AS 2014 4565
Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate
Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate
del 12 dicembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20142, decreta:
Art. 1 Divieto I gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati: a. il gruppo «Al-Qaïda»; b. il gruppo «Stato islamico»; c. i gruppi che succedono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o operano su loro mandato.
Art. 2 Disposizioni penali 1 Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizza- zioni vietati secondo l’articolo 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale3. 3 Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui ai capoversi 1 e 2 sottostanno alla giurisdizione federale.
Art. 3 Confisca di valori patrimoniali Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale4 relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.
RS 122
2014-2993 4565
LF che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» RU 2014 nonché le organizzazioni associate
Art. 4 Referendum, entrata in vigore e durata di validità 1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referen- dum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2015 con effetto sino al 31 dicembre 2018.
Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014 Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz