % n. 2.1, 2.2, 2.4 e 6) Superficie rimisurata inferiore 110 punti alle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre c. Schizzo della corte conforme non disponibile o non attuale 200 fr. (all. 6 lett. E n. 2) d. Numero attuale di animali per gruppo d’uscita superiore a quello 110 punti massimo consentito (all. 6 lett. E n. 2.2 e 2.5) e. Rete parasole dall’1.11 al 28.2 (all. 6 lett. E n. 1.2) 10 punti f. Solo per aree d’uscita non provviste di un rivestimento: punti 10 punti fangosi non recintati o area di foraggiamento o di abbeveraggio non provvista di rivestimento (all. 6 lett. E n. 1.3 e 1.4) g. Documentazione sulle uscite non conforme (art. 75 cpv. 4) 200 fr. h. Giorni di uscita comprovati insufficienti per scrofe 4 punti per giorno di da allevamento in lattazione (all. 6 lett. D n. 2.1) uscita mancante i. Uscita giornaliera di diverse ore per gli altri suini (all. 6 lett. D 4 punti per giorno di n. 2.2) non comprovata uscita mancante j. Area di riposo con perforazioni (all. 6 lett. D n. 2.3) 110 punti
2.9.12 URA: conigli
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Corte non ubicata all’aperto (all. 6 lett. E n. 1.1) 110 punti b. Superficie della corte non coperta non conforme (all. 6 lett. E 110 punti n. 2.1, 2.2, 2.4 e 5) c. Documentazione sulle uscite non conforme (art. 75 cpv. 4, 200 fr. all. 6 lett. D n. 3.2) d. Uscita giornaliera di diverse ore non comprovata per tutte le 4 punti per giorno di coniglie madri e tutti gli animali giovani (all. 6 lett. D n. 3.1) uscita mancante
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2.9.13 URA: pollame da reddito – senza ACE
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Cotica erbosa fortemente danneggiata o 10 punti punti fangosi non recintati (all. 6 lett. E n. 7.1 e 7.2) b. Possibilità di rifugio Possibilità di rifugio scarsa 10 punti insufficiente (all. 6 Nessuna possibilità di rifugio 110 punti lett. E n. 7.6) c. Aperture al pascolo non conformi (all. 6 lett. E n. 7.6) 10 punti d. Documentazione sulle uscite non conforme 200 fr. (art. 75 cpv. 4, all. 6 lett. D n. 4.2 lett. f, 4.4 lett. c e 4.8 lett. c) e. Accesso giornaliero al pascolo 4 punti per giorno di non comprovato (all. 6 lett. E n. 4.1, 4.2, 4.7 e 4.8) uscita mancante f. Durata dell’accesso al pascolo (13–16 + altre 2 ore) 60 punti non rispettata (all. 6 lett. D n. 4.1–4.3, 4.4, 4.7 e 4.8) g. Non tutta la superficie Presenza di lettiera conforme alle esigenze 10 punti del suolo sufficiente- SSRA scarsa mente ricoperta da Presenza di lettiera conforme alle esigenze 40 punti un’adeguata lettiera SSRA troppo scarsa (art. 74 cpv. 5, all. 6 lett. D n. 4.5 e 4.9) Tutta la lettiera non conforme alle esigenze 110 punti SSRA h. Non tutti i polli vengono ingrassati almeno per 56 giorni 60 punti (all. 6 lett. D n. 4.6)
2.9.14 SSRA e URA: pollame da reddito – ACE
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Superficie o aperture ACE non Superficie dell’ACE 60 punti conformi (all. 6 lett. B n. 1.2, rimisurata o aperture ACE
4.3 e 4.4) inferiori alle dimensioni
minime nella misura di meno del 10 % Superficie dell’ACE 110 punti rimisurata o aperture ACE inferiori alle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre b. Solo polli da ingrasso SSRA: posizione delle aperture non 110 punti conforme (all. 6 lett. B n. 1.2, 4.3 e 4.4) c. Schizzo dell’ACE conforme non disponibile o non attuale 200 fr. (all. 6 lett. B n. 4.4 e 4.5) d. Ultimo effettivo di animali stabulato superiore a quello 110 punti massimo consentito (all. 6 lett. B n. 4.5)
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
e. ACE non coperta o non sufficientemente 60 punti aperta (all. 6 lett. B n. 1.1 lett. a, b e d) f. Non tutta la superficie Presenza di lettiera conforme alle 10 punti del suolo dell’ACE suffi- esigenze SSRA scarsa cientemente ricoperta da Presenza di lettiera conforme alle 40 punti un’adeguata lettiera esigenze SSRA troppo scarsa (art. 74 cpv. 5, all. 6 lett. B n. 1.1 lett. c e 1.4) Tutta la lettiera non conforme alle 110 punti esigenze SSRA g. Documentazione sulle uscite non conforme (all. 6 lett. B 200 fr. n. 4.1 e 4.2) h. Accesso giornaliero all’ACE non comprovato 4 punti per giorno di uscita (all. 6 lett. B n. 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4) mancante i. Accesso all’ACE non durante l’intera giornata 60 punti (all. 6 lett. B n. 2.1 e 3)
2.10 Contributi per l’efficienza delle risorse
2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai con-
tributi per l’efficienza delle risorse separatamente per ogni singolo procedi- mento (spandimento a basse emissioni, semina diretta, semina a bande, se- mina a lettiera, rinuncia a erbicidi per la lavorazione rispettosa del suolo). Vengono ridotti i contributi dell’azienda per il rispettivo procedimento. Lad- dove per lo stesso procedimento vengano constatate contemporaneamente più lacune secondo il numero 2.10.2 lettere b e c e secondo il numero 2.10.3 lettere a–j, le riduzioni non sono cumulabili. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
2.10.2 Procedimenti di spandimento a basse emissioni
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Per i procedimenti di spandimento a basse emissioni per Correzione del bilancio di ettaro e dose non sono stati computati in Suisse-Bilanz 3 kg concimazione e 200 fr., in di azoto disponibile (art. 78 cpv. 3) più eventuali riduzioni nell’ambito della PER (superamento del bilancio delle sostanze nutritive) b. Per ogni superficie sono state notificate per i contributi Riduzione a quattro dosi; più di quattro dosi pagamento di quattro dosi Dosi notificate per i contributi tra il 15.11 e il 15.2 120 % dei contributi (art. 78 cpv. 1 e 2) c. Registrazioni (data dello spandimento, superficie concimata, 120 % dei contributi tipo di apparecchio o macchina e proprietario) non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 78 cpv. 4)
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2.10.3 Lavorazione rispettosa del suolo
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Semina diretta: durante la semina smosso più del 25 % 120 % dei contributi della superficie del suolo (art. 79 cpv. 2) Semina a bande fresate e strip till (semina a bande): durante la semina arato più del 50 % della superficie del suolo (art. 79 cpv. 2) Semina a lettiera: lavorazione del suolo profonda più di 10 cm, senza aratura (art. 79 cpv. 2) b. Notifica di colture che non danno diritto a contributi 120 % dei contributi (art. 79 cpv. 3) c. Procedimento di semina in caso di coltura intercalare non 120 % dei contributi corrispondente alla definizione di semina diretta, semina a bande o a lettiera (art. 79 cpv. 2) d. Interventi sul suolo se non viene seminata alcuna coltura 120 % dei contributi intercalare: dal raccolto della coltura principale precedente alla semina della coltura principale che dà diritto ai contributi gli interventi non corrispondono alla definizione del proce- dimento di semina della coltura principale che dà diritto ai contributi prescelto (art. 79 cpv. 2) e. Interventi sul suolo se viene seminata una coltura 120 % dei contributi intercalare: Dal raccolto della coltura principale precedente alla semina della coltura intercalare gli interventi non corrispondono alla definizione del procedimento di semina della coltura interca- lare prescelto (art. 79 cpv. 2). Dalla semina della coltura intercalare alla semina della coltura principale che dà diritto ai contributi gli interventi non corrispondono alla definizione del procedimento di semina della coltura principale che dà diritto ai contributi prescelto (art. 79 cpv. 2) f. Aziende che non si sono notificate per il contributo supple- 120 % dei contributi mentare per la rinuncia a erbicidi: uso dell’aratro dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura principale che dà diritto ai contributi (art. 80 cpv. 2). g. Aziende che non si sono notificate per il contributo supple- 120 % dei contributi mentare per la rinuncia a erbicidi: superamento della profon- dità massima di lavorazione del suolo di 10 cm (art. 80 cpv. 2) h. Impiego di glifosato superiore a 1,5 kg di principio attivo 120 % dei contributi per ettaro dal raccolto della coltura principale precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi (art. 80 cpv. 2, all. 1 n. 1) i. Impiego di erbicidi per superfici notificate per il contributo 120 % dei contributi
supplementare per la rinuncia a erbicidi dal raccolto della col- tura principale precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi (art. 81)
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j. Le seguenti registrazioni per superficie sono incomplete, 120 % dei contributi mancanti, errate o inutilizzabili: tipo di lavorazione rispettosa del suolo, coltura principale e coltura principale precedente, termini di semina e di raccolta della coltura principale, impiego di erbicidi, tipo di superficie, apparecchio o macchina e proprietario (art. 80 cpv. 3) k. Dichiarazione errata delle Valore troppo basso Correzione. Versamento dimensioni della superficie dei contributi secondo la dichiarazione corretta Valore troppo alto Correzione. Versamento dei contributi secondo la dichiarazione corretta. In più riduzione di 1000 fr.
2.10.4 Impiego di una tecnica d’applicazione precisa
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante Restituzione del contributo per impiegato per l’irrorazione della pagina inferiore della l’acquisto di nuovi apparecchi o foglia (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2) per l’equipaggiamento e ulteriori
500 fr.
b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non Restituzione del contributo per presente nell’azienda (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2) l’acquisto di nuovi apparecchi o per l’equipaggiamento e ulteriori
1000 fr.
2.11 Prescrizioni rilevanti per l’agricoltura secondo la legislazione
sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente e sulla protezione della natura e del paesaggio 2.11.1 In caso di infrazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio, i contributi sono ridotti se l’infrazione è in relazione alla ge- stione dell’azienda. Le infrazioni devono essere stabilite mediante una deci- sione definitiva, almeno mediante una decisione dell’autorità esecutiva com- petente. Se si tratta di un’infrazione nell’ambito della PER e i contributi sono ridotti in base ad essa, queste riduzioni hanno la priorità. Sono escluse riduzioni doppie. 2.11.2 Le riduzioni vengono irrogate indipendentemente dalla portata della sanzio- ne penale ai sensi della legislazione sulla protezione delle acque, sulla prote- zione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio. Confor- memente all’articolo 183 LAgr, tutte le decisioni passate in giudicato che possono determinare riduzioni vanno notificate al servizio cantonale dell’agricoltura e, su richiesta, all’UFAG e all’UFAM. 2.11.3 La riduzione ammonta a 1000 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei pagamenti diretti, tut- tavia al massimo a 6000 franchi.
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2.11.4 Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente au-
mentare la riduzione.
3 Riduzione dei pagamenti diretti per le aziende d’estivazione e
le aziende con pascoli comunitari
3.1 Aspetti generali
3.1.1 I contributi d’estivazione sono ridotti secondo i numeri 3.2–3.6. I contributi d’estivazione per ovini, eccetto pecore lattifere, permanentemente sorvegliati o estivati su pascoli da rotazione sono ridotti secondo il numero 3.7. Tutti i contributi nella regione d’estivazione sono ridotti secondo il numero 3.10.
3.2 Indicazioni non veritiere
3.2.1 Indicazioni non veritiere concernenti gli animali (art. 36, 37 e 98)
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. 0–5 %, al massimo 1 UBG Nessuna b. Oltre 5–20 % o oltre 1 UBG, tuttavia 20 %, al massimo 4 UBG max. 3000 fr. c. Oltre il 20 % o oltre 4 UBG, 50 %, nonché in caso di recidiva max. 6000 fr.
3.2.2 Indicazioni non veritiere concernenti le superfici (art. 38 e 98)
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. 0–10 % Nessuna b. Oltre il 10–30 % 20 %, max. 3000 fr. c. Oltre il 30 % 50 %, max. 6000 fr.
3.2.3 Indicazioni non veritiere concernenti la durata del pascolo (art. 36, 37 e 98)
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Fino a 3 giorni Nessuna b. 4–6 giorni 20 %, max. 3000 fr. c. Oltre 6 giorni, nonché in caso di recidiva 50 %, max. 6000 fr.
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3.3 Intralcio ai controlli
3.3.1 In caso di intralcio ai controlli o minacce i contributi sono ridotti del 10 per cento, almeno di 200 franchi, al massimo di 1000 franchi.
3.3.2 Il rifiuto dei controlli implica l’esclusione dai contributi.
3.4 Inoltro della domanda
3.4.1 Salvo in casi di forza maggiore, l’inoltro tardivo della domanda o della
notifica comporta una riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno di
200 franchi, al massimo di 1000 franchi.
3.4.2 Non sono versati contributi se non è più possibile effettuare un controllo
accurato.
3.5 Documenti e registrazioni (art. 30, 31, 33, 34, 36–38,
all. 2 n. 2 e 4) Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Prima lacuna 10 % per documento o registrazione mancante; min. 200 fr., max. 3000 fr. b. Prima recidiva Raddoppio della riduzione c. Seconda e terza recidiva Esclusione dai contributi
3.6 Condizioni di gestione
3.6.1 Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda
recidiva si verifica l’esclusione dai contributi.
3.6.2 Se la riduzione dettata dall’adempimento solo parziale delle condizioni di
gestione non supera complessivamente il 10 per cento non viene presa in considerazione.
3.6.3 La riduzione dei contributi d’estivazione per le seguenti prime lacune am-
monta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L’importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo si applica in caso di recidiva.
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Gestione non adeguata né rispettosa dell’ambiente (art. 26) 10 % b. Manutenzione insufficiente di edifici, impianti, accessi (art. 27) 10 % c. Detenzione degli animali estivati: non sorvegliati e controllati almeno 10 % una volta alla settimana (art. 28)
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
d. Assenza di misure per far fronte all’avanzamento del bosco e all’abbandono 10 % (art. 29 cpv. 1) e. Utilizzo delle superfici sulle quali non è ammesso il pascolo (art. 29 cpv. 2) 10 % f. Gestione delle superfici che rientrano nella protezione della natura non confor- 10 % me alle prescrizioni (art. 29 cpv. 3) g. Apporto di concimi non prodotti sull’alpe senza autorizzazione 15 % (art. 30 cpv. 1) h. Impiego di concimi minerali azotati o concimi liquidi 15 % non prodotti sull’alpe (art. 30 cpv. 2) i. Apporto non autorizzato di foraggio grezzo per situazioni eccezionali dovute 10 % alle condizioni meteorologiche (art. 31 cpv. 1) j. Apporto non autorizzato di foraggi essiccati in aziende con vacche munte 10 % (art. 31 cpv. 2) k. Apporto non autorizzato di foraggi concentrati in aziende con vacche munte 10 % (art. 31 cpv. 2) l. Somministrazione non autorizzata di foraggi concentrati ai suini 10 % (art. 31 cpv. 3) m. Elevata presenza di piante problematiche (art. 32 cpv. 1) 10 % n. Impiego non autorizzato di erbicidi (art. 32 cpv. 2) 15 % o. Inosservanza delle esigenze e delle indicazioni nel piano di gestione (art. 33) 15 15 % % p. Utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva (art. 34 cpv. 1) 10 % q. Danni ecologici o gestione inadeguata (art. 34 cpv. 2) 10 %
3.7 Condizioni di gestione per i pascoli destinati agli ovini
con sorveglianza permanente o per i pascoli da rotazione
3.7.1 Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda
recidiva si verifica l’esclusione dai contributi.
3.7.2 Se la riduzione dettata dall’adempimento solo parziale delle condizioni di
gestione non supera complessivamente il 10 per cento non viene presa in considerazione.
3.7.3 La riduzione dei contributi d’estivazione per le seguenti prime lacune am-
monta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L’importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo si applica in caso di recidiva. 3.7.4 Inadempimento parziale delle esigenze relative alla sorveglianza permanente degli ovini
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Gregge non condotto da un pastore con cani (all. 2 n. 4.1.1) 15 % b. Gregge non condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore 15 % (all. 2 n. 4.1.1) c. Pascolo non suddiviso in settori (all. 2 n. 4.1.2) 10 % d. Suddivisione del pascolo in settori non riportata su un piano (all. 2 n. 4.1.2) Secondo n. 3.5 e. Utilizzazione non adeguata (all. 2 n. 4.1.3) 10 % f. Utilizzazione non omogenea, con segni di sovrasfruttamento 10 % (all. 2 n. 4.1.3) g. Permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo 10 % superiore a due settimane (all. 2 n. 4.1.4) h. Stessa superficie riutilizzata per il pascolo entro quattro settimane 10 % (all. 2 n. 4.1.4) i. Gregge non sorvegliato ininterrottamente (all. 2 n. 4.1.5) 15 % j. Scelta e utilizzazione dei rifugi per la notte non effettuate in maniera da evitare 10 % danni ecologici (all. 2 n. 4.1.6) k. Assenza di un registro dei pascoli (all. 2 n. 4.1.7) Secondo n. 3.5 l. Inizio del pascolo a meno di 20 giorni dallo scioglimento delle nevi (all. 2 n. 10 % 4.1.8) m. Reti in materiale sintetico non impiegate correttamente (all. 2 n. 4.1.9) 10 %
3.7.5 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Pascolo non effettuato, per tutta la durata dell’estivazione, in parchi cintati o 15 % chiaramente delimitati da elementi naturali (all. 2 n. 4.2.1) b. Utilizzazione non adeguata (all. 2 n. 4.2.2) 10 % c. Utilizzazione non omogenea, con segni di sovrasfruttamento 10 % (all. 2 n. 4.2.2) d. Rotazione non regolare e senza tenere conto della superficie dei parchi, del 10 % carico e delle condizioni locali (all. 2 n. 4.2.3) e. Stesso parco adibito al pascolo per più di due settimane (all. 2 n. 4.2.4) 10 % f. Stesso parco riutilizzato come pascolo entro quattro settimane 10 % (all. 2 n. 4.2.4) g. Parchi non riportati su un piano (all. 2 n. 4.2.5) Secondo n. 3.5
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
h. Assenza di un registro dei pascoli (all. 2 n. 4.2.6) Secondo n. 3.5 i. Inizio del pascolo a meno di 20 giorni dallo scioglimento delle nevi 10 % (all. 2 n. 4.2.7) j. Reti in materiale sintetico non impiegate correttamente (all. 2 n. 4.2.8) 10 %
3.8 Contributo per la biodiversità per superfici inerbite e
terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q II: inadempimento di condizioni e oneri 200 % x CQ II (art. 57, 58 e 59, all. 4 n. 15.1) b. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici Nessuna. Versamento di (art. 59, all. 4 n. 15.1); qualità biologica in calo durante CQ II soltanto per il periodo obbligatorio superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici
3.9 Contributo per la qualità del paesaggio
Le disposizioni di cui al numero 2.5 si applicano anche per le aziende d’estivazione e le aziende con pascoli comunitari.
3.10 Prescrizioni rilevanti per l’agricoltura secondo la legislazione
sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente e sulla protezione della natura e del paesaggio nonché sulla protezione degli animali
3.10.1 Si applicano per analogia i numeri 2.11.1 e 2.11.2.
3.10.2 La riduzione ammonta a 200 franchi alla prima infrazione. A partire dalla
prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi nella regio- ne d’estivazione, tuttavia al massimo a 2500 franchi.
3.10.3 Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente au-
mentare la riduzione.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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