Lexipedia

AS 2014 707

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana

del 14 marzo 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 2127 (2013) e 2134 (2014)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Repubblica Centrafricana o per un uso in Repubblica Centrafricana, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio. 2 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1 oppure in relazione ad attività militari in Repubblica Centrafricana .

3 Sono escluse dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2:

a. la fornitura di beni destinati esclusivamente alla missione dell’Unione afri- cana (MISCA), all’ufficio integrato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (BINUCA) e alla sua unità di sorveglianza, alla task force regionale d’intervento dell’Unione africana e alle forze fran- cesi che le sostengono o all’utilizzo da parte di queste ultime; b. l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile, destinati all’uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite e della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario;

RS 946.231.123.6 1 RS 946.231 2 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono consultabili online all’indirizzo: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions.

2014-0407 707

Provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana. O RU 2014

c. l’esportazione di armi leggere e materiale connesso destinati unicamente all’uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per impedire il bracconaggio, il con- trabbando di avorio o di armi e qualsiasi attività contraria al diritto interno della Repubblica Centrafricana o al diritto internazionale. 4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per: a. la fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché l’assistenza tecnica e la formazione con essa connesse; b. la fornitura di armi e di altro materiale letale agli organi statali della Repub- blica Centrafricana, destinati esclusivamente a sostenere la riforma del set- tore della sicurezza o a essere utilizzati nell’ambito di questa riforma; c. qualsiasi vendita o fornitura di armi o di materiale connesso o la fornitura di assistenza o di personale. 5 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto: a. delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato; b. delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. delle imprese e delle organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indiretta- mente, averi e risorse economiche. 3 La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloc- cate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti;

3 RS 946.202 4 RS 514.51

708

Provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana. O RU 2014

c. rispettare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbi- trale esistente; o d. tutelare interessi svizzeri. 4 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 3 d’intesa con gli uffici compe- tenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titola- rizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro stru- mento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui all’allegato. 2 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria o in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

2 L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 4.

709

Provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana. O RU 2014

3 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle

dogane. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie 1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applica- zione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conforme- mente all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3: Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 8 Pubblicazione Il contenuto dell’allegato non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2014.5

14 marzo 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 14 mar. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

710

Provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana. O RU 2014

Allegato6 (art. 2 cpv. 1 lett. a e 4 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

6 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

711

Provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana. O RU 2014

712