AS 2014 4003
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 29 ottobre 2014
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:
I L’allegato 4 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è sosti- tuito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
29 ottobre 2014 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
1 RS 916.01
2014-1304 4003
O sulle importazioni agricole RU 2014
Allegato 4 (art. 31 cpv. 2)
Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente
30 000 t lorde 5 gennaio – 31 dicembre
30 000 t lorde 7 aprile – 31 dicembre
5 000 t lorde 6 luglio – 31 dicembre
5 000 t lorde 5 ottobre – 31 dicembre
4004