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AS 2014 4625

AS 2014 4625

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Modifica del 29 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’appendice 2 numero 1.9.5 dell’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è sostituita dalla versione qui annessa.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2 Al termine dei lavori di risanamento in corso nella galleria del Seelisberg (N2 Stans–Flüelen), il DATEC stralcia questa galleria dall’elenco di cui all’appendice 2 numero 1.9.5.

29 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 741.621

2014-0418 4625

Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2014

Appendice 2 (art. 13 cpv. 2)

Tratti stradali con limitazioni supplementari

1.9.52 Tratti stradali con gallerie:

elenco dei tratti stradali sottoposti a limitazioni Cantone Strada nazionale = N Galleria Categoria di galleria Strada cantonale = SC (1.9.5.2 ADR)

GR N13 Thusis–Ticino San Bernardino E TG SC Frauenfeld Rotatoria stazione E di Frauenfeld TI SC Bellinzona–Brissago Mappo/Morettina E TI SC Lugano Vedeggio–Cassarate E VD SC Crissier Galleria di Marcolet E VS/Italia SC Martigny–Aosta Gran San Bernardo E a) Le limitazioni si applicano, 24 ore su 24, il sabato, la domenica e i giorni festivi di cui all’articolo 91 capoverso 1 ONC3. Durante gli altri giorni si applicano dalle 17.00 alle 07.00.

2 La numerazione impiegata nella presente appendice rinvia a quella dell’ADR

(RS 0.741.621). 3 RS 741.11