AS 2014 707
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana
del 14 marzo 2014
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 2127 (2013) e 2134 (2014)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:
Sezione 1: Misure coercitive
Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Repubblica Centrafricana o per un uso in Repubblica Centrafricana, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio. 2 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1 oppure in relazione ad attività militari in Repubblica Centrafricana .
3 Sono escluse dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2:
a. la fornitura di beni destinati esclusivamente alla missione dell’Unione afri- cana (MISCA), all’ufficio integrato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (BINUCA) e alla sua unità di sorveglianza, alla task force regionale d’intervento dell’Unione africana e alle forze fran- cesi che le sostengono o all’utilizzo da parte di queste ultime; b. l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile, destinati all’uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite e della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario;
RS 946.231.123.6 1 RS 946.231 2 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono consultabili online all’indirizzo: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions.
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c. l’esportazione di armi leggere e materiale connesso destinati unicamente all’uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per impedire il bracconaggio, il con- trabbando di avorio o di armi e qualsiasi attività contraria al diritto interno della Repubblica Centrafricana o al diritto internazionale. 4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per: a. la fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché l’assistenza tecnica e la formazione con essa connesse; b. la fornitura di armi e di altro materiale letale agli organi statali della Repub- blica Centrafricana, destinati esclusivamente a sostenere la riforma del set- tore della sicurezza o a essere utilizzati nell’ambito di questa riforma; c. qualsiasi vendita o fornitura di armi o di materiale connesso o la fornitura di assistenza o di personale. 5 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.
Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto: a. delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato; b. delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. delle imprese e delle organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indiretta- mente, averi e risorse economiche. 3 La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloc- cate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti;
3 RS 946.202 4 RS 514.51
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c. rispettare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbi- trale esistente; o d. tutelare interessi svizzeri. 4 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 3 d’intesa con gli uffici compe- tenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titola- rizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro stru- mento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Art. 4 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui all’allegato. 2 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria o in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 5 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.
2 L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 4.
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3 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle
dogane. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie 1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applica- zione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 7 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conforme- mente all’articolo 9 LEmb.
2 Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente
all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.
Sezione 3: Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 8 Pubblicazione Il contenuto dell’allegato non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2014.5
14 marzo 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 14 mar. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Allegato6 (art. 2 cpv. 1 lett. a e 4 cpv. 1)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
6 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.
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