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AS 2014 4651

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)

Modifica del 28 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 20071 sulle professioni mediche è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 lett. a, j e 3 lett. b

2 Il segretariato delle sezione «Formazione» della MEBEKO raccoglie i seguenti

dati riguardanti i titolari di un diploma federale, di un diploma estero riconosciuto o di un diploma equivalente secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed: a. Concerne soltanto il testo francese j. gli attestati di equivalenza per i diplomi di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed, con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell’attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

3 Il segretariato della sezione «Perfezionamento» della MEBEKO raccoglie i

seguenti dati riguardanti i titolari di un titolo di perfezionamento federale, di un titolo di perfezionamento riconosciuto oppure di un titolo di perfezionamento equi- valente secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed: b. l’attestato di equivalenza per i titoli di perfezionamento di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed, con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data dell’attestato di equivalenza con- cesso dalla MEBEKO.

Art. 11 cpv. 3 Abrogato

1 RS 811.112.0

2013-2223 4651

O sulle professioni mediche RU 2014

Art. 12 cpv. 1 e 3 1 Per le professioni di medico, dentista, farmacista, chiropratico o veterinario il titolo professionale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE2. I diplomi esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine. 3 I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri non riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE non possono essere utilizzati per designare la professione.

II

1 Gli allegati 1, 2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

3 L’allegato 4 è abrogato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

28 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all’allegato III sezione A numero 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

O sulle professioni mediche RU 2014

Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 lett. a, b e art. 10)

Perfezionamento dei medici

N. 1, rubrica e testo

1. Specializzazioni e relativa durata secondo l’articolo 25

della direttiva 2005/36/CE3 Per le seguenti specializzazioni è adeguata la durata: anestesiologia 5 anni ginecologia e ostetricia 5 anni medicina interna generale 5 anni patologia 5 anni radiologia 5 anni radio oncologia / radioterapia 5 anni

N. 2, rubrica

2. Specializzazione e relativa durata secondo l’articolo 28

della direttiva 2005/36/CE

N. 3 Inserire prima della voce «medicina intensiva» chirurgia della mano 6 anni

3 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all’allegato III sezione A numero 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

O sulle professioni mediche RU 2014

Allegato 2 (art. 2 cpv. 1 lett. c e art. 10)

Perfezionamento dei dentisti

N. 1, rubrica

1. Specializzazioni e relativa durata secondo l’articolo 35

della direttiva 2005/36/CE4

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 1 n. 1.

O sulle professioni mediche RU 2014

Allegato 3 (art. 2 cpv. 1 lett. d e art. 10)

Perfezionamento dei chiropratici

Specializzazione e relativa durata in chiropratica secondo gli articoli 10–15 della direttiva 2005/36/CE5 chiropratica specialistica 2½ anni

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 1 n. 1.

O sulle professioni mediche RU 2014

Allegato 5 (art. 15)

Emolumenti

Sono fissati gli emolumenti seguenti: franchi

2. Per il riconoscimento di diplomi esteri e l’iscrizione

nella banca dati della MEBEKO: a. procedura secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPMed, incluso il rilascio della tessera 800–1000 b. procedura secondo l’articolo 15 capoverso 4 LPMed 800–1000

3. Per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri e

l’iscrizione nella banca dati della MEBEKO: a. procedura secondo l’articolo 21 capoverso 1 LPMed 800–1000 b. procedura secondo l’articolo 21 capoverso 4 LPMed 800–1000 3a.Per la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi secondo l’articolo 35 capoverso 1 LPMed a. primo annuncio 800–1000 b. rinnovo dell’annuncio 150

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