AS 2014 4701
AS 2014 4701
Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
Modifica del 15 dicembre 2014
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 32 dell’ordinanza del 27 agosto 20143 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 16 dicembre 2014 alle ore 18.004.
15 dicembre 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.176.72 4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 16 dic. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2014-3210 4701
Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali RU 2014 in relazione alla situazione in Ucraina. O