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AS 2014 713

Ordinanza sul rilascio di prove dell'origine

Ordinanza sul rilascio di prove dell’origine (ORPO)

Modifica del 7 marzo 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 maggio 20121 sul rilascio di prove dell’origine è modificata come segue:

1 Chiunque richiede, allestisce o commissiona una prova dell’origine deve:

b. conservare per tre anni i giustificativi delle indicazioni relative alle prove dell’origine; sono fatti salvi termini di conservazione più lunghi secondo le basi giuridiche di cui all’articolo 1. 1bis I termini di conservazione valevoli per i giustificativi delle indicazioni relative alle prove dell’origine si applicano anche ai giustificativi delle indicazioni relative alle dichiarazioni dei fornitori di cui all’articolo 4 lettera f.

Art. 19 cpv. 1 lett. c

1 È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

c. non adempie l’obbligo di cui all’articolo 5 capoversi 1 lettera b e 1bis;

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2014.

7 marzo 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 946.32

2014-0378 713

Rilascio di prove dell’origine. O RU 2014

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