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AS 2014 771

Ordinanza concernente gli animali dell'esercito

Ordinanza concernente gli animali dell’esercito

del 26 marzo 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’acquisto, il noleggio, la vendita nonché l’utilizzo di animali dell’esercito da parte del Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 2 Animali dell’esercito Nella presente ordinanza si intendono per: a. animali dell’esercito: gli animali utilizzati per l’istruzione e l’impiego nell’esercito; b. cavalli dell’esercito: i cavalli da sella, i cavalli del treno e i muli utilizzati come animali dell’esercito; c. cani dell’esercito: i cani utilizzati come animali dell’esercito.

Art. 3 Utilizzo 1 I cavalli dell’esercito sono utilizzati come cavalli da sella, cavalli da tiro e cavalli da soma. 2 I cani dell’esercito sono utilizzati come cani da salvataggio, cani da difesa e cani da ricerca.

Art. 4 Acquisto, noleggio e vendita

1 II DDPS può acquistare o noleggiare animali dell’esercito presso i militari.

2 Può vendere animali dell’esercito a militari che ne necessitano per la loro attività militare. La vendita può essere subordinata alla comprovata conclusione di un’as- sicurazione di responsabilità civile per detentori di animali. 3 L’acquisto e il noleggio di animali dell’esercito presso terzi nonché la vendita e la consegna a personale federale o a terzi sono disciplinati mediante contratto.

RS 514.42 1 RS 510.10

2012-2614 771

Animali dell’esercito. O RU 2014

Art. 5 Origine 1 Per quanto riguarda i cavalli dell’esercito, il venditore deve attestare la loro origine. In particolare: a. i cavalli da sella devono provenire dall’allevamento indigeno di cavalli mezzo sangue; b. i cavalli del treno devono provenire dall’allevamento indigeno della razza del Giura; c. i muli devono provenire da una giumenta indigena della razza del Giura. 2 Se i cavalli dell’esercito idonei di origine indigena non sono in numero sufficiente, è ammesso il ricorso a cavalli dell’esercito di origine estera.

3 Per quanto riguarda i cani dell’esercito non occorre attestare alcuna origine.

Art. 6 Custodia durante il servizio militare e indennità 1 II DDPS provvede all’alloggio, al nutrimento e alla cura degli animali dell’esercito durante il servizio militare. 2 Indennizza i militari per l’utilizzo degli animali dell’esercito durante il servizio militare o durante le attività fuori del servizio comandate.

Art. 7 Responsabilità La Confederazione risponde secondo gli articoli 135–143 LM per i danni causati da animali dell’esercito o da questi subiti durante il servizio militare.

Art. 8 Delega di compiti II DDPS può delegare a terzi i compiti seguenti: a. l’acquisto e l’addestramento degli animali dell’esercito; b. la custodia e l’allenamento degli animali dell’esercito; c. i trattamenti veterinari onerosi o che devono essere eseguiti al di fuori del servizio militare.

Art. 9 Disposizioni d’esecuzione

2 Disciplina segnatamente:

a. la competenza per l’acquisto, il noleggio e la vendita di animali dell’eser- cito; b. la custodia degli animali dell’esercito durante il servizio militare; c. le condizioni alle quali gli animali possono essere acquistati o noleggiati come animali dell’esercito; d. l’addestramento e l’impiego degli animali dell’esercito;

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e. il diritto all’acquisto di un animale dell’esercito; f. l’obbligo di custodia, di allenamento e di notifica degli acquirenti di una animale dell’esercito nonché l’utilizzo di tale animale al di fuori dei servizi militari; g. le indennità ai militari.

Art. 10 Abrogazione di altri atti normativi I seguenti atti normativi sono abrogati:

2. ordinanza del 10 giugno 19963 sui cavalli noleggiati per i servizi d’istru-

zione.

Art. 11 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 29 novembre 19954 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 135–138a Abrogati

Art. 168 cpv. 1 lett. b n. 4–8 nonché d n. 14 e 16 1 Sono competenti per decidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario:

b. le Forze terrestri nei casi che concernono: 4.–8. Abrogati d. la Base logistica dell’esercito nei casi che concernono:

14. le pretese di militari riguardanti la vendita e l’utilizzo di animali

dell’esercito nonché la cura di animali dell’esercito ammalati o feriti,

16. la consegna di cavalli dell’esercito di proprietà della Confederazione

per lo sport, le attività fuori del servizio e manifestazioni speciali;

2 RU 1999 1331 3 RU 1996 1850, 2006 4705, 2007 4477 4 RS 510.301

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Animali dell’esercito. O RU 2014

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 14 aprile 2014.

26 marzo 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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