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AS 2014 4479

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Modifica del 28 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 dicembre 20131 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1 lett. l e m 1 Il servizio competente della gestione di AFIS cancella i dati segnaletici di natura biometrica di cui all’articolo 2 rilevati a una determinata persona: l. dieci anni dopo la fine dell’interdizione di esercitare un’attività ai sensi degli articoli 67 del Codice penale, 50 del Codice penale militare del 13 giugno

19272 (CPM) o 16a capoverso 1 DPMin;

m. dieci anni dopo la fine del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67b del Codice penale, 50b CPM o 16a capoverso 2 DPMin.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

28 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova