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AS 2014 729

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del 14 marzo 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 1 lett. d Nella presente ordinanza si intende per: d. prezzo di accesso: il prezzo per l’accesso a servizi e dispositivi di fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato secondo l’articolo 11 capoverso 1 LTC.

Art. 52 cpv. 2, 2bis e 4

2 Ogni fornitore deve beneficiare delle medesime condizioni riservate alle unità

aziendali, alle filiali e agli altri partner del fornitore che detiene una posizione domi- nante sul mercato. 2bis La differenza tra i prezzi di accesso proposti dal fornitore che detiene una posi- zione dominante sul mercato e i prezzi che questi applica al dettaglio deve permet- tere a un analogo fornitore efficace di realizzare ricavi a copertura dei costi. 4 Esso tratta sollecitamente le ordinazioni degli altri fornitori nell’ordine di arrivo. Può rifiutare un’ordinazione se vi sono dubbi fondati che corrisponda all’effettivo bisogno del fornitore richiedente.

Art. 54 Formazione dei prezzi in funzione dei costi: principio 1 I prezzi di accesso devono corrispondere al massimo ai costi causati dalla conces- sione dell’accesso a servizi e dispositivi secondo l’articolo 11 capoverso 1 LTC (relevant costs).

1 RS 784.101.1

2013-0277 729

Servizi di telecomunicazione. O RU 2014

2 Se non è specificato altrimenti, il computo si fonda sui costi che un fornitore effi- cace deve sostenere su basi attuali (forward looking) ed è conforme alle regole seguenti: a. i costi corrispondono ai costi di riacquisto di impianti moderni funzional- mente equivalenti (modern equivalent assets, MEA); b. si considerano i costi supplementari a lungo termine delle componenti di rete utilizzate e quelli che derivano esclusivamente dalla fornitura di una presta- zione di accesso (long run incremental costs, LRIC); c. si include un supplemento costante (constant mark up), basato su una quota proporzionale dei costi congiunti e dei costi comuni rilevanti (joint and common costs); d. vi si aggiunge un reddito del capitale, usuale nel settore, per gli investimenti effettuati. 3 Le prestazioni di accesso devono essere calcolate e fatturate separatamente dagli altri servizi.

Art. 54a Formazione dei prezzi in funzione dei costi: valutazione delle canalizzazioni di cavi 1 I costi delle canalizzazioni di cavi sono determinati sulla base dei costi sostenuti dal fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato per la manutenzione e l’ampliamento delle canalizzazioni di cavi. 2 I costi di ammortamento corrispondono alla media degli investimenti effettuati e pianificati nell’infrastruttura di canalizzazione di cavi, calcolata su un numero ade- guato di anni (tasso per la manutenzione e l’ampliamento dell’infrastruttura). Essi sono indicati per un anno civile. 3 Per determinare l’interesse calcolatorio del capitale impiegato è usata l’aliquota di costo del capitale del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato. 4 Per capitale impiegato si intende il capitale vincolato medio; esso è calcolato secondo le regole seguenti: a. nel primo anno contabile il capitale vincolato medio si calcola sottraendo il tasso per la manutenzione e l’ampliamento dell’infrastruttura dalla metà dell’investimento di riacquisto che un fornitore efficace ha effettuato nell’infrastruttura di canalizzazione di cavi e aggiungendo al risultato otte- nuto gli investimenti effettuati l’anno precedente dal fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato; b. negli anni successivi il capitale vincolato medio è calcolato indicizzando il valore ottenuto l’anno precedente con l’indice medio dei costi di produzione nelle categorie di lavoro delle condotte industriali e pavimentazioni in un rapporto pari a 7:3; in seguito si sottrae dal valore ottenuto il tasso per la manutenzione e l’ampliamento dell’infrastruttura e si aggiungono gli inve- stimenti effettuati l’anno precedente dal fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.

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Art. 54b Formazione dei prezzi in funzione dei costi: prezzo soglia 1 Per i prezzi di accesso calcolati secondo gli articoli 54 e 54a si applica un prezzo soglia. 2 Il prezzo soglia corrisponde ai costi di un fornitore efficace, che si compongono dei costi supplementari a breve termine delle componenti di rete utilizzate, dei costi supplementari a breve termine generati esclusivamente dalle prestazioni di accesso, nonché dai costi congiunti e dai costi comuni (short run incremental costs plus, SRIC+).

Art. 54c Formazione dei prezzi in funzione dei costi: prezzi discriminanti Se con l’applicazione degli articoli 54-54b non è possibile realizzare ricavi a coper- tura dei costi ai sensi dell’articolo 52 capoverso 2bis, i relativi prezzi di accesso sono calcolati sottraendo, dalla cifra d’affari che il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato consegue fornendo ai clienti finali servizi basati su una determinata forma d’accesso, i costi a valle per la fornitura di tali servizi e in seguito riportando il risultato ottenuto a un’unità (retail minus).

Art. 55 Interfacce

1 L’UFCOM pubblica un catalogo delle interfacce raccomandate per l’accesso e i

relativi dati tecnici. In questo caso deve dare la precedenza alle interfacce armoniz- zate a livello internazionale. 2 Altri fornitori possono domandare al fornitore che detiene una posizione dominan- te sul mercato le interfacce raccomandate dall’UFCOM e quelle che il suddetto fornitore utilizza per i propri servizi. Possono inoltre domandare al fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato altre interfacce, a condizione che esse: a. rispettino le norme armonizzate a livello internazionale; b. siano tecnicamente realizzabili; e c. presentino considerevoli vantaggi economici per la fornitura di servizi.

Art. 58 cpv. 3 3 Se, per determinare i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente secondo l’articolo 54 capoverso 2 lettera a, è necessario basarsi su una tecnologia diversa dalla coppia elicoidale metallica, nel calcolo del prezzo si deve considerare il differente valore che distingue un impianto moderno funzionalmente equivalente da uno basato sulla coppia elicoidale metallica. Si applicano le regole seguenti: a. il differente valore degli impianti risulta dai differenti ricavi che possono essere realizzati sul mercato dei clienti finali, considerando i differenti costi variabili a valle (variable downstream costs); b. le differenti possibilità di realizzare ricavi e i costi variabili a valle si riferi- scono ai servizi e ai pacchetti di servizi proposti con i differenti impianti;

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c. con i differenti valori si forma un quoziente composto, al numeratore, dal valore di un impianto basato sulla coppia elicoidale metallica e, al deno- minatore, dal valore di un impianto moderno funzionalmente equivalente (metodo del quoziente); d. i costi di riacquisto si ottengono moltiplicando il quoziente con i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente.

Art. 61 cpv. 3 e 4 3 Oltre ai prezzi di accesso basati sui minuti e sulle chiamate, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato propone prezzi di accesso basati sulla capacità (capacity based charges), in funzione delle larghezze di banda massime richieste dal partner d’interconnessione. 4 Se, per determinare i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente secondo l’articolo 54 capoverso 2 lettera a, è necessario basarsi su una nuova tecnologia che differisce sostanzialmente da quella finora in uso, si applicano le regole seguenti: a. il primo anno, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti per due terzi sulla base dell’impianto precedente usato per l’ultima volta e per un terzo sulla base del nuovo impianto; b. l’anno successivo, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti per un terzo sulla base dell’impianto precedente usato per l’ultima volta e per due terzi sulla base del nuovo impianto; c. negli anni successivi, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti interamente sulla base del nuovo impianto.

Art. 62 cpv. 2 2 Se, per determinare i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente secondo l’articolo 54 capoverso 2 lettera a, è necessario basarsi su una nuova tecnologia che differisce sostanzialmente da quella finora in uso, si applicano le regole seguenti: a. il primo anno, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti per due terzi sulla base dell’impianto precedente usato per l’ultima volta e per un terzo sulla base del nuovo impianto; b. l’anno successivo, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti per un terzo sulla base dell’impianto precedente usato per l’ultima volta e per due terzi sulla base del nuovo impianto; c. negli anni successivi, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti interamente sulla base del nuovo impianto.

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

14 marzo 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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