Lexipedia

AS 2014 4341

Regolamento di servizio dell'esercito svizzero

Regolamento di servizio dell’esercito svizzero (RS 04)

Modifica del 19 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Il Regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 19941 è modificato come segue:

N. 35 cpv. 6

6 All’inizio di ogni prestazione di servizio deve essere eseguito un controllo

dell’identità.

N. 80a Obbligo di esibire un documento di legittimazione Ai fini del controllo dell’identità, i militari devono certificare la propria identità all’inizio di ogni servizio mediante l’ordine di marcia, il libretto di servizio, la targhetta di riconoscimento e un documento di legittimazione ufficiale valido corre- dato di una fotografia (passaporto, carta d’identità o licenza di condurre).

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

19 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 510.107.0

2014-2352 4341

R di servizio dell’esercito svizzero RU 2014

4342