AS 2014 591
Decisione n. 1/2014 del Comitato misto Svizzera-UE che modifica le tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati
Testo originale
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati Decisione n. 1/2014 del Comitato misto Svizzera-UE che modifica le tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell’Accordo
Adottata il 13 febbraio 2014 Entrata in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 2014
Il Comitato misto, visti l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, firmato a Bruxelles il 22 luglio 19721 (di seguito «l’Accordo»), modificato dall’Ac- cordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’Accordo per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, e il rispettivo Protocollo n. 23, in parti- colare l’articolo 7, considerando quanto segue:
1. ai fini dell’attuazione del Protocollo n. 2 dell’Accordo sono stati fissati i
prezzi di riferimento interni per le parti contraenti;
2. sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi
delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione dei prezzi;
3. è quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento (e gli
importi di cui alle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2, ha adottato la presente decisione:
Art. 1 Il Protocollo n. 2 dell’Accordo è così modificato: a) la tabella III è sostituita dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione; b) la tabella IV punto b) è sostituita dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.
2014-0122 591
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Dec. n. 1/2014 RU 2014
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1° marzo 2014.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2014.
Per il Comitato misto: Il presidente, Christian Etter
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Dec. n. 1/2014 RU 2014
Allegato I
Tabella III
Prezzi di riferimento interni dell’UE e della Svizzera
Materia prima agricola Art. 4 par. 1 Art. 3 par. 3 applicato in applicato Svizzera nell’UE Prezzo di riferi- Prezzo di riferi- Differenza prezzo Differenza prezzo mento interno mento interno di riferimento di riferimento fr. per 100 kg fr. per 100 kg fr. per 100 kg € per 100 kg netti netti netti netti
Frumento tenero 50.60 24.30 26.30 0.00 Frumento duro – – 1.20 0.00 Segala 42.20 18.95 23.25 0.00 Orzo – – – – Granturco – – – – Farina di frumento tenero 94.60 46.65 47.95 0.00 Latte intero in polvere 634.10 463.85 170.25 0.00 Latte scremato in polvere 421.15 401.20 19.95 0.00 Burro 1068.00 521.20 546.80 0.00 Zucchero bianco – – – – Uova – – 38.00 0.00 Patate fresche 44.10 27.75 16.35 0.00 Grasso vegetale – – 170.00 0.00
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Dec. n. 1/2014 RU 2014
Allegato II
Tabella IV
… b) Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole:
Materia prima agricola Importo di base applicato Importo di base applicato in Svizzera nell’UE (art. 3 par. 2) (art. 4 par. 2) fr. per 100 kg netti € per 100 kg netti
Frumento tenero 22.00 0.00 Frumento duro 1.00 0.00 Segala 20.00 0.00 Orzo – – Granturco – – Farina di frumento tenero 41.00 0.00 Latte intero in polvere 145.00 0.00 Latte scremato in polvere 17.00 0.00 Burro 465.00 0.00 Zucchero bianco – – Uova 32.00 0.00 Patate fresche 14.00 0.00 Grasso vegetale 145.00 0.00