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AS 2014 611

Ordinanza sull'energia

Ordinanza sull’energia (OEn)

Modifica del 7 marzo 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:

Art. 1d cpv. 3, frase introduttiva, e lett. d

3 La garanzia di origine deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

d. se e in quale misura il produttore ha ottenuto una rimunerazione ai sensi dell’articolo 7abis della legge.

Art. 2 cpv. 2–2quater e 3, primo periodo

2 Il gestore di rete deve rimunerare:

a. la produzione eccedente, a un produttore che utilizza per il consumo proprio nel luogo di produzione una parte dell’energia prodotta o che in tale luogo la lascia utilizzare a uno o più terzi (consumo proprio); b. la produzione netta, a un produttore che cede tutta l’energia prodotta. 2bis La produzione eccedente corrisponde alla quantità di elettricità effettivamente immessa nella rete del gestore. La produzione netta corrisponde alla quantità di elettricità prodotta dall’impianto (produzione lorda), dedotta la quantità di elettricità consumata dall’impianto stesso in fase di produzione (alimentazione ausiliaria). 2ter Per il rilevamento l’energia da rimunerare è misurata direttamente o mediante calcolo. Il calcolo deve essere basato su valori di misurazione. 2quater I produttori che intendono passare dalle rimunerazioni secondo la lettera a alle rimunerazioni secondo la lettera b del capoverso 2 o viceversa devono comunicarlo con tre mesi di anticipo al gestore di rete.

3 Per quanto concerne gli strumenti di misurazione da utilizzare per rilevare

l’elettricità da rimunerare, si applicano l’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2013-1646 611

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Art. 3b cpv. 2 2 La rimunerazione è calcolata sulla base del tasso di rimunerazione e della quantità di elettricità da rimunerare secondo l’articolo 2 capoverso 2.

Art. 3f cpv. 1 1 L’UFE stabilisce ogni anno le quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità ai sensi dell’articolo 7a della legge, in modo da consentire una progressione continua. A tal fine tiene conto dell’evoluzione dei costi, dei supplementi causati dalle quantità aggiuntive e del saldo ancora mancante fino al raggiungimento della somma massima dei supplemen- ti conformemente all’articolo 7a capoverso 4 lettere b e c della legge.

Art. 3g cpv. 3 3 La società nazionale di rete esamina se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto. Esamina inoltre se il progetto, sulla base del prezzo di mercato determinante al momento della decisione, si situa entro la progressione ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge oppure nella somma massima dei supplementi ai sensi dell’articolo 7a capoverso 4 della legge. Essa comunica al richiedente il risul- tato dell’esame della richiesta mediante decisione. Questa non ha un effetto pregiu- diziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie per il progetto. Questa circostanza va specificata nella decisione.

Art. 3gbis Effetti della notifica per gli impianti fotovoltaici 1 Per gli impianti fotovoltaici che al momento della messa in esercizio non superano la potenza in virtù della quale il gestore può far valere il diritto a una rimunerazione unica (art. 6b), la notifica vale per una rimunerazione ai sensi del presente capitolo e per la rimunerazione unica. Viene corrisposta soltanto una delle due rimunerazioni. 2 I gestori che possono scegliere tra una rimunerazione ai sensi del presente capitolo e una rimunerazione unica, non sono tenuti a esercitare questo diritto di scelta (art. 6b cpv. 3) già prima della messa in esercizio dell’impianto.

Titolo prima dell’art. 3l Sezione 4: Diritto al rimborso del supplemento

Art. 3l Periodo determinante e oggetto del diritto L’eventuale diritto del consumatore finale al rimborso è valutato in relazione a un anno contabile concluso; se il consumatore ha diritto al rimborso, il supplemento versato durante il relativo anno contabile è rimborsato totalmente o in parte.

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Art. 3m Convenzione sugli obiettivi 1 Il consumatore finale che intende inoltrare domanda di rimborso del supplemento deve elaborare, in collaborazione con un’organizzazione privata incaricata ai sensi dell’articolo 3oocties capoverso 1 lettera a, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all’UFE per verifica al più tardi tre mesi prima della fine dell’anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso. 2 La convenzione sugli obiettivi è stipulata con la Confederazione. Ha una durata minima di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio. La convenzione deve comprendere interamente ogni anno contabile per il quale è chiesto un rimborso. 3 La convenzione sugli obiettivi fissa per ogni anno civile compreso nella conven- zione stessa un obiettivo di efficienza energetica. Si considera rispettata se: a. il grado di efficienza energetica del consumatore finale durante il periodo di validità della convenzione resta al di sotto dell’obiettivo di efficienza ener- getica fissato per l’anno in questione per non più di due anni consecutivi e complessivamente per non più della metà degli anni previsti; b. il consumatore finale investe almeno il 20 per cento dell’importo rimborsato entro tre anni dal versamento secondo quanto stabilito dalla convenzione su- gli obiettivi in ulteriori misure volte ad aumentare l’efficienza energetica, la cui attuazione, senza considerare il rimborso del 20 per cento, non sarebbe efficiente sotto il profilo economico; e c. il consumatore finale presenta all’UFE i rendiconti entro i termini fissati.

4 L’UFE può prorogare la scadenza per l’investimento dell’importo rimborsato

secondo il capoverso 3 lettera b di due anni al massimo.

Art. 3n Rendiconto nel quadro della convenzione sugli obiettivi 1 Il consumatore finale presenta all’UFE entro il 31 maggio dell’anno successivo un rendiconto sull’anno civile in questione. 2 Il rendiconto contiene tutti i dati rilevanti per l’anno civile in relazione alla con- venzione sugli obiettivi confrontati con i dati degli anni precedenti. Contiene almeno le seguenti indicazioni: a. il consumo totale di energia del consumatore finale con un confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento; b. le misure di efficienza energetica adottate e i loro effetti; c. l’efficienza energetica del consumatore finale con un confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento; d. le previste misure correttive corredate da una motivazione se per l’anno in questione l’obiettivo di efficienza energetica fissato non è stato raggiunto; e. gli investimenti effettuati secondo l’articolo 3m capoverso 3 lettera b. 3 L’UFE può chiedere l’indicazione di altri dati, nella misura in cui siano necessari per la verifica del rispetto di quanto stabilito nella convenzione sugli obiettivi.

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Art. 3o Adeguamento della convenzione sugli obiettivi 1 L’UFE verifica, d’ufficio o su richiesta, l’adeguamento della convenzione sugli obiettivi.

2 L’adeguamento deve in ogni caso essere verificato se:

a. il grado di efficienza energetica del consumatore finale si colloca almeno per il 30 per cento al di sotto o al di sopra dell’obiettivo di efficienza fissato per l’anno in questione; e b. lo scarto rispetto all’obiettivo di efficienza energetica è riconducibile a un cambiamento radicale delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi e il cambiamento non è di natura transitoria, in particolare se riguarda una fondamentale e duratura trasformazione della struttura o dell’attività imprenditoriale del consumatore finale.

3 Il consumatore finale deve informare immediatamente l’UFE in caso di cambia-

menti delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiet- tivi. 4 Un eventuale adeguamento della convenzione sugli obiettivi ha effetto retroattivo dall’inizio dell’anno in cui la modifica ha prodotto i suoi effetti.

Art. 3obis Caso di rigore 1 I consumatori finali i cui costi dell’elettricità ammontano a meno del 5 per cento del plusvalore lordo ottengono un rimborso parziale del supplemento pagato se: a. soddisfano i requisiti che danno diritto al rimborso secondo l’articolo 15bbis capoverso 2 della legge; b. sono esposti alla concorrenza; e c. possono provare che a causa del supplemento risultano notevolmente svan- taggiati rispetto ai concorrenti diretti in Svizzera che ricevono un rimborso del supplemento, oppure rispetto ai concorrenti diretti esteri. 2 La prova dello svantaggio rispetto a concorrenti esteri deve essere fornita sulla base di prezzi di riferimento comparabili dell’energia elettrica. 3 Ai consumatori finali che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 è rimborsato il 30 per cento del supplemento pagato.

4 Per il resto, si applicano le disposizioni delle sezioni 4 e 4a ad eccezione

dell’articolo 3osexies capoverso 1 secondo periodo.

Titolo prima dell’art. 3oter Sezione 4a: Procedura per il rimborso del supplemento

Art. 3oter Domanda

1 La domanda di rimborso del supplemento deve essere presentata all’UFE al più

tardi sei mesi dopo la fine dell’anno contabile per il quale si chiede il rimborso.

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2 La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a. i giustificativi del plusvalore lordo dell’ultimo anno contabile completo; b. l’attestazione da parte di un perito revisore autorizzato che il plusvalore lordo è stato calcolato correttamente; c. i giustificativi relativi ai costi dell’elettricità dell’ultimo anno contabile completo; d. i giustificativi della quantità di elettricità acquistata nel rispettivo anno con- tabile e il supplemento pagato.

Art. 3oquater Plusvalore lordo e costi dell’elettricità 1 Il plusvalore lordo è il valore aggiunto conferito ai beni e ai servizi dal processo di produzione e di fornitura, dedotte tutte le prestazioni preliminari. Gli ammortamenti e i costi di finanziamento non fanno parte delle prestazioni preliminari. 2 I costi dell’elettricità sono i costi fatturati ai consumatori finali per l’utilizzo della rete, la fornitura di energia elettrica e tasse e prestazioni a favore degli enti pubblici, senza supplemento e senza imposta sul valore aggiunto. 3 Il plusvalore lordo e i costi dell’elettricità devono essere determinati sulla base del conto individuale dell’ultimo anno contabile completo. Se più società svizzere o più filiali di società estere costituiscono un’unità economica e dispongono di un conto consolidato limitato alla Svizzera, quest’ultimo è determinante per il calcolo del plusvalore lordo e dei costi dell’elettricità dell’ultimo anno contabile completo.

4 Il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base delle «Raccomandazioni

relative alla presentazione dei conti» (Swiss GAAP FER) della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti3 o sulla base di un’altra norma contabile riconosciuta conformemente all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 novembre 20124 sulle norme contabili riconosciute.

5 Le società che non sottostanno agli obblighi di revisione ordinaria ai sensi

dell’articolo 727 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni5, possono calcolare il plusvalore lordo, in deroga ai capoversi 3 e 4, sulla base delle dichiarazioni per l’imposta sul valore aggiunto dell’ultimo anno contabile completo. In questo caso non è necessaria un’attestazione da parte di un perito revisore autorizzato.

Art. 3oquinquies Esame della domanda 1 L’UFE decide in merito al diritto al rimborso di un consumatore finale sulla base della domanda nonché della documentazione esistente che fornisce le informazioni per stabilire il rispetto della convenzione sugli obiettivi. 2 Se all’UFE non è stato ancora sottoposto alcun rendiconto contenente sufficienti informazioni sull’anno contabile da esaminare e si prospetta la possibilità che la

3 www.fer.ch

4 RS 221.432 5 RS 220

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convenzione sugli obiettivi non sia stata rispettata, l’UFE può rinviare la decisione fino all’inoltro e alla valutazione del rendiconto successivo.

Art. 3osexies Rimborso 1 Se l’UFE approva la domanda di rimborso, entro due mesi dall’approvazione viene versato l’importo da rimborsare al consumatore finale. In caso di rimborso parziale del supplemento, l’ammontare è calcolato secondo quanto stabilito nell’appendice 5.

2 Sull’importo rimborsato la Confederazione non calcola interessi.

Art. 3osepties Restituzione del rimborso ottenuto indebitamente Se il consumatore finale non rispetta pienamente la convenzione sugli obiettivi, l’UFE chiede la restituzione di tutti gli importi versati a titolo di rimborso durante il periodo di validità della convenzione. Non può esigere il versamento di alcun inte- resse.

Art. 3oocties Organizzazioni private

1 L’UFE incarica organizzazioni private idonee in particolare per:

a. l’elaborazione della proposta di convenzione sugli obiettivi insieme ai con- sumatori finali; b. la verifica della proposta di convenzione sugli obiettivi; c. l’assistenza al consumatore finale nell’allestimento dei rendiconti confor- memente all’articolo 3n; d. la verifica delle indicazioni e dei documenti di cui all’articolo 3oter capo- verso 2. 2 I consumatori finali interessati sono tenuti a collaborare con queste organizzazioni private e devono in particolare mettere a loro disposizione tutti i documenti neces- sari e garantire l’accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.

Capitolo 2d: Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici nuovi di piccole dimensioni

Art. 6b Aventi diritto e diritto di scelta 1 Solo i gestori di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 30 kW possono far valere il diritto a una rimunerazione unica ai sensi dell’articolo 7abis della legge qualora il nuovo impianto o l’impianto ampliato o rinnovato in misura considerevole sia stato messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. 2 Possono far valere il diritto a una rimunerazione unica anche i gestori di impianti messi in esercizio tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2012 qualora, al più tardi il 31 dicembre 2012, abbiano notificato il loro progetto per la rimunerazione di cui al

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capitolo 2a (rimunerazione per l’immissione in rete di energia elettrica secondo l’art. 7a della legge). 3 I gestori di impianti di potenza superiore a 10 kW ma inferiore a 30 kW possono scegliere tra la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di ener- gia elettrica e la rimunerazione unica. Per gli impianti di potenza inferiore a 10 kW è prevista soltanto la rimunerazione unica.

Art. 6c Procedura presso la società nazionale di rete 1 I gestori che hanno notificato un progetto secondo l’articolo 3g comunicano alla società nazionale di rete la messa in esercizio dell’impianto e al contempo inoltrano i documenti necessari secondo l’appendice 1.8. 2 I gestori con diritto di scelta (art. 6b cpv. 3) esercitano tale diritto in maniera defi- nitiva con la comunicazione della messa in esercizio. 3 La società nazionale di rete comunica mediante decisione l’ammontare della rimu- nerazione unica ai gestori che intendono far valere il diritto a una rimunerazione unica e che soddisfano i requisiti previsti. 4 La società nazionale di rete versa rapidamente la rimunerazione unica; a tal fine la lista d’attesa (art. 3g cpv. 6) è irrilevante. 5 Eventuali richieste di restituzione si basano su quanto stabilito nell’appendice 1.8.

Art. 6d Importi della rimunerazione unica e loro adeguamento

1 Gli importi della rimunerazione unica si basano sull’appendice 1.8.

2 Il DATEC verifica periodicamente gli importi e li adegua secondo quanto stabilito nell’articolo 7ater della legge, se: a. i costi degli impianti di riferimento sono cambiati in misura considerevole; b. il fabbisogno di risorse finanziarie per le rimunerazioni uniche o per gli impegni secondo gli articoli 7a, 15a e 15abis della legge, rapportato ai mezzi finanziari complessivamente disponibili (art. 15b cpv. 4 della legge), è cam- biato a tal punto che per la rimunerazione unica sono disponibili mezzi net- tamente superiori o inferiori.

Art. 29c Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 2014 1 I gestori di rete che, per motivi tecnici o di gestione, non possono misurare o calcolare l’energia da rimunerare secondo le disposizioni dell’articolo 2 capo- versi 2–2ter, possono rilevare la quantità di energia da rimunerare secondo il diritto previgente fino al momento in cui non saranno in grado di applicare le nuove dispo- sizioni, ma in ogni caso al massimo fino al 31 dicembre 2014. 2 Nel caso di anni contabili che iniziano nel 2013 e terminano nel 2014 il diritto al rimborso è valutato pro rata temporis: fino al 31 dicembre 2013 secondo le disposi- zioni previgenti e a partire dal 1° gennaio 2014 secondo le nuove disposizioni. Un consumatore finale che intende chiedere il rimborso del supplemento per la parte di

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anno contabile che ricade nel 2014 è tenuto a documentare pro rata temporis quanto richiesto nell’articolo 3oter capoverso 2. In deroga all’articolo 3m capoverso 2 secondo periodo solo la parte dell’anno contabile che ricade nel 2014 deve essere compresa nella convenzione sugli obiettivi. 3 Nel caso di anni contabili che almeno in parte ricadono nel 2014, non si applica il termine di cui all’articolo 3m capoverso 1 se, per la sua applicazione, già prima del 31 dicembre 2014 dovrebbe essere presentata, ai fini della verifica, una proposta di convenzione sugli obiettivi da stipulare con la Confederazione. In deroga all’articolo 3m capoverso 1, in questi casi è sufficiente che il consumatore finale: a. entro il 30 giugno 2014 si impegni a presentare all’UFE, prima della fine dell’anno, una proposta di convenzione sugli obiettivi a decorrere dal 1° gennaio 2014 da stipulare con la Confederazione (art. 28d cpv. 1 della leg- ge); b. presenti all’UFE, ai fini della verifica, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, una proposta per una convenzione sugli obiettivi; e c. stipuli la convenzione sugli obiettivi entro il 31 marzo 2015.

II

1 Le appendici 1.1–1.5 sono modificate secondo la versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza sono aggiunte le appendici 1.8 e 5 conformemente alla

versione qui annessa.

III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 22 novembre 20066 sugli emolumenti e

sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia

Art. 13c Emolumenti nell’ambito delle convenzioni sugli obiettivi Le organizzazioni private incaricate dall’Ufficio secondo l’articolo 3oocties capo- verso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 7 dicembre 19987 sull’energia riscuotono emolumenti per le loro prestazioni.

6 RS 730.05 7 RS 730.01

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2. Ordinanza del 14 marzo 20088 sull’approvvigionamento elettrico

Art. 18 cpv. 1bis 1bis All’interno di un livello di tensione, i consumatori finali con caratteristiche di consumo comparabili costituiscono un gruppo di clienti. La costituzione di gruppi di clienti separati per consumatori finali comparabili è ammessa soltanto se i loro profili di acquisto differiscono tra loro in misura considerevole. Per i consumatori finali che utilizzano tutta o parte dell’energia prodotta per il consumo proprio ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19989, con un impianto di potenza allacciata inferiore a 10 kW, ai fini della crea- zione di gruppi di clienti sono determinanti esclusivamente le caratteristiche di consumo.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2014.

7 marzo 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

8 RS 734.71 9 RS 730.01

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Appendice 1.1 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

N. 3.2.1 3.2.1 Per il calcolo della rimunerazione di base è determinante la potenza equiva- lente dell’impianto. Questa potenza corrisponde al quoziente fra produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto e dopo la sua disattiva- zione. La rimunerazione di base è calcolata sulla base della potenza equivalente dell’impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2.2 e 3.2.3.

N. 3.5

3.5 Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza

equivalente secondo i numeri 3.1–3.4 e 3.6. Il calcolo della rimunerazione ha luogo alla fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per quell’anno e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimu- nerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.

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Appendice 1.2 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

N. 3.4 Abrogato

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Appendice 1.3 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per l’energia eolica

N. 3.3 Abrogato

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Appendice 1.4 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici

N. 2.2 Abrogato

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Appendice 1.5 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia

N. 3.5

3.5 Rimunerazione

Il tasso di rimunerazione per la quota rinnovabile è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfrutta- Tasso di rimunerazione mento del calore (cent./kWh)

0– 15 per cento 11.4 65–100 per cento 14.2

Il tasso di rimunerazione per i coefficienti di sfruttamento del calore com- presi tra il 15 e il 65 per cento viene dedotto per interpolazione lineare. Il conteggio della rimunerazione ha luogo alla fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elet- tricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di proget- tazione di cui al numero 3.7.1.

N. 3.7.1 lett. d

3.7.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista nonché calore sfruttato internamente e esterna- mente previsto, per anno civile;

N. 4.5

4.5 Rimunerazione

Il tasso di rimunerazione è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore. Coefficiente di sfrutta- Tasso di rimunerazione mento del calore (cent./kWh)

0– 15 per cento 11.4 65–100 per cento 14.2

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Il tasso di rimunerazione per coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento viene dedotto per interpolazione lineare. Il calcolo della rimunerazione ha luogo alla fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui ai numeri 4.7 e 3.7.1.

N. 5.4

5.4 Rimunerazione per il gas di depurazione

Il tasso di rimunerazione è calcolato applicando la formula seguente: tasso di rimunerazione in cent./kWh = 55,431 x-0.2046 (x = potenza equiva- lente). Il tasso di rimunerazione massimo ammonta a 24 cent./kWh. Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile sulla base della produ- zione netta. Il conteggio della rimunerazione ha luogo alla fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elet- tricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di proget- tazione di cui al numero 5.9.1.

N. 5.6 Abrogato

N. 5.9.1 lett. d

5.9.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista e produzione net- ta di elettricità prevista, per anno civile;

N. 6.5 lett. abis e b

6.5 Tasso di rimunerazione

abis. Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente. Questa potenza corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell’anno civile in que- stione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto e dopo la sua disatti- vazione.

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b. La produzione netta è determinante per il calcolo della potenza equi- valente; questa, a sua volta, serve per il calcolo della rimunerazione di base.

N. 6.7

6.7 Rimunerazione

Il conteggio della rimunerazione ha luogo alla fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elet- tricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di proget- tazione di cui al numero 6.9.1.

N. 6.9.1 lett. c

6.9.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista nonché calore sfruttato esternamente (kWh) previ- sto, per anno civile;

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Appendice 1.8 (art. 6b–6d)

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

1 Definizione di impianto

1.1 Definizione generale

La definizione di impianto fotovoltaico si basa sul numero 1 dell’appen- dice 1.2.

1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se la potenza di punta DC normalizzata del generatore solare (potenza di punta DC), a seguito dell’ampliamento o del rinnovo, è aumentata di almeno

2 kW.

2 Categorie

Si può far valere il diritto a una rimunerazione unica per le seguenti categorie di impianti: a. impianti isolati; b. impianti annessi; c. impianti integrati. La definizione delle categorie di impianti si basa sul numero 2 dell’appendice 1.2.

3 Importi della rimunerazione unica

3.1 La rimunerazione unica è composta da un contributo di base e da un contri-

buto legato alla potenza. Per impianti ampliati o rinnovati in misura conside- revole evento è versato solo un contributo legato alla potenza. Si applicano i seguenti importi:

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Categoria Messa Messa in esercizio dal in esercizio dal 1° gennaio 2013 1° gennaio 2014

Contributo di base [CHF] 1500 1400 Contributo legato alla Annessi / Isolati potenza [CHF/kilowatt 1000 850 peak (kWp)]

Contributo di base [CHF] 2000 1800 Integrati Contributo legato alla potenza [CHF/kWp] 1200 1050

3.2 Per il calcolo del contributo legato alla potenza è determinante la potenza di punta DC.

3.3 Non viene versata alcuna rimunerazione unica per impianti con una potenza

di punta DC inferiore a 2 kW.

3.4 I moduli devono essere verificati in base a norme riconosciute.

3.5 Ai gestori di impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 che

hanno notificato il loro progetto per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica prima del 31 dicembre 2012 si applicano i seguenti importi:

Categoria Messa in esercizio Messa Messa prima del in esercizio dal in esercizio dal 31 dicembre 2010 1° gennaio 2011 1° gennaio 2012

Contributo di base 2450 1900 1600 Annessi / [CHF] Isolati Contributo legato alla potenza [CHF/kWp] 1850 1450 1200

Contributo di base Integrati [CHF] 3300 2650 2200 Contributo legato alla potenza [CHF/kWp] 2100 1700 1400

Nel caso di impianti rinnovati o ampliati in misura considerevole è versato solo un contributo legato alla potenza.

3.6 Anche per i gestori di cui al numero 3.5 vale quanto stabilito nei numeri

3.2–3.4.

4 Procedura di notifica e di decisione

4.1 Notifica

La notifica avviene conformemente all’articolo 3g, senza che sia già neces- sario compiere una scelta definitiva per la rimunerazione a copertura dei

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costi per l’immissione in rete di energia elettrica o per la rimunerazione unica. Essa si basa sul numero 5.1 dell’appendice 1.2.

4.2 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni di cui al numero 5.3 dell’appendice 1.2.

5 Dati d’esercizio

Se l’UFE lo richiede, il gestore dell’impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d’esercizio.

6 Funzionamento dell’impianto e restituzione

6.1 Funzionamento

Per almeno dieci anni gli impianti devono: a. essere sottoposti a manutenzione in modo che sia garantito un esercizio regolare; e b. non scendere al di sotto della produzione minima prevista in base al luogo di ubicazione.

6.2 Restituzione

La società nazionale di rete può esigere la restituzione della rimunerazione unica se: a. il funzionamento secondo il numero 6.1 non è garantito; o b. l’impianto è stato spostato in un’altra ubicazione.

6.3 Restituzione parziale o caso di rigore

La società nazionale di rete può chiedere anche una restituzione parziale della rimu- nerazione unica, proporzionale al grado di non funzionamento dell’impianto. In casi di rigore può rinunciare alla restituzione.

7 Disposizione transitoria

7.1 La società di rete chiede ai gestori degli impianti in esercizio e sulla lista d’attesa di esercitare, ove sussista, il loro diritto di scelta conformemente all’articolo 6b capoverso 3 della presente ordinanza o all’articolo 28d capo- verso 4 della legge. 7.2 Trascorsi 60 giorni dalla richiesta, se i gestori non hanno risposto si suppone che abbiano optato per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immis- sione in rete di energia elettrica e non per la rimunerazione unica.

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O sull’energia RU 2014

Appendice 5 (art. 3osexies cpv. 1)

Calcolo dell’ammontare del rimborso in caso di rimborso parziale del supplemento

L’ammontare del rimborso in caso di rimborso parziale conformemente all’arti- colo 15bbis capoverso 1 secondo periodo della legge è calcolato sulla base della formula seguente: Ammontare del rimborso in franchi = [(R – 5 %) · a + P] · S R: rapporto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo (in percentuale) a: 14 (incremento della retta tra il rimborso parziale del 30 per cento nel caso di costi dell’elettricità pari al 5 per cento del plusvalore lordo e il rimborso completo nel caso di costi dell’elettricità pari al 10 per cento del plusvalore lordo) P: 30 per cento (percentuale minima) S: supplemento versato in franchi nell’anno contabile in questione

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